Art. 2 Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali 1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e delle sue strutture periferiche, e' autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del Programma (( «Fondi di riserva e speciali» )) della missione «Fondi da ripartire» dello (( stato di previsione del Ministero dell'economia )) e delle finanze per l'anno 2019, (( allo scopo utilizzando )) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma (( «Fondi di riserva e speciali» )) della missione «Fondi da ripartire» dello (( stato di previsione del Ministero dell'economia )) e delle finanze per l'anno 2019, (( allo scopo utilizzando )) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: «83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro paesaggistico e per attivita' culturali.».