Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto   del
Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  1985,   n.1092,   nonche'
dell'art.10, comma 3, del medesimo  testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.Tali modifiche sono riportate in  video  tra  i
segni (( ... )) 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
               Misure urgenti in materia di personale 
                 delle fondazioni lirico sinfoniche 
 
  1. Al fine  di  assicurare  il  rilancio  delle  fondazioni  lirico
sinfoniche  in  termini  di  programmazione   e   di   sviluppo,   la
prosecuzione delle loro  attivita'  istituzionali  e  il  conseguente
accrescimento dei  settori  economici  connessi,  anche  mediante  il
ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo
determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore  secondo
il  diritto  dell'Unione  europea,  all'articolo   29   del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono  inseriti  i
seguenti: 
    «3-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  23,  in
presenza di  esigenze  contingenti  o  temporanee  determinate  dalla
eterogeneita' delle  produzioni  artistiche  che  rendono  necessario
l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero  ((
, nel  rispetto  di  quanto  previsto  nel  contratto  collettivo  di
categoria,  ))  dalla  sostituzione  di  lavoratori   temporaneamente
assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di  cui  alla  legge  11
novembre 2003, n. 310, (( i teatri di tradizione di cui  all'articolo
28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i  soggetti  finanziati  dal
Fondo unico per lo spettacolo che applicano il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro delle fondazioni  lirico  sinfoniche  ))  possono
stipulare, con atto scritto a pena di nullita', uno o piu'  contratti
di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di  pari
livello e categoria legale, per una  durata  che  non  puo'  superare
complessivamente ((, a decorrere dal 1° luglio 2019 )),  fatte  salve
le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i ((  trentasei  ))
mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive  proroghe
o rinnovi. A  pena  di  nullita',  il  contratto  reca  l'indicazione
espressa della condizione che, ai sensi del presente comma,  consente
l'assunzione a tempo determinato, la  proroga  o  il  rinnovo.  Detto
incombente e' assolto anche attraverso il (( puntuale ))  riferimento
alla realizzazione di uno o piu' spettacoli, di una o piu' produzioni
artistiche cui sia destinato l'impiego  del  lavoratore  assunto  con
contratto   di   lavoro   a   tempo    determinato.    Fatta    salva
l'obbligatorieta' della forma scritta a pena di nullita', il presente
comma non trova applicazione nei confronti dei  lavoratori  impiegati
nelle attivita' stagionali individuate  ai  sensi  dell'articolo  21,
comma 2. 
    3-ter.  La  violazione  di  norme  inderogabili  riguardanti   la
costituzione, la durata, la proroga  o  i  rinnovi  di  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato (( di cui al  comma  3-bis  ))
non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme  pagate  a  tale
titolo  nei  confronti  dei  dirigenti   responsabili,   qualora   la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.». 
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    «2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui  alla  legge  11
novembre 2003, n. 310 procedono al  reclutamento  del  personale  con
contratti di lavoro a  tempo  indeterminato,  previo  esperimento  di
apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti,  le
fondazioni stabiliscono criteri e modalita' per il  reclutamento  del
personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di
derivazione europea, di trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita'  e
dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. In  caso  di  mancata  adozione  dei  suddetti
provvedimenti, trova diretta  applicazione  il  citato  articolo  35,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti  di
cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito  istituzionale  della
fondazione.  In  caso  di  mancata  o  incompleta  pubblicazione   si
applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47,  comma  2,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. 
    2-bis.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2126  del  codice
civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei  provvedimenti
o delle procedure di cui al comma 2, sono  nulli.  Sono  devolute  al
giudice  ordinario  le  controversie  relative  alla  validita'   dei
provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. 
    2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta un decreto contenente uno schema tipo (( , tenuto conto  delle
esigenze  di  struttura  e  organizzazione,  definite  nel  contratto
collettivo nazionale di  lavoro,  per  i  complessi  artistici  e  il
settore tecnico, )) cui ciascuna  fondazione  lirico  sinfonica  deve
uniformarsi  per  la  formulazione  di  una  proposta  di   dotazione
organica, da trasmettere  ai  citati  Ministeri  entro  i  successivi
sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa
delibera  del  Consiglio  di  indirizzo,  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.  Le  proposte  devono  essere
corredate da: 
      a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata  del  parere
del Collegio dei revisori dei conti, che  attesti  la  sostenibilita'
economico-finanziaria della dotazione organica cosi' determinata,  al
fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e  la  copertura
dei relativi oneri con risorse aventi  carattere  di  certezza  e  di
stabilita',  tenendo  conto  anche  degli  obiettivi  dei  Piani   di
risanamento previsti dall'articolo  11  del  decreto-legge  8  agosto
2013, (( n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  ))  7
ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma  355,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208; 
      b) un documento  di  programmazione  che  rappresenti  come  la
dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli
di produzione e di produttivita' della  fondazione,  ovvero  un  loro
incremento ((, preservando  le  finalita'  istituzionali  prioritarie
delle fondazioni lirico sinfoniche  nella  tutela  e  diffusione  del
patrimonio  artistico-culturale  italiano  lirico  sinfonico  e   del
balletto )); 
      c) l'indicazione del numero dei contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, (( stipulati nell'ultimo biennio,  e  di  quelli  ))  in
essere alla data  della  proposta,  ai  sensi  dell'articolo  23  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi  oneri  ((,
nonche' del numero  di  posti  vacanti,  distinguendo  tra  personale
artistico, tecnico e amministrativo )). 
    2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta
di dotazione organica secondo le modalita' di cui al comma 2-ter,  il
Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,  previo  parere  del
Commissario  di  Governo  di  cui  all'articolo  11,  comma  3,   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112  per  le  fondazioni  che  hanno
presentato i piani di  risanamento  ai  sensi  dell'articolo  11  del
predetto decreto-legge, con uno o piu' decreti adottati  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  anche  ai  fini  della
valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche. 
    2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata  la
sostenibilita' economico-finanziaria e l'adeguatezza  ai  livelli  di
produzione programmati delle  proprie  dotazioni  organiche,  possono
presentare una proposta di modifica mediante il procedimento  di  cui
ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione e' tenuta ad  attivare
la procedura di revisione della  dotazione  organica  precedentemente
approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle  finanze,
quando  ((,   anche   a   seguito   di   preventivi   interventi   di
razionalizzazione delle spese,  ))  risulta  essere  venuto  meno  il
requisito della sostenibilita' economico-finanziaria,  oggetto  della
verifica  periodica  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti   della
fondazione. 
    2-sexies. Le assunzioni a  tempo  indeterminato  da  parte  delle
fondazioni devono essere  contenute  nei  limiti  di  un  contingente
corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno
in corso e nei  due  anni  precedenti,  nei  limiti  della  dotazione
organica,  ferma  restando  la  compatibilita'  di   bilancio   della
fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato  sono  effettuate  in
coerenza con il fabbisogno della  fondazione  e  previa  verifica  da
parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilita' con le
voci  del  bilancio  preventivo  e  del  rispetto  del  limite  della
dotazione organica approvata. 
    2-septies. In presenza  di  vacanze  di  organico  rispetto  alla
dotazione organica  approvata  con  le  modalita'  di  cui  al  comma
2-quater, ciascuna fondazione, fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma  2-sexies,  assume  a  tempo  indeterminato,  con  diritto   di
precedenza, i candidati che alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione  risultino  vincitori  di  procedure  selettive
precedentemente bandite dal medesimo  ente  per  il  reclutamento  di
lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di
validita'. (( Sono fatte salve le  procedure  selettive,  riferite  a
personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico
sinfoniche, in corso alla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione )). 
    2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei  limiti  della  dotazione
organica approvata  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2-quater,
ciascuna  fondazione  ((,  ove  proceda   ad   assunzioni   a   tempo
indeterminato di personale artistico e tecnico, vi  provvede  )),  in
deroga alle previsioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  19,  primo
periodo, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112,  in  misura  non
superiore al 50 per cento dei posti disponibili,  mediante  procedure
selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di
pubblicazione dei  relativi  bandi  possegga  i  seguenti  requisiti:
presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   presso   la
fondazione che procede all'assunzione, sulla  base  di  contratti  di
lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non  inferiore  a
diciotto mesi, anche non continuativi, negli  otto  anni  precedenti.
Fino al  31  dicembre  2021,  nei  limiti  della  dotazione  organica
approvata con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2-quater,  ciascuna
fondazione, ove  proceda  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di
personale amministrativo, vi provvede, in deroga alle  previsioni  di
cui all'articolo 11, comma 19, primo  periodo,  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al  50  per  cento  dei
posti  disponibili,  mediante  procedure   selettive   riservate   al
personale amministrativo  che  ((  alla  data  di  pubblicazione  dei
relativi bandi possegga i seguenti requisiti: )) presti  servizio,  o
lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in  vigore  della
presente   disposizione,   presso   la   fondazione    che    procede
all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato
per un tempo complessivo non inferiore a trentasei  mesi,  anche  non
continuativi, negli  otto  anni  precedenti.  Le  fondazioni  possono
altresi' avviare, per  i  residui  posti  disponibili  rispetto  alla
dotazione organica  approvata  con  le  modalita'  di  cui  al  comma
2-quater, procedure selettive  del  personale  artistico,  tecnico  e
amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtu'  di
precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche.
Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e
del limite della dotazione organica  approvata,  previa  verifica  da
parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilita' con le
voci  del  bilancio  preventivo  ed  in  coerenza   con   l'effettivo
fabbisogno della  fondazione.  Le  modalita'  di  espletamento  delle
procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i
criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli  di  preferenza  sono
definiti  da  ciascuna  fondazione,  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita', sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. 
    2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e  2-octies
i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo,  possono
essere elevati attraverso l'utilizzo delle  risorse  previste  per  i
contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  in  essere,  nei  limiti
necessari a garantire i  livelli  di  produzione  programmati  e  nei
limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di  cui  all'articolo
23, comma 1, decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  con  la
condizione che le medesime fondazioni siano in grado di  sostenere  a
regime la relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio
dei revisori e che prevedano nei  propri  bilanci  la  contestuale  e
definitiva riduzione di  tale  valore  di  spesa  utilizzato  per  le
assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto
articolo 23, comma 1. 
    2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche
ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate  ai  sensi
dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800,  sono  prive  di
ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle  piante  organiche  di
cui  al  primo  periodo  deve  intendersi  riferito  alle   dotazioni
organiche approvate ai sensi del comma 2-quater.». 
  3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole  «procedure   selettive
pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel  rispetto  di
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto  legislativo
29 giugno 1996, n. 367»; 
    b) il dodicesimo periodo e' soppresso. 
  4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell'articolo 3  del  decreto-legge  30
aprile 2010, n. 64, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2010, n. 100, sono abrogati. 
  (( 4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del  decreto-legge  30  aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei
trattamenti  economici  aggiuntivi,  riconosciuti  solo  in  caso  di
pareggio  di  bilancio,  trovano  applicazione   esclusivamente   con
riferimento ai contratti integrativi aziendali  sottoscritti  decorsi
due anni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  24  giugno
          2015, n. 144, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 29  (Esclusioni  e  discipline  specifiche).  -
          1.Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo,
          in quanto gia' disciplinati da specifiche normative: 
                  a) ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  25  e  27,  i  rapporti   instaurati   ai   sensi
          dell'articolo8, comma 2, dellalegge n. 223 del 1991; 
                  b) i rapporti di lavoro  tra  i  datori  di  lavoro
          dell'agricoltura e gli operai a  tempo  determinato,  cosi'
          come  definiti   dall'articolo12,   comma   2,   deldecreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375; 
                  c) i richiami in servizio del personale  volontario
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
                2. Sono, altresi', esclusi dal campo di  applicazione
          del presente capo: 
                  a) i contratti di lavoro a tempo determinato con  i
          dirigenti, che non possono avere  una  durata  superiore  a
          cinque anni, salvo il diritto del dirigente di  recedere  a
          normadell'articolo  2118   del   codice   civileuna   volta
          trascorso un triennio; 
                  b) i rapporti per l'esecuzione di speciali  servizi
          di durata non superiore  a  tre  giorni,  nel  settore  del
          turismo e dei pubblici esercizi, nei casi  individuati  dai
          contratti collettivi,  nonche'  quelli  instaurati  per  la
          fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo
          17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo  l'obbligo  di
          comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro  il
          giorno antecedente; 
                  c) i contratti a tempo determinato stipulati con il
          personale  docente  ed  ATA  per  il   conferimento   delle
          supplenze e con il personale  sanitario,  anche  dirigente,
          del Servizio sanitario nazionale; 
                  d) i contratti a  tempo  determinato  stipulati  ai
          sensi dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240. 
                3. Al personale artistico e tecnico delle  fondazioni
          di produzione musicale  di  cui  aldecreto  legislativo  29
          giugno 1996, n. 367, non si applicano  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21. 
                3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          23,  in  presenza  di  esigenze  contingenti  o  temporanee
          determinate dalla eterogeneita' delle produzioni artistiche
          che  rendono  necessario  l'impiego  anche   di   ulteriore
          personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione  di
          lavoratori temporaneamente assenti,  le  fondazioni  lirico
          sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
          giugno 1996, n. 367e di cui allalegge 11 novembre 2003,  n.
          310,  possono  stipulare,  con  atto  scritto  a  pena   di
          nullita',  uno  o  piu'  contratti  di   lavoro   a   tempo
          determinato per lo svolgimento di mansioni di pari  livello
          e categoria legale, per una durata che  non  puo'  superare
          complessivamente, fatte salve le diverse  disposizioni  dei
          contratti  collettivi,  i  quarantotto  mesi,   anche   non
          continuativi, anche  all'esito  di  successive  proroghe  o
          rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade  ogni
          diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo  determinato
          eventualmente  maturato  dal   lavoratore   in   forza   di
          disposizioni della contrattazione  collettiva.  A  pena  di
          nullita', il contratto reca  l'indicazione  espressa  della
          condizione che,  ai  sensi  del  presente  comma,  consente
          l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il  rinnovo.
          Detto incombente e' assolto anche attraverso il riferimento
          alla realizzazione di uno o piu' spettacoli, di una o  piu'
          produzioni  artistiche  cui  sia  destinato  l'impiego  del
          lavoratore  assunto  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
          determinato.  Fatta  salva  l'obbligatorieta'  della  forma
          scritta a pena di nullita', il  presente  comma  non  trova
          applicazione nei confronti dei lavoratori  impiegati  nelle
          attivita' stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21,
          comma 2. 
              3-ter. La violazione di norme inderogabili  riguardanti
          la costituzione, la durata,  la  proroga  o  i  rinnovi  di
          contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non  ne
          comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato.
          Il lavoratore interessato ha diritto  al  risarcimento  del
          danno derivante dalla prestazione di lavoro  in  violazione
          di disposizioni imperative. Le fondazioni  hanno  l'obbligo
          di recuperare le somme pagate a tale titolo  nei  confronti
          dei  dirigenti  responsabili,  qualora  la  violazione  sia
          dovuta a dolo o colpa grave. 
                4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  36  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  1  e  22,  come
          modificato dalla presente legge, del decreto legislativo 29
          giugno 1996, n. 367, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 11 luglio 1996, n. 161: 
                «Art.  1  (Trasformazione).  -   1.   Gli   enti   di
          prioritario interesse nazionale  che  operano  nel  settore
          musicale  devono  trasformarsi  in  fondazioni  di  diritto
          privato  secondo  le  disposizioni  previste  dal  presente
          decreto.» 
                «Art. 22 (Personale). - 1. I rapporti di  lavoro  dei
          dipendenti  delle  fondazioni   sono   disciplinati   dalle
          disposizioni del codice civile e dalle leggi  sui  rapporti
          di lavoro subordinato  nell'impresa  e  sono  costituiti  e
          regolati contrattualmente. 
                2. Le fondazioni di  cui  all'articolo  1  e  di  cui
          allalegge  11  novembre   2003,   n.   310   procedono   al
          reclutamento del personale con contratti di lavoro a  tempo
          indeterminato, previo  esperimento  di  apposite  procedure
          selettive   pubbliche.   Con   propri   provvedimenti,   le
          fondazioni  stabiliscono  criteri  e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale di  cui  al  primo  periodo  nel
          rispetto dei principi, anche  di  derivazione  europea,  di
          trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi  di
          cui all'articolo35, comma 3,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165.  In  caso  di  mancata  adozione  dei
          suddetti  provvedimenti,  trova  diretta  applicazione   il
          citato articolo35, comma 3, del decreto legislativo n.  165
          del 2001. I provvedimenti di cui al  secondo  periodo  sono
          pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso
          di mancata o  incompleta  pubblicazione  si  applicano  gli
          articoli22,  comma  4,  46  e  47,  comma   2,   deldecreto
          legislativo  14   marzo   2013,   n.   33,   e   successive
          modificazioni. 
                2-bis. Fermo quanto  previstodall'articolo  2126  del
          codice civile, i contratti di lavoro stipulati  in  assenza
          dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono
          nulli. Sono devolute al giudice ordinario  le  controversie
          relative alla validita' dei provvedimenti e delle procedure
          di reclutamento del personale. 
                2-ter. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, il Ministro per i  beni
          e le attivita'  culturali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente
          uno schema tipo, tenuto conto delle esigenze di struttura e
          organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale
          di lavoro, per i complessi artistici e il settore  tecnico,
          cui ciascuna fondazione lirico sinfonica  deve  uniformarsi
          per la formulazione di una proposta di dotazione  organica,
          da trasmettere  ai  citati  Ministeri  entro  i  successivi
          sessanta  giorni.  Le  fondazioni  presentano  la  relativa
          proposta  previa  delibera  del  Consiglio  di   indirizzo,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative. Le proposte devono essere corredate da: 
                  a) una relazione illustrativa e tecnica,  corredata
          del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti
          la  sostenibilita'  economico-finanziaria  della  dotazione
          organica  cosi'   determinata,   al   fine   di   garantire
          l'equilibrio  economico-finanziario  e  la  copertura   dei
          relativi oneri con risorse aventi carattere di  certezza  e
          di stabilita', tenendo  conto  anche  degli  obiettivi  dei
          Piani           di           risanamento           previsti
          dall'articolo11deldecreto-legge  8  agosto  2013,  n.   91,
          convertito con modificazioni, dallalegge 7 ottobre 2013, n.
          112e dall'articolo1,  comma  355,  dellalegge  28  dicembre
          2015, n. 208; 
                  b) un documento di programmazione  che  rappresenti
          come  la  dotazione  organica  proposta   sia   diretta   a
          conseguire   adeguati   livelli   di   produzione   e    di
          produttivita' della fondazione, ovvero un loro  incremento,
          preservando le finalita'  istituzionali  prioritarie  delle
          fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione  del
          patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico  e
          del balletto; 
                  c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro
          a tempo determinato, stipulati nell'ultimo  biennio,  e  di
          quelli  in  essere  alla  data  della  proposta,  ai  sensi
          dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
          81, e dei relativi  oneri,  nonche'  del  numero  di  posti
          vacanti, distinguendo tra personale  artistico,  tecnico  e
          amministrativo. 
                2-quater. Entro sessanta  giorni  dalla  trasmissione
          della proposta di dotazione organica secondo  le  modalita'
          di cui al  comma  2-ter,  il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  previo  parere  del  Commissario  di
          Governo di cui all'articolo11, comma 3, deldecreto-legge  8
          agosto  2013,  n.  91,   convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge 7 ottobre 2013,  n.  112per  le  fondazioni  che
          hanno  presentato  i  piani   di   risanamento   ai   sensi
          dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o piu'
          decreti adottati di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  anche  ai  fini  della  valutazione  degli
          aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche. 
                2-quinquies. Le fondazioni,  con  cadenza  triennale,
          verificata  la   sostenibilita'   economico-finanziaria   e
          l'adeguatezza ai livelli di  produzione  programmati  delle
          proprie  dotazioni  organiche,   possono   presentare   una
          proposta di modifica mediante il  procedimento  di  cui  ai
          commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione  e'  tenuta  ad
          attivare la procedura di revisione della dotazione organica
          precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione
          al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze,  quando,  anche  a
          seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle
          spese,  risulta  essere  venuto  meno  il  requisito  della
          sostenibilita'   economico-finanziaria,    oggetto    della
          verifica periodica del  Collegio  dei  revisori  dei  conti
          della fondazione. 
                2-sexies. Le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  da
          parte delle fondazioni devono essere contenute  nei  limiti
          di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del
          personale  cessato  nell'anno  in  corso  e  nei  due  anni
          precedenti, nei  limiti  della  dotazione  organica,  ferma
          restando la compatibilita' di bilancio della fondazione. Le
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  sono   effettuate   in
          coerenza  con  il  fabbisogno  della  fondazione  e  previa
          verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle
          compatibilita' con le voci del bilancio  preventivo  e  del
          rispetto del limite della dotazione organica approvata. 
                2-septies.  In  presenza  di  vacanze   di   organico
          rispetto alla dotazione organica approvata con le modalita'
          di  cui  al  comma  2-quater,  ciascuna  fondazione,  fermo
          restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo
          indeterminato, con diritto di precedenza, i  candidati  che
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          risultino vincitori di procedure selettive  precedentemente
          bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori
          a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso  di
          validita'.  Sono  fatte  salve  le   procedure   selettive,
          riferite a personale tecnico,  artistico  e  amministrativo
          delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                
                2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti  della
          dotazione organica approvata con le  modalita'  di  cui  al
          comma  2-quater,  ciascuna  fondazione,  ove   proceda   ad
          assunzioni a tempo indeterminato di personale  artistico  e
          tecnico, vi provvede, in  deroga  alle  previsioni  di  cui
          all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge
          8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50
          per  cento  dei  posti  disponibili,   mediante   procedure
          selettive riservate al personale artistico  e  tecnico  che
          alla data di pubblicazione dei relativi  bandi  possegga  i
          seguenti requisiti: presti servizio, o  lo  abbia  prestato
          fino a un anno prima della data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, presso  la  fondazione  che  procede
          all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro  a  tempo
          determinato  per  un  tempo  complessivo  non  inferiore  a
          diciotto mesi, anche  non  continuativi,  negli  otto  anni
          precedenti. Fino al 31  dicembre  2021,  nei  limiti  della
          dotazione organica approvata con le  modalita'  di  cui  al
          comma  2-quater,  ciascuna  fondazione,  ove   proceda   ad
          assunzioni   a    tempo    indeterminato    di    personale
          amministrativo, vi provvede, in deroga alle  previsioni  di
          cui  all'articolo  11,  comma  19,   primo   periodo,   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  in
          misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,
          mediante  procedure  selettive   riservate   al   personale
          amministrativo che alla data di pubblicazione dei  relativi
          bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o  lo
          abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  presso  la  fondazione  che
          procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a
          tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore  a
          trentasei mesi, anche non  continuativi,  negli  otto  anni
          precedenti. Le fondazioni possono altresi' avviare,  per  i
          residui posti disponibili rispetto alla dotazione  organica
          approvata con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2-quater,
          procedure selettive  del  personale  artistico,  tecnico  e
          amministrativo  per  titoli  e  per  esami,  finalizzati  a
          valorizzare,   con   apposito    punteggio,    l'esperienza
          professionale maturata in virtu' di precedenti rapporti  di
          lavoro presso le fondazioni  lirico  sinfoniche.  Tutte  le
          assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma  2-sexies
          e del limite della  dotazione  organica  approvata,  previa
          verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della
          compatibilita' con le voci del bilancio  preventivo  ed  in
          coerenza con l'effettivo fabbisogno  della  fondazione.  Le
          modalita' di espletamento delle procedure selettive di  cui
          al presente comma,  i  titoli  abilitativi,  i  criteri  di
          attribuzione dei punteggi e i  titoli  di  preferenza  sono
          definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei  principi
          di trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita',  sentite  le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
                2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies
          e 2-octies i limiti finanziari di cui  al  comma  2-sexies,
          primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo
          delle risorse previste per i contratti di  lavoro  a  tempo
          determinato in essere, nei limiti necessari a  garantire  i
          livelli di produzione programmati e  nei  limiti  di  spesa
          corrispondenti  alla  percentuale  di  cui  all'articolo23,
          comma 1,decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  con  la
          condizione che le medesime fondazioni  siano  in  grado  di
          sostenere a regime la relativa spesa  di  personale  previa
          certificazione della sussistenza  delle  correlate  risorse
          finanziarie da  parte  del  Collegio  dei  revisori  e  che
          prevedano nei propri bilanci la  contestuale  e  definitiva
          riduzione  di  tale  valore  di  spesa  utilizzato  per  le
          assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale  di  cui
          al predetto articolo 23, comma 1. 
                2-decies.   A   decorrere   dall'approvazione   delle
          dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le  piante
          organiche approvate ai sensi  dell'articolo25dellalegge  14
          agosto 1967, n. 800, sono prive di  ogni  effetto.  Ovunque
          ricorra il richiamo alle piante organiche di cui  al  primo
          periodo deve intendersi riferito alle  dotazioni  organiche
          approvate ai sensi del comma 2-quater. 
                3.  L'art.  2103  del  codice  civilesi  applica   al
          personale  artistico,  a  condizione  che  esso  superi  la
          verifica di idoneita' professionale, nei modi  disciplinati
          dalla contrattazione collettiva. 
                4. La retribuzione del personale e'  determinata  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro.  Resta  riservato
          alla fondazione  ogni  diritto  di  sfruttamento  economico
          degli   spettacoli   prodotti,   organizzati   o   comunque
          rappresentati, ed in  generale  delle  esecuzioni  musicali
          svolte nell'ambito del rapporto di lavoro. 
                5. La trasformazione dei soggetti di cui  all'art.  2
          del presente decreto in fondazioni non costituisce  di  per
          se' causa di risoluzione del  rapporto  di  lavoro  con  il
          personale  dipendente,   che   abbia   rapporto   a   tempo
          indeterminato in corso alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. I dipendenti conservano  i  diritti  loro
          derivanti  dall'anzianita'  raggiunta  anteriormente   alla
          trasformazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001,
          n. 106, S.O.: 
                «Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Omissis). 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis). 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli di  inquadramento,
          il possesso del titolo di  dottore  di  ricerca,  che  deve
          comunque essere valutato,  ove  pertinente,  tra  i  titoli
          rilevanti ai fini del concorso 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 22, comma 4, 46  e
          47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 5 aprile 2013, n. 80: 
                «Art. 22 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi
          agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato
          in  controllo  pubblico,  nonche'  alle  partecipazioni  in
          societa' di diritto privato). - (Omissis). 
                4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei
          dati relativi agli enti di  cui  al  comma  1,  e'  vietata
          l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia  titolo
          da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei
          pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad  erogare  a
          fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni  svolte
          in loro favore da  parte  di  uno  degli  enti  e  societa'
          indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a
          c).» 
                «Art. 46 (Responsabilita' derivante dalla  violazione
          delle disposizioni in materia di obblighi di  pubblicazione
          e di accesso civico). - 1. L'inadempimento  degli  obblighi
          di pubblicazione previsti  dalla  normativa  vigente  e  il
          rifiuto, il  differimento  e  la  limitazione  dell'accesso
          civico, al di fuori delle  ipotesi  previste  dall'articolo
          5-bis,  costituiscono   elemento   di   valutazione   della
          responsabilita'   dirigenziale,    eventuale    causa    di
          responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
          e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato     alla     performance     individuale      dei
          responsabili.(124) 
                2. Il responsabile  non  risponde  dell'inadempimento
          degli obblighi  di  cui  al  comma  1  se  prova  che  tale
          inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.» 
                Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di
          trasparenza per casi specifici). - (Omissis). 
                2. La violazione degli obblighi di  pubblicazione  di
          cui all'articolo 22, comma 2, da'  luogo  ad  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
          responsabile  della  violazione.  La  stessa  sanzione   si
          applica agli amministratori societari che non comunicano ai
          soci pubblici il proprio incarico ed il  relativo  compenso
          entro  trenta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per   le
          indennita'  di   risultato,   entro   trenta   giorni   dal
          percepimento.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2126  del  codice
          civile: 
                «Art. 2126 (Prestazione di fatto  con  violazione  di
          legge). - La nullita' o  l'annullamento  del  contratto  di
          lavoro non  produce  effetto  per  il  periodo  in  cui  il
          rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullita'  derivi
          dall'illiceita' dell'oggetto o della causa. 
              Se il lavoro e' stato prestato con violazione di  norme
          poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in  ogni
          caso diritto alla retribuzione.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 agosto 2013,
          n.  186,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 16 settembre 1967, n.  233,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento
          delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  e  il  rilancio   del
          sistema nazionale musicale di eccellenza). - 1.Al  fine  di
          fare fronte allo stato di grave  crisi  del  settore  e  di
          pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle
          attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli  enti  di
          cui  aldecreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,  e
          successive modificazioni, e di cui  allalegge  11  novembre
          2003,  n.  310e  successive   modificazioni,   di   seguito
          denominati "fondazioni", che versino  nelle  condizioni  di
          cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
          n. 367, ovvero non possano far fronte ai  debiti  certi  ed
          esigibili da parte dei terzi, ovvero  che  siano  stati  in
          regime di amministrazione  straordinaria  nel  corso  degli
          ultimi due esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la
          ricapitalizzazione,  presentano,   entro   novanta   giorni
          dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, al commissario straordinario  di  cui  al
          comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le
          voci di bilancio  non  compatibili  con  la  necessita'  di
          assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio,  ed
          il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro
          i  tre  successivi   esercizi   finanziari.   I   contenuti
          inderogabili del piano sono: 
                  a) la rinegoziazione e ristrutturazione del  debito
          della  fondazione  che  preveda  uno  stralcio  del  valore
          nominale complessivo del debito esistente  al  31  dicembre
          2012,  comprensivo  degli  interessi   maturati   e   degli
          eventuali  interessi  di  mora,  previa  verifica  che  nei
          rapporti con gli istituti bancari gli  stessi  non  abbiano
          applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
          affidamenti concessi alla fondazione stessa,  nella  misura
          sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure  di
          cui al presente  comma,  la  sostenibilita'  del  piano  di
          risanamento, nonche'  il  pareggio  economico,  in  ciascun
          esercizio, ed  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
          finanziario della fondazione; 
                  b) l'indicazione della contribuzione a carico degli
          enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
                  c)  la  riduzione  della  dotazione  organica   del
          personale tecnico e amministrativo fino  al  cinquanta  per
          cento di quella  in  essere  al  31  dicembre  2012  e  una
          razionalizzazione del personale artistico; 
                  d) il divieto di ricorrere a  nuovo  indebitamento,
          per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso  ai
          finanziamenti di cui al comma 6; nel  caso  del  ricorso  a
          tali finanziamenti nel piano devono essere indicate  misure
          di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il  rimborso   del
          finanziamento; 
                  e)  l'entita'  del  finanziamento  dello  Stato,  a
          valere sul  fondo  di  cui  al  comma  6,  per  contribuire
          all'ammortamento del debito, a  seguito  della  definizione
          degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
          precedente  lettera  a),  e   nella   misura   strettamente
          necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; 
                  f) l'individuazione di soluzioni,  compatibili  con
          gli strumenti  previsti  dalle  leggi  di  riferimento  del
          settore, idonee a riportare  la  fondazione,  entro  i  tre
          esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di  attivo
          patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; 
                  g)  la  cessazione  dell'efficacia  dei   contratti
          integrativi aziendali in vigore,  l'applicazione  esclusiva
          degli istituti giuridici e dei livelli  minimi  delle  voci
          del  trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio
          previsti dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro e la previsione che i contratti collettivi  dovranno
          in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
          stabiliti dal  piano.  Nelle  more  della  definizione  del
          procedimento  di  contrattazione  collettiva  nel   settore
          lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
          aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   29   giugno   2010,   n.   100,    le    fondazioni
          lirico-sinfoniche  che  hanno  presentato   il   piano   di
          risanamento  ai  sensi  del   presente   articolo   possono
          negoziare  ed   applicare   nuovi   contratti   integrativi
          aziendali, compatibili con i vincoli  finanziari  stabiliti
          dal  piano,  purche'   tali   nuovi   contratti   prevedano
          l'assorbimento senza ulteriori costi per la  fondazione  di
          ogni  eventuale  incremento   del   trattamento   economico
          conseguente al rinnovo del Contratto  collettivo  nazionale
          di lavoro (C.C.N.L.) e ferma  restando  l'applicazione  del
          procedimento  di  cui   al   comma   19   in   materia   di
          autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
          non conformita' dei contratti aziendali  con  il  contratto
          nazionale di lavoro; 
                  g-bis) l'obbligo per la fondazione,  nella  persona
          del legale rappresentante,  di  verificare  che  nel  corso
          degli  anni   non   siano   stati   corrisposti   interessi
          anatocistici  agli  istituti  bancari  che  hanno  concesso
          affidamenti. 
                2. I piani di risanamento,  corredati  di  tutti  gli
          atti   necessari   a   dare   dimostrazione   della    loro
          attendibilita', della fattibilita' e  appropriatezza  delle
          scelte effettuate, nonche' dell'accordo  raggiunto  con  le
          associazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   in
          ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e  g),
          sono  approvati,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, sentito  il  collegio  dei
          revisori  dei  conti,  entro  trenta  giorni   dalla   loro
          presentazione, con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze.  Con  il  medesimo
          decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
          comma 6. Le  eventuali  integrazioni  e  modificazioni  dei
          piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
          sono  approvate,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, con decreto  del  Ministro
          dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
                3.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          venti  giorni  dall'entrata  in  vigore  della   legge   di
          conversione  del   presente   decreto,   e'   nominato   un
          commissario straordinario del Governo che abbia  comprovata
          esperienza di risanamento nel settore  artistico-culturale.
          Il commissario svolge, con i poteri previsti  dal  presente
          articolo, le seguenti funzioni: 
                  a) riceve  i  piani  di  risanamento  con  allegato
          quanto previsto dall'articolo 9, commi 2  e  3,  presentati
          dalle  fondazioni  ai  sensi  del  comma  1  del   presente
          articolo,  ne  valuta,  d'intesa  con  le  fondazioni,   le
          eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri
          e modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del
          debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone,  previa
          verifica   della   loro   adeguatezza   e   sostenibilita',
          all'approvazione del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo  e  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.   Eventuali   modifiche   incidenti   sulle
          previsioni di cui alle lettere c) e g)  del  comma  1  sono
          rinegoziate dalla fondazione con le associazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative; 
                  b)  sovrintende   all'attuazione   dei   piani   di
          risanamento ed effettua un  monitoraggio  semestrale  dello
          stato  di  attuazione  degli  stessi,  redigendo   apposita
          relazione da trasmettere al  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita'   culturali   e   del   turismo,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  alla  competente  sezione
          della Corte dei conti; 
                  c) puo' richiedere le integrazioni e  le  modifiche
          necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
          al   presente   articolo,    tenuto    conto,    ai    fini
          dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
          avanzamento degli stessi; 
                  d) assicura il rispetto  del  cronoprogramma  delle
          azioni di risanamento previsto dai piani approvati; 
                  e) puo' adottare, sentiti i Ministeri  interessati,
          atti  e  provvedimenti  anche  in   via   sostitutiva   per
          assicurare la coerenza delle azioni di  risanamento  con  i
          piani approvati,  previa  diffida  a  provvedere  entro  un
          termine non superiore a quindici giorni. 
                4. Il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo assicura, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica,  le   risorse   umane   e
          strumentali necessarie per lo svolgimento dei  compiti  del
          commissario straordinario. 
                5. Con il decreto di cui al comma 3 e'  stabilito  il
          compenso  per  il  commissario  straordinario,  nel  limite
          massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, a  valere  sulle  risorse  di
          bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui  al
          comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
                6.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo   di
          rotazione con dotazione pari  a  75  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di
          cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo
          di trenta anni. 
                7. Al fine dell'erogazione delle risorse  di  cui  al
          comma  6,  il  commissario  straordinario   predispone   un
          contratto tipo, approvato  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, nel quale sono,  tra  l'altro,  indicati  il
          tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le   misure   di
          copertura  annuale  del  rimborso  del  finanziamento,   le
          modalita' di erogazione e di  restituzione  delle  predette
          somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
          termini  ivi  stabiliti  al  versamento   delle   rate   di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme, sia l'applicazione di  interessi  moratori.
          L'erogazione    delle    somme    e'    subordinata    alla
          sottoscrizione, da parte di ciascuna  delle  fondazioni  di
          cui al comma 1, di contratti conformi  al  contratto  tipo.
          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  3  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2015, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 15. 
                8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di
          cui  al  comma  6,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n.
          64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". 
                9.  Nelle  more  del  perfezionamento  del  piano  di
          risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
          euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  su  indicazione  del
          Commissario straordinario, a  valere  sulle  disponibilita'
          giacenti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sulle  contabilita'  speciali  aperte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dallalegge 23  maggio
          1997, n. 135, e successive modificazioni, per  la  gestione
          dei fondi assegnati in  applicazione  dei  piani  di  spesa
          approvati ai sensi dell'articolo  7  del  decreto-legge  20
          maggio  1993,  n.  149,  convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi  degli
          Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso
          i  conti  di  tesoreria  unica  degli  Istituti  dotati  di
          autonomia speciale di cui all'articolo  15,  comma  3,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  novembre  2007,  n.   233,   e   successive
          modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma  1
          che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale
          da  pregiudicare  la   gestione   anche   ordinaria   della
          fondazione, alle seguenti condizioni: 
                  a) che la fondazione interessata, entro  30  giorni
          dalla nomina del Commissario  straordinario,  comunichi  al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'avvio della  negoziazione  per  la  ristrutturazione  del
          debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
          nominale complessivo del debito stesso,  comprensivo  degli
          interessi maturati e degli  eventuali  interessi  di  mora,
          esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente  ad
          assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
          la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento,  il
          pareggio economico, in ciascun esercizio, e il  tendenziale
          equilibrio patrimoniale  e  finanziario  della  fondazione,
          nonche' l'avvio delle  procedure  per  la  riduzione  della
          dotazione organica del personale tecnico  e  amministrativo
          nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
                  b) la conclusione dell'accordo di  ristrutturazione
          di  cui  alla  lettera  a),  da  inserire  nel   piano   di
          risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da
          tale comma per la presentazione del piano. 
                10. Il mancato verificarsi delle condizioni  previste
          dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
          comma 14. Le anticipazioni finanziarie  concesse  ai  sensi
          del comma 9 sono rimborsate  secondo  quanto  previsto  dai
          commi 6 e 7. 
                11. Al fine di sostenere gli  enti  che  operano  nel
          settore dei beni e  delle  attivita'  culturali,  a  valere
          sulle giacenze di cui al comma 9 sono  versati  all'entrata
          del bilancio dello  Stato  ulteriori  importi  pari  a  3,5
          milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo. 
                12.  Resta  fermo  l'obbligo  di  completamento   dei
          versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge  12
          novembre 2011, n. 183, secondo  una  modulazione  temporale
          pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
          euro annui per il periodo 2014-2018. 
                13. Per  il  personale  eventualmente  risultante  in
          eccedenza all'esito della rideterminazione delle  dotazioni
          organiche di cui al comma 1,  alle  fondazioni  di  cui  al
          medesimo comma, fermo restando il divieto  di  procedere  a
          nuove  assunzioni  a   tempo   indeterminato,   e'   estesa
          l'applicazione  dell'articolo2,  comma  11,   lettera   a),
          deldecreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dallalegge  7  agosto  2012,  n.  135,  ivi
          comprese le disposizioni in  materia  di  liquidazione  del
          trattamento  di  fine  rapporto  comunque  denominato.   Il
          personale  amministrativo  e  tecnico  dipendente  a  tempo
          indeterminato alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto che risulti ancora eccedente, e'  assunto  a  tempo
          indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
          fondazione,  dalla  societa'  Ales  S.p.A.,  in  base  alle
          proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
          finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
          d'idoneita'         finalizzata          all'individuazione
          dell'inquadramento nelle posizioni disponibili,  applicando
          al personale  assunto  la  disciplina  anche  sindacale  in
          vigore presso Ales S.p.a. 
                14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
          sia stato presentato  o  non  sia  approvato  un  piano  di
          risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2,  ovvero
          che  non  raggiungano  il  pareggio  economico   e,   entro
          l'esercizio 2019, il tendenziale equilibrio patrimoniale  e
          finanziario   sono    poste    in    liquidazione    coatta
          amministrativa. 
                15. Al fine di assicurare  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano  i
          propri statuti, entro il 31 dicembre  2014,  alle  seguenti
          disposizioni: 
                  a)  previsione  di  una   struttura   organizzativa
          articolata nei seguenti  organi,  della  durata  di  cinque
          anni, il  cui  compenso  e'  stabilito  in  conformita'  ai
          criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze: 
                    1) il presidente, nella persona del  sindaco  del
          comune nel  quale  ha  sede  la  fondazione,  ovvero  nella
          persona da lui nominata,  con  funzioni  di  rappresentanza
          giuridica  dell'ente;  la  presente  disposizione  non   si
          applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale  di  Santa
          Cecilia, che e' presieduta  dal  presidente  dell'Accademia
          stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
                    2)  il  consiglio  di  indirizzo,  composto   dal
          presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori
          pubblici e dai soci privati che, anche in associazione  fra
          loro, versino almeno il 5 per cento del contributo  erogato
          dallo Stato. Il numero  dei  componenti  del  consiglio  di
          indirizzo non deve comunque superare  i  sette  componenti,
          con la maggioranza  in  ogni  caso  costituita  dai  membri
          designati dai fondatori pubblici; 
                    3)  il  sovrintendente,  quale  unico  organo  di
          gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo  su  proposta  del  consiglio  di
          indirizzo; il sovrintendente puo' essere coadiuvato  da  un
          direttore artistico e da un direttore amministrativo; 
                    4); 
                    5) il collegio dei revisori dei  conti,  composto
          da tre membri, rinnovabili per non piu' di due mandati,  di
          cui  uno,  con  funzioni  di  presidente,   designato   dal
          Presidente della Corte dei conti  fra  i  magistrati  della
          Corte  dei  conti,  uno  in  rappresentanza  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e uno in  rappresentanza  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo. Continuano ad applicarsi, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni  dell'articolo14deldecreto  legislativo  29
          giugno 1996, n. 367; 
                  b) previsione della partecipazione dei soci privati
          in proporzione agli apporti finanziari alla gestione  o  al
          patrimonio  della  fondazione,  che   devono   essere   non
          inferiori al tre per cento; 
                  c) previsione che il patrimonio sia  articolato  in
          un  fondo  di  dotazione,  indisponibile  e  vincolato   al
          perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo  di
          gestione,  destinato  alle  spese  correnti   di   gestione
          dell'ente. 
                16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con
          decorrenza dal 1°gennaio 2015. La decorrenza puo'  comunque
          essere anticipata  in  caso  di  rinnovo  degli  organi  in
          scadenza. All'entrata in vigore  delle  nuove  disposizioni
          statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione,  ivi
          incluso il collegio dei  revisori  dei  conti.  Il  mancato
          adeguamento delle disposizioni statutarie  nei  termini  di
          cui al presente articolo determina comunque  l'applicazione
          dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367. 
                17.  L'organo  di  indirizzo  esercita   le   proprie
          funzioni  con  l'obbligo  di  assicurare  il  pareggio  del
          bilancio.    La    violazione     dell'obbligo     comporta
          l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo  29
          giugno 1996, n. 367,  e  la  responsabilita'  personale  ai
          sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
          successive modificazioni.  La  fondazione  e'  soggetta  al
          rispetto della disciplina in tema  di  appalti  di  lavori,
          servizi e  forniture  prevista  daldecreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.  Le  spese
          per eventuali rappresentazioni  lirico-sinfoniche  eseguite
          all'estero sono  da  imputare  in  bilancio  con  copertura
          finanziaria specificamente deliberata. 
                18.  Anche  agli  effetti  di  quanto  previsto   dal
          presente  articolo   in   materia   di   ripartizione   del
          contributo,  gli  organi  di  gestione   delle   fondazioni
          lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione
          delle attivita', sia all'interno della  gestione  dell'ente
          sia  rispetto  alle  altre  fondazioni   lirico-sinfoniche,
          assicurando il conseguimento di  economie  di  scala  nella
          gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di
          spettacoli,  e  possono  a  tal  fine  essere  riuniti   in
          conferenza, presieduta dal direttore  generale  competente,
          che la convoca,  anche  per  gruppi  individuati  per  zone
          geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve
          garantire   la   maggiore   diffusione   in   ogni   ambito
          territoriale degli spettacoli, nonche' la maggiore  offerta
          al pubblico  giovanile,  l'innovazione,  la  promozione  di
          settore  con  ogni  idoneo  mezzo  di   comunicazione,   il
          contenimento  e  la  riduzione  del   costo   dei   fattori
          produttivi, anche mediante lo scambio di  spettacoli  o  la
          realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e
          di materiale scenico, e la promozione  dell'acquisto  o  la
          condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con
          riferimento alla nuova produzione musicale. 
                19.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato presso  le  fondazioni  lirico-sinfoniche  e'
          instaurato esclusivamente a  mezzo  di  apposite  procedure
          selettive pubbliche da svolgersi  nel  rispetto  di  quanto
          previsto  dal  comma  2  dell'articolo   22   del   decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Per la  certificazione,
          le  conseguenti  verifiche  e  le  relative  riduzioni  del
          trattamento economico delle  assenze  per  malattia  o  per
          infortunio non sul lavoro,  si  applicano  le  disposizioni
          vigenti  per  il   pubblico   impiego,   intendendosi   per
          trattamento fondamentale dei  dipendenti  delle  fondazioni
          lirico-sinfoniche  il  minimo  retributivo,   gli   aumenti
          periodici  di  anzianita',  gli   aumenti   di   merito   e
          l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono  in
          ogni  caso  essere  superiori  al  50  per  cento   di   un
          ventiseiesimo  dello  stipendio  di  base.   Il   contratto
          aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del
          contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'  sottoscritto   da
          ciascuna  fondazione  con   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  mediante  sottoscrizione  di
          un'ipotesi di accordo da  inviare  alla  Corte  dei  conti.
          L'ipotesi di  accordo  deve  rappresentare  chiaramente  la
          quantificazione  dei   costi   contrattuali.   La   Sezione
          Regionale di controllo della  Corte  dei  conti  competente
          certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
          compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione   e
          bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla  ricezione,
          decorsi i quali la  certificazione  si  intende  effettuata
          positivamente. L'esito della certificazione  e'  comunicato
          alla fondazione, al Ministero dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.  Se  la  certificazione  e'  positiva,   la
          fondazione e' autorizzata a  sottoscrivere  definitivamente
          l'accordo. In caso di  certificazione  non  positiva  della
          Sezione  Regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti
          competente, le parti contraenti non possono procedere  alla
          sottoscrizione definitiva  dell'ipotesi  di  accordo  e  la
          fondazione riapre le trattative per  la  sottoscrizione  di
          una nuova ipotesi  di  accordo,  comunque  sottoposta  alla
          procedura di certificazione prevista  dal  presente  comma.
          Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
          parti interessate possono ricorrere  alle  Sezioni  Riunite
          della Corte dei conti in  speciale  composizione  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
          228. Le fondazioni, con apposita  delibera  dell'organo  di
          indirizzo,  da  adottare  entro  il  30   settembre   2014,
          procedono    a    rideterminare    l'organico    necessario
          all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. 
                19-bis. 
                20. La  quota  del  fondo  unico  per  lo  spettacolo
          destinata   alle   fondazioni    lirico-sinfoniche,    come
          annualmente  determinata,  sentita  la  Consulta   per   lo
          spettacolo, con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
          fondazione con decreto del direttore  generale  competente,
          sentita la competente commissione  consultiva,  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                  a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e'
          ripartita  in  considerazione  dei  costi   di   produzione
          derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
          fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce  la
          ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
          produzione; 
                  b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
          ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
          della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
                  c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
          ripartita in considerazione della  qualita'  artistica  dei
          programmi, con  particolare  riguardo  per  quelli  atti  a
          realizzare segnatamente in un arco  circoscritto  di  tempo
          spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati  da  un
          tema comune e ad attrarre turismo culturale. 
                20-bis. Per il triennio 2014-2016, una  quota  del  5
          per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato  alle
          fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata  alle  fondazioni
          che abbiano raggiunto  il  pareggio  di  bilancio  nei  tre
          esercizi finanziari precedenti. 
                21.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, sentita la  competente
          commissione consultiva, sono predeterminati gli  indicatori
          di  rilevazione  della  produzione,  i  parametri  per   la
          rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
          i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
          programmi, il procedimento  di  erogazione  ai  fini  della
          attribuzione del contributo di cui al comma 20. 
                21-bis.  Nell'ambito   del   rilancio   del   sistema
          nazionale   musicale   di   eccellenza,    sono    altresi'
          determinati, con decreto del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  non  avente   natura
          regolamentare da adottarsi, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio  2014,  i
          criteri   per   la    individuazione    delle    fondazioni
          lirico-sinfoniche che,  presentando  evidenti  peculiarita'
          per la specificita' della storia e della cultura operistica
          e sinfonica italiana, per  la  loro  funzione  e  rilevanza
          internazionale,  per  le  capacita'   produttive,   per   i
          rilevanti ricavi propri, nonche'  per  il  significativo  e
          continuativo apporto finanziario di  soggetti  privati,  si
          dotano  di  forme  organizzative  speciali.  Le  fondazioni
          dotate di  forme  organizzative  speciali,  non  rientranti
          nella  fattispecie  di  cui  al  comma  1,  percepiscono  a
          decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a  valere  sul
          Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30  aprile
          1985, n. 163, determinato in una  percentuale  con  valenza
          triennale, e contrattano con  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative  un  autonomo  contratto   di
          lavoro che regola  all'unico  livello  aziendale  tutte  le
          materie  che  sono  regolate   dal   Contratto   collettivo
          nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e  dagli  accordi
          integrativi aziendali, previa dimostrazione alle  autorita'
          vigilanti della compatibilita' economico-finanziaria  degli
          istituti previsti e degli impegni assunti. Tali  fondazioni
          sono individuate con decreto del Ministro dei beni e  delle
          attivita' culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31
          ottobre 2014,  aggiornabile  triennalmente,  e  adeguano  i
          propri statuti, nei termini del  comma  16,  in  deroga  al
          comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e  b),  del  presente
          articolo.». 
              La legge 11 novembre 2003, n. 310 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  17  novembre
          2003, n. 267. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  25  e  28  della
          legge 14 agosto 1967, n.  800,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 16 settembre  1967,  n.
          233: 
                «Art. 25 (Statuto e regolamento organico degli enti).
          -  Gli enti e le istituzioni indicati  nell'art.  6,  entro
          sei mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          devono  provvedere  alla  redazione  dello  statuto  e  del
          regolamento organico del personale dipendente. 
              Lo statuto e'  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e
          per lo spettacolo, di  concerto  con  il  Ministro  per  il
          Tesoro. Il regolamento organico e' approvato  dal  Ministro
          per il turismo e per  lo  spettacolo  di  concerto  con  il
          Ministro per il Tesoro. 
              Il trattamento  economico  del  personale  artistico  e
          tecnico e' regolato da contratti di lavoro tra gli  enti  e
          istituzioni e le categorie interessate.» 
                «Art.  28  (Teatri  di   tradizione   e   istituzioni
          concertistico-orchestrali). - Sono riconosciuti «teatri  di
          tradizione»:  Petruzzelli  di  Bari,  Grande  di   Brescia,
          Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli  di
          Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova,  Comunale
          di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale  di
          Piacenza, Verdi  di  Pisa,  Municipale  di  Reggio  Emilia,
          Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonche' il Comitato
          Estate Livornese di Livorno e l'Ente  Concerti  Sassari  di
          Sassari. 
              Sono              riconosciute              istituzioni
          concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM
          di Firenze, Angelicum di  Milano,  Pomeriggio  Musicale  di
          Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo,  Sinfonica  di  San
          Remo. 
              I   teatri   di    tradizione    e    le    istituzioni
          concertistico-orchestrali hanno il compito  di  promuovere,
          agevolare e coordinare attivita' musicali che  si  svolgano
          nel territorio delle rispettive Province. 
              Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita
          la Commissione centrale per la  musica,  puo'  con  proprio
          decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione»
          a teatri che dimostrino di aver  dato  particolare  impulso
          alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica
          di istituzione concertistica-orchestrale  alle  istituzioni
          con   complessi   stabili   o   semistabili   a   carattere
          professionale che svolgono annualmente almeno  cinque  mesi
          di attivita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          30 aprile 2010, n. 64, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  30  aprile   2010,   n.   100,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,
          n.  100,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana 30 giugno 2010, n. 150, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Disposizioni  in  materia   di   personale
          dipendente dalle fondazioni  lirico-sinfoniche).  -  1.  Il
          personale dipendente  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,
          previa autorizzazione  del  sovrintendente,  puo'  svolgere
          attivita' di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore
          artistico e professionale, nei limiti,  definiti  anche  in
          termini di impegno orario percentuale in relazione a quello
          dovuto per il rapporto  di  lavoro  con  la  fondazione  di
          appartenenza, e con le  modalita'  previste  dal  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  sottoscritto  ai   sensi
          dell'articolo 2del presente decreto e  dell'articolo  3-ter
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dallalegge  31  marzo  2005,   n.   43,   e
          successive modificazioni, e secondo i  criteri  determinati
          in  sede  di  contratto  aziendale,  sempre  che  cio'  non
          pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.  Nelle
          more  della   sottoscrizione   del   contratto   collettivo
          nazionale di lavoro, sono vietate tutte le  prestazioni  di
          lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal  1°
          gennaio 2012. Restano, comunque, ferme le  disposizioni  di
          cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e  508  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
          cui  aldecreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
          successive modificazioni, e quelle di cui  all'articolo  9,
          commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
                2. Nell'ambito delle attivita'  consentite  ai  sensi
          dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367, e successive  modificazioni,  l'impegno  di  cui  alla
          lettera c) del comma 2 del medesimo  articolo,  assunto  da
          parte  dei  costituendi  corpi   artistici   autonomi,   e'
          condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da  parte
          del consiglio di amministrazione, e' riportato nell'atto di
          convenzione appositamente stipulato con  la  fondazione  di
          appartenenza   e   costituisce   oggetto    di    specifica
          obbligazione con effetti di  clausola  risolutiva  espressa
          dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo  1456  del
          codice civile. 
                3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter  del  decreto-legge
          31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge   31   marzo   2005,   n.   43,   e   successive
          modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
                  «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
          nuovo contratto collettivo nazionale,  le  clausole  e  gli
          istituti dei contratti integrativi aziendali  stipulati  in
          contrasto con i principi di cui ai commi 2 e  4  e  con  il
          medesimo contratto collettivo nazionale non possono  essere
          applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque
          nulli e improduttivi di effetti i preaccordi  o  le  intese
          non formalmente qualificabili  come  contratti  integrativi
          aziendali ai sensi del comma 4». 
                3-bis. I contratti integrativi  aziendali  in  essere
          alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
          essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del
          nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 
                4.  Al   fine   di   perseguire   l'obiettivo   della
          sostenibilita'      finanziaria      delle       fondazioni
          lirico-sinfoniche, atteso lo stato di  crisi,  decorsi  due
          anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e fino  alla  stipulazione
          del nuovo contratto collettivo nazionale di  lavoro  e  dei
          successivi contratti integrativi con le modalita' di cui al
          presente   articolo,   eventuali   trattamenti    economici
          aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso  di  pareggio  di
          bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti. 
                5. (Abrogato). 
                5-bis. (Abrogato). 
                6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla  loro
          trasformazione in soggetti di diritto privato, continua  ad
          applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge
          22 luglio 1977, n. 426, e successive  modificazioni,  anche
          con riferimento ai rapporti di lavoro  instaurati  dopo  la
          loro trasformazione in soggetti di  diritto  privato  e  al
          periodo anteriore alla data di entrata in vigore deldecreto
          legislativo  6  settembre  2001,  n.  368.  Sono   altresi'
          inefficaci  i  contratti   di   scrittura   artistica   non
          concretamente riferiti a  specifiche  attivita'  artistiche
          espressamente programmate. Non si applicano, in ogni  caso,
          alle   fondazioni   lirico-sinfoniche    le    disposizioni
          dell'articolo 1, commi 01 e 2, del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n.  368.  Ai  dipendenti  delle  fondazioni
          lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano
          come  tetto  massimo  le   disposizioni   in   materia   di
          trattamento economico di cui alla  lettera  D  (Gruppo  IV)
          dellatabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica  in  data  27
          agosto 1998, e successive modificazioni,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. 
                7. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' abrogato l'articolo 4,  comma  13,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  182  e  successive
          modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo  decreto
          e' sostituito dal seguente: 
                  «4. Per i lavoratori dello spettacolo  appartenenti
          alle  categorie  dei   tersicorei   e   ballerini,   l'eta'
          pensionabile e' fissata per uomini e  donne  al  compimento
          del  quarantacinquesimo  anno  di  eta'   anagrafica,   con
          l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il
          sistema  contributivo  o   misto,   del   coefficiente   di
          trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della  legge
          8 agosto 1995, n. 335, relativo all'eta' superiore.  Per  i
          due anni successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, ai lavoratori  di  cui  al  presente
          comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto  o
          superato  l'eta'  pensionabile,   e'   data   facolta'   di
          esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in
          servizio. Tale opzione deve  essere  esercitata  attraverso
          formale istanza da presentare  all'ENPALS  entro  due  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          o almeno tre mesi prima  del  perfezionamento  del  diritto
          alla  pensione,  fermo  restando  il  limite   massimo   di
          pensionamento di vecchiaia di  anni  quarantasette  per  le
          donne e di anni cinquantadue per gli uomini». 
                8. A decorrere  dal  2010,  all'onere  derivante  dal
          comma 7, valutato in euro 2.000.000, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui allalegge 30 aprile  1985,  n.  163,  come  determinata
          dallatabella C della legge 23 dicembre  2009,  n.  191.  Ai
          sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  l'Ente  nazionale  di  previdenza   e   di
          assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo  (ENPALS)
          provvede al monitoraggio degli oneri di cui al  comma  7  e
          riferisce  in  merito  al  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, al Ministro per i beni  e  le  attivita'
          culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel
          caso si verifichino o  siano  in  procinto  di  verificarsi
          scostamenti rispetto alle previsioni di  spesa  di  cui  al
          presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di
          cui all'articolo 11, comma 3, lettera l),  della  legge  n.
          196 del 2009, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,
          provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
          necessaria alla copertura  finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle  dotazioni
          finanziarie di parte corrente iscritte,  nell'ambito  delle
          spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
          b), della legge n. 196 del 2009, nel  programma  «Sostegno,
          valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della
          Missione «Tutela e  valorizzazione  dei  beni  e  attivita'
          culturali e paesaggistici» dello stato  di  previsione  del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo  alle
          Camere con apposita relazione in merito  alle  cause  degli
          scostamenti e all'adozione delle misure di cui  al  secondo
          periodo del presente comma.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                8-bis. (Abrogato).».