Art. 2 
 
Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' del Ministero per
                   i beni e le attivita' culturali 
 
  1. Al fine di assicurare lo svolgimento  dei  servizi  generali  di
supporto alle attivita' del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e delle sue strutture periferiche, e' autorizzata la  spesa
di euro 15.410.145,00, per l'anno  2019,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2019-  2021,
nell'ambito del Programma (( «Fondi di riserva e speciali»  ))  della
missione «Fondi da  ripartire»  dello  ((  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia )) e delle finanze per l'anno 2019,  ((  allo
scopo utilizzando )) l'accantonamento relativo  al  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' autorizzata  la
spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020,  cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma (( «Fondi di riserva e
speciali» )) della missione «Fondi da ripartire» dello  ((  stato  di
previsione del Ministero dell'economia )) e delle finanze per  l'anno
2019, (( allo  scopo  utilizzando  ))  l'accantonamento  relativo  al
Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo all'articolo 3, comma  83,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 28  dicembre  1996,  n.
          303, S.O.: 
                «83. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  nuovi  giochi  ed
          estrazioni  infrasettimanali  del  gioco  del  lotto.   Con
          decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
          Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da
          emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla  base  degli
          utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati  nel
          rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'
          riservata in favore del Ministero per i  beni  culturali  e
          ambientali una quota  degli  utili  derivanti  dalla  nuova
          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
          miliardi di lire, per il recupero e  la  conservazione  dei
          beni   culturali,   archeologici,    storici,    artistici,
          archivistici e librari, nonche' per interventi di  restauro
          paesaggistico e per attivita' culturali.».