Art. 3 
 
Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema  e
                             audiovisivo 
 
  1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44-bis: 
      1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo  e'
innalzata: a) al cinquantatre' per  cento,  per  il  periodo  dal  1°
luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei  per  cento,  per
l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2021.» sono soppresse; 
      2) al comma 2, alinea, le parole: «dal  1°  luglio  2019,  alle
opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  1°  gennaio
2020, alle opere»; le parole «di almeno  la  meta'»  sono  soppresse;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «;  tale
quota e' ridotta a un quinto per l'anno 2020»; 
      3) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Nella  fascia
oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio  pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento
del tempo di diffusione, escluso  il  tempo  destinato  a  notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita',  servizi  di
teletext e televendite, a opere  cinematografiche  e  audiovisive  di
finzione,  di  animazione,  documentari  originali   di   espressione
originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale  quota
e'  riservata  a  opere  cinematografiche  di  espressione  originale
italiana ovunque prodotte.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di
cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»; 
    b) all'articolo 44-ter: 
      1) al comma 1,  le  lettere  a)  e  b)  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a) all'11,5 per cento, da destinare a  opere  prodotte  da
produttori indipendenti, per l'anno 2020; b) al 12,5  per  cento,  da
destinare a opere prodotte da produttori  indipendenti,  a  decorrere
dall'anno 2021.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  ((  Il
regolamento  o  i  regolamenti  ))  di  cui  all'articolo   44-sexies
prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle  quote  di
cui al comma  1  sia  riservata  a  opere  di  espressione  originale
italiana ovunque prodotte da  produttori  indipendenti  negli  ultimi
cinque anni.»; 
      3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al  primo
periodo e' innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per  cento  a
decorrere dal 2020»; le lettere  a),  b)  e  c)  sono  soppresse;  e'
aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  ((  «Il  regolamento  o  i
regolamenti ))  di  cui  all'articolo  44-sexies  prevedono  che  una
percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a
opere di  espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte  ((  da
produttori indipendenti )) negli ultimi cinque anni.»; 
      4) al comma 3, alinea,  sono  aggiunte,  in  fine  le  seguenti
parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere a)  e  b)
sono soppresse; 
      5) dopo il comma 3, e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  ((  Il
regolamento  o  i  regolamenti  ))  di  cui  all'articolo   44-sexies
prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle  quote  di
cui al comma  3  sia  riservata  a  opere  di  espressione  originale
italiana ovunque prodotte da  produttori  indipendenti  negli  ultimi
cinque anni.»; 
      6) al comma 4, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a) al 4 per  cento  nel  2020;  b)  al  4,2  per  cento  a
decorrere dal 2021.»; 
      7) dopo il comma 4, e' inserito  il  seguente:  «4-bis.  ((  Il
regolamento  o  i  regolamenti  ))  di  cui  all'articolo   44-sexies
prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia
riservato  alla  coproduzione  ovvero  al   pre-acquisto   di   opere
cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque  prodotte
(( da produttori indipendenti )).»; 
      8) al comma 5,  le  parole  da:  «di  animazione  appositamente
prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:
«prodotte da produttori indipendenti e  specificamente  destinate  ai
minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per  cento  della
quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui  almeno
il 65 per cento e' riservato ad opere d'animazione»; 
    c) all'articolo 44-quater: 
      1) al comma 1, lettera a), e' aggiunto,  in  fine  il  seguente
periodo:  «.Per  i  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  a
richiesta che prevedono il pagamento di  un  corrispettivo  specifico
per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota  si  calcola
sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di  programmazione
di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi  cinque  anni;»;
la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)  gli  obblighi  di
investimento in opere  audiovisive  europee  prodotte  da  produttori
indipendenti in misura pari al 12,5 per  cento  dei  propri  introiti
netti annui  in  Italia,  secondo  quanto  previsto  con  regolamento
dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore  del  regolamento
dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di
cui alla presente lettera, sono fissati in  misura  pari  al  15  per
cento.»; 
      2) dopo il comma 1,  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Con
regolamento dell'Autorita' da adottare, sentiti il  Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali  e  il  Ministero  dello   sviluppo
economico, la quota di cui  al  comma  1,  lettera  b),  puo'  essere
innalzata, in misura non superiore al 20 per cento,  in  relazione  a
modalita' d'investimento che non risultino coerenti con una  crescita
equilibrata del sistema  produttivo  audiovisivo  nazionale,  nonche'
sulla base dei seguenti criteri: 
        a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia  e
l'impiego di un numero di dipendenti inferiore  a  venti  unita',  da
verificare entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento dell'Autorita', comporta (( l'aumento della quota di  cui
al comma 1, lettera b), )) fino al 3 per cento; 
        b)  il  mancato  riconoscimento   in   capo   ai   produttori
indipendenti  di  una  quota  di  diritti   secondari   proporzionale
all'apporto finanziario del produttore all'opera  in  relazione  alla
quale e' effettuato  l'investimento,  ovvero  l'adozione  di  modelli
contrattuali  da  cui  derivi  un  ruolo  meramente   esecutivo   dei
produttori indipendenti comporta (( l'aumento della quota di  cui  al
comma 1, lettera b), )) fino al 4,5 per cento. 
  1-ter. Il regolamento dell'Autorita'  di  cui  al  comma  1-bis  e'
aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attivita'  culturali
e il Ministero dello sviluppo economico, entro due  anni  dalla  data
della sua entrata in vigore e,  comunque,  con  cadenza  biennale  in
relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla
base della relazione annuale di cui all'articolo 44- quinquies, comma
4.»; 
      3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2020»; 
      4) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta  che  prevedono
il pagamento di  un  corrispettivo  specifico  per  la  fruizione  di
singoli programmi, tra le modalita' di  assolvimento  degli  obblighi
sono compresi anche il riconoscimento al titolare del  diritto  della
remunerazione legata al successo commerciale  dell'opera  e  i  costi
sostenuti per la distribuzione  digitale  dell'opera  medesima  sulla
piattaforma digitale.»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Una  quota  non
inferiore al 50 per cento della percentuale  prevista  per  le  opere
europee rispettivamente al comma 1, lettere  a)  e  b),  e  al  comma
1-bis, e' riservata alle opere  di  espressione  originale  italiana,
ovunque  prodotte   negli   ultimi   cinque   anni,   da   produttori
indipendenti.  ((  Il  regolamento  o  i  regolamenti   ))   di   cui
all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari  almeno  ad
un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma,
sia riservato  a  opere  cinematografiche  di  espressione  originale
italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di  cui  il  75
per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»; 
      6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2020»; 
    d) all'articolo 44-quinquies: 
      1) al comma 3 le parole: «a decorrere  dall'anno  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  2020»;  le  parole  da:
«assolto gli obblighi di investimento previsti» fino  alla  fine  del
comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli  obblighi  previsti
nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel  limite  massimo
del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono
essere recuperate nell'anno  successivo  in  aggiunta  agli  obblighi
dovuti per tale anno. Nel caso in cui  il  fornitore  di  servizi  di
media audiovisivi abbia superato  la  quota  dovuta  annualmente,  la
quota eccedente puo' essere conteggiata ai  fini  del  raggiungimento
della quota dovuta nell'anno successivo.»; 
      2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai fini di
cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun  fornitore
di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale
ovvero l'eventuale oscillazione in difetto  da  recuperare  nell'anno
successivo ovvero  l'eventuale  superamento  della  quota  stessa  da
conteggiare nell'anno successivo. 
  3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di
mancato recupero della quota in difetto  nell'anno  successivo  o  di
scostamento annuale superiore al 15  per  cento  della  quota  dovuta
nell'anno di riferimento.»; 
    e) all'articolo 44-sexies: 
      1) al comma 1, alinea, le parole «e le  competenti  Commissioni
parlamentari» sono soppresse; alla lettera b), le parole: «commi 2  e
4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»; 
      2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter»  sono  inserite
le seguenti: (( «e all'articolo 44-quater» )); alla  lettera  a),  e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «.  In  particolare,  le
modalita' di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e
produttivi  relativi  a  opere  cinematografiche  e  audiovisive   di
finzione, di  animazione  o  documentari  originali,  di  espressione
originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e
l'apporto dei produttori indipendenti  non  sia  un  ruolo  meramente
esecutivo;»; 
      3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  i  beni  e  le
attivita' culturali». 
  2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater,  comma  1-bis,  ((
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, )) e' adottato entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n.  203,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) all'alinea, primo periodo, le parole «un  Presidente  e  da»
sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite
le seguenti: «di cui uno con funzione  di  Presidente,»;  al  secondo
periodo, le parole: «Il Presidente e» sono soppresse; 
      2) alla lettera a), dopo la parola: «componenti» sono  inserite
le seguenti: «,compreso il Presidente,»; 
      3) alla lettera b), la  parola:  «sette»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori»  sono  aggiunte
le seguenti: « ovvero tra sociologi con particolare competenza  nella
comunicazione   sociale   e   nei   comportamenti   dell'infanzia   e
dell'adolescenza»; 
      4) la lettera d) e' abrogata; 
    b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalita' di cui al
comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le  parole:  «,
anche  g)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «anche  di  uno   dei
componenti di cui al comma 3, lettera g)». 
  4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: «di cui agli articoli 26 e
27 non puo' essere inferiore al 15 per cento e superiore  al  18  per
cento del Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: (( «di  cui
agli articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al  10  per
cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo» )); 
      a) all'articolo  26,  comma  2,  secondo  periodo,  la  parola:
«cinque» e' sostituita dalla parola «quindici»; 
      b) all'articolo 27, dopo il comma 2 e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli  esperti
di  cui  all'articolo  26,  comma  2,  in  relazione  alla   qualita'
artistica,  al  valore  culturale   e   all'impatto   economico   del
progetto.»; 
  (( 4-bis. Al comma 604 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, dopo le parole: «musica registrata,» sono  inserite  le
seguenti: «prodotti dell'editoria audiovisiva,». 
  4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle  leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'installazione  di
sistemi di videosorveglianza  all'interno  della  sala  destinata  al
pubblico  spettacolo  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al   periodo
precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione  dei
dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in  materia  di
protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016,  anche  con
provvedimento  di   carattere   generale   ai   sensi   dell'articolo
2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione puo' essere  concessa
esclusivamente al fine di individuare chi  abusivamente  registra  in
locali  di  pubblico  spettacolo,  in  tutto  o  in  parte,  un'opera
cinematografica o audiovisiva, con le modalita' di cui  al  comma  1,
dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti
per effetto della citata autorizzazione sono  criptati  e  conservati
per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data  della
registrazione, con modalita' atte a  garantirne  la  sicurezza  e  la
protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui  al  periodo
precedente  i  dati   devono   essere   distrutti.   L'accesso   alle
registrazioni dei sistemi di cui al presente comma e' vietato,  salva
la loro acquisizione su iniziativa della polizia  giudiziaria  o  del
pubblico ministero.» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  da  44-bis  a
          44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana 7 settembre 2005, n. 208,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 44-bis (Obblighi di programmazione delle  opere
          europee  da  parte  dei  fornitori  di  servizi  di   media
          audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di  media
          audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior
          parte del proprio tempo di  diffusione,  escluso  il  tempo
          destinato  a  notiziari,  manifestazioni  sportive,  giochi
          televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. 
                2. A decorrere dal 1° gennaio  2020,  alle  opere  di
          espressione  originale  italiana,  ovunque   prodotte,   e'
          riservata una sotto quota della quota prevista per le opere
          europee di cui al comma 1 nella misura di: 
                  a) almeno  la  meta',  per  la  concessionaria  del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; 
                  b) almeno un terzo,  per  gli  altri  fornitori  di
          servizi di media audiovisivi lineari; tale quota e' ridotta
          a un quinto per l'anno 2020. 
              3. Nella  fascia  oraria  dalle  ore  18  alle  23,  la
          concessionaria   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          televisivo e multimediale riserva almeno il  12  per  cento
          del tempo di  diffusione,  escluso  il  tempo  destinato  a
          notiziari,  manifestazioni  sportive,  giochi   televisivi,
          pubblicita', servizi di teletext  e  televendite,  a  opere
          cinematografiche e audiovisive di finzione, di  animazione,
          documentari originali di  espressione  originale  italiana,
          ovunque  prodotte;  almeno  un  quarto  di  tale  quota  e'
          riservata a opere cinematografiche di espressione originale
          italiana ovunque prodotte. 
              4. Le percentuali di cui ai commi  1,  2  e  3  debbono
          essere rispettate su base annua. 
                Art.  44-ter  (Obblighi  di  investimento  in   opere
          europee dei  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi
          lineari). - 1. I fornitori di servizi di media  audiovisivi
          lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico
          radiofonico,  televisivo  e  multimediale,   riservano   al
          pre-acquisto o all'acquisto  o  alla  produzione  di  opere
          europee una quota  dei  propri  introiti  netti  annui  non
          inferiore al dieci per cento, da  destinare  interamente  a
          opere prodotte da produttori  indipendenti.  Tali  introiti
          sono  quelli  che   il   soggetto   obbligato   ricava   da
          pubblicita',  da  televendite,  da   sponsorizzazioni,   da
          contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
          provvidenze pubbliche e da offerte televisive  a  pagamento
          di programmi di carattere non sportivo di cui  esso  ha  la
          responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche
          contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale  di
          cui al primo periodo e' innalzata: 
                  a)  all'11,5  per  cento,  da  destinare  a   opere
          prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; 
                  b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte
          da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021. 
                1-bis.  Il  regolamento  o  i  regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno alla meta'  delle  quote  di  cui  al  comma  1  sia
          riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
          prodotte da produttori  indipendenti  negli  ultimi  cinque
          anni. 
                2.  I  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi
          lineari diversi dalla concessionaria del servizio  pubblico
          radiofonico, televisivo e multimediale,  tenuto  conto  del
          palinsesto, riservano altresi' alle opere  cinematografiche
          di espressione  originale  italiana,  ovunque  prodotte  da
          produttori  indipendenti,  una  sotto  quota  della   quota
          prevista per le opere europee di cui al  comma  1  pari  ad
          almeno il 3,2 per cento dei propri  introiti  netti  annui,
          come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale  di  cui
          al primo periodo e' innalzata al 3,5 per cento a  decorrere
          dal  2020.  Il  regolamento  o   i   regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a  opere
          di espressione originale italiana  ovunque  prodotte  negli
          ultimi cinque anni. 
                3.   La   concessionaria   del   servizio    pubblico
          radiofonico,   televisivo   e   multimediale   riserva   al
          pre-acquisto o all'acquisto  o  alla  produzione  di  opere
          europee una quota dei propri ricavi complessivi  annui  non
          inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a
          opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono
          quelli   derivanti   dal   canone   relativo    all'offerta
          radiotelevisiva, nonche'  i  ricavi  pubblicitari  connessi
          alla  stessa,  al  netto  degli   introiti   derivanti   da
          convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita
          di beni  e  servizi,  e  secondo  le  ulteriori  specifiche
          contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale  di
          cui al primo periodo  e'  innalzata  al  17  per  cento,  a
          decorrere dal 2020. 
                3-bis.Il  regolamento  o   i   regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno alla meta'  delle  quote  di  cui  al  comma  3  sia
          riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
          prodotte da produttori  indipendenti  negli  ultimi  cinque
          anni. 
                4.   La   concessionaria   del   servizio    pubblico
          radiofonico, televisivo e multimediale,  tenuto  conto  del
          palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di
          espressione  originale  italiana,   ovunque   prodotte   da
          produttori  indipendenti,  una  sotto  quota  della   quota
          prevista per le opere europee di cui al  comma  3  pari  ad
          almeno il 3,6  per  cento  dei  propri  ricavi  complessivi
          netti, come definiti ai sensi del comma 3.  La  percentuale
          di cui al primo periodo e' innalzata: 
                  a) al 4 per cento nel 2020; 
                  b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021. 
                4-bis.Il  regolamento  o   i   regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per  cento
          delle  quote  di  cui  al  comma  4  sia   riservato   alla
          coproduzione    ovvero    al    preacquisto    di     opere
          cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque
          prodotte da produttori indipendenti. 
                5.   La   concessionaria   del   servizio    pubblico
          radiofonico, televisivo  e  multimediale  riserva  a  opere
          prodotte  da  produttori  indipendenti   e   specificamente
          destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore
          al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di
          cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento e'  riservato
          ad opere d'animazione. 
                Art. 44-quater (Obblighi dei fornitori di servizi  di
          media audiovisivi a richiesta). - 1. I fornitori di servizi
          di   media   audiovisivi   a   richiesta   soggetti    alla
          giurisdizione italiana promuovono la  produzione  di  opere
          europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente: 
                  a)  gli  obblighi  di   programmazione   di   opere
          audiovisive europee  realizzate  entro  gli  ultimi  cinque
          anni, in misura non  inferiore  al  trenta  per  cento  del
          proprio catalogo, secondo quanto previsto  con  regolamento
          dell'Autorita'.  Per  i  fornitori  di  servizi  di   media
          audiovisivi a richiesta che prevedono il  pagamento  di  un
          corrispettivo  specifico  per  la  fruizione   di   singoli
          programmi, la predetta quota  si  calcola  sui  titoli  del
          catalogo e non si applica l'obbligo  di  programmazione  di
          opere audiovisive europee realizzate  negli  ultimi  cinque
          anni; 
                  b)  gli   obblighi   di   investimento   in   opere
          audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti  in
          misura pari al 12,5 per cento  dei  propri  introiti  netti
          annui in Italia, secondo quanto  previsto  con  regolamento
          dell'Autorita'. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
          regolamento dell'Autorita'  di  cui  al  comma  1-bis,  gli
          obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono
          fissati in misura pari al 15 per cento. 
                1-bis.Con  regolamento  dell'Autorita'  da  adottare,
          sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali  e
          il Ministero dello sviluppo economico, la quota di  cui  al
          comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in  misura  non
          superiore  al  20  per  cento,  in  relazione  a  modalita'
          d'investimento che non risultino coerenti con una  crescita
          equilibrata del sistema produttivo  audiovisivo  nazionale,
          nonche' sulla base dei seguenti criteri: 
                  a) il mancato stabilimento di una sede operativa in
          Italia e l'impiego di un numero di dipendenti  inferiore  a
          venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di
          entrata in vigore del regolamento dell'Autorita',  comporta
          l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera  b),  fino
          al 3 per cento; 
                  b) il mancato riconoscimento in capo ai  produttori
          indipendenti   di   una   quota   di   diritti    secondari
          proporzionale  all'apporto   finanziario   del   produttore
          all'opera   in   relazione   alla   quale   e'   effettuato
          l'investimento, ovvero l'adozione di  modelli  contrattuali
          da cui derivi un ruolo meramente esecutivo  dei  produttori
          indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma
          1, lettera b), fino al 4,5 per cento. 
                1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al  comma
          1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni  e  le
          attivita'  culturali  e   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico, entro due anni dalla data della sua  entrata  in
          vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione  allo
          sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base
          della relazione annuale di cui  all'articolo  44-quinquies,
          comma 4. 
                2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli  obblighi  di
          cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori
          di servizi di media audiovisivi a richiesta  che  hanno  la
          responsabilita'   editoriale   di   offerte   rivolte    ai
          consumatori in Italia, anche se stabiliti  in  altro  Stato
          membro. 
                3. Il regolamento dell'Autorita' di cui  al  presente
          articolo prevede, tra l'altro,  le  modalita'  con  cui  il
          fornitore  di  servizio  di  media   audiovisivo   assicura
          adeguato rilievo  alle  opere  europee  nei  cataloghi  dei
          programmi offerti  e  definisce  la  quantificazione  degli
          obblighi con riferimento alle  opere  europee  prodotte  da
          produttori indipendenti. 
                4. Il regolamento dell'Autorita' di cui  al  presente
          articolo e' adottato nel rispetto  delle  disposizioni,  in
          quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter
          e 44-quinquies, nonche' del principio di  promozione  delle
          opere audiovisive europee. In particolare, il  regolamento,
          nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di
          programmazione, prevede, indipendentemente dagli  eventuali
          metodi, procedimenti o algoritmi  usati  dai  fornitori  di
          servizi   media   audiovisivi   a    richiesta    per    la
          personalizzazione   dei   profili   degli   utenti,   anche
          l'adozione di strumenti quali la previsione di una  sezione
          dedicata nella  pagina  principale  di  accesso  o  di  una
          specifica categoria per la ricerca delle opere in  catalogo
          e l'uso di  una  quota  di  opere  europee  nelle  campagne
          pubblicitarie o di promozione dei servizi  forniti.  Per  i
          fornitori di servizi di media audiovisivi a  richiesta  che
          prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la
          fruizione  di  singoli  programmi,  tra  le  modalita'   di
          assolvimento  degli  obblighi  sono   compresi   anche   il
          riconoscimento al titolare del diritto della  remunerazione
          legata  al  successo  commerciale  dell'opera  e  i   costi
          sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima
          sulla piattaforma digitale. 
                5.Una quota non  inferiore  al  50  per  cento  della
          percentuale prevista per le opere  europee  rispettivamente
          al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata
          alle  opere  di  espressione  originale  italiana,  ovunque
          prodotte  negli   ultimi   cinque   anni,   da   produttori
          indipendenti.  Il  regolamento  o  i  regolamenti  di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno ad un quinto della sotto quota  di  investimento  di
          cui   al   presente   comma,   sia   riservato   a    opere
          cinematografiche di espressione originale italiana  ovunque
          prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento
          riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni. 
                6.   Gli   obblighi    previsti    dal    regolamento
          dell'Autorita' di cui al presente articolo si  applicano  a
          partire dal 1° gennaio 2020. 
                Art. 44-quinquies  (Attribuzioni  dell'Autorita').  -
          1.Con uno o piu' regolamenti dell'Autorita', emanati  nella
          sua funzione di autorita' di regolazione indipendente, sono
          altresi' stabilite: 
                  a) le specificazioni relative alla  definizione  di
          produttore indipendente di cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera p); 
                  b) le ulteriori definizioni e specificazioni  delle
          voci che  rientrano  negli  introiti  netti  e  nei  ricavi
          complessivi annui di cui all'articolo 44-ter, commi 1 e  3,
          con particolare riferimento alle modalita' di  calcolo  nel
          caso  di  offerte  aggregate  di  contenuti   a   pagamento
          riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di  servizi
          media  audiovisivi  che  piattaforme   commerciali,   fermo
          restando il rispetto del  principio  della  responsabilita'
          editoriale; 
                  c)  fatto  salvo  quanto   previsto   dall'articolo
          44-sexies, comma 3, le modalita' tecniche  di  assolvimento
          degli obblighi  di  cui  agli  articoli  44-bis,  44-ter  e
          44-quater, tenuto conto dello sviluppo del  mercato,  della
          disponibilita' delle opere ed avuto riguardo alle tipologie
          e caratteristiche delle opere audiovisive e alle  tipologie
          e caratteristiche dei palinsesti e delle  linee  editoriali
          dei  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  e  con
          particolare  riferimento,  nel  caso  di   palinsesti   che
          includono    opere     cinematografiche,     alle     opere
          cinematografiche europee; 
                  d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di
          mercato  funzionali  a  una  maggiore  concorrenza,   anche
          mediante l'adozione di specifiche regole dirette a  evitare
          situazioni di  conflitto  di  interessi  tra  produttori  e
          agenti  che  rappresentino  artisti  e  a  incentivare   la
          pluralita' di linee editoriali; 
                  e)  le  procedure   dirette   ad   assicurare   sia
          l'adozione  di  meccanismi  semplici  e   trasparenti   nei
          rapporti tra  fornitori  di  servizi  media  audiovisivi  e
          Autorita',  anche  mediante   la   predisposizione   e   la
          pubblicazione on line  dell'apposita  modulistica,  sia  un
          sistema efficace di monitoraggio e controlli; 
                  f) le modalita' della procedura  istruttoria  e  la
          graduazione  dei  richiami  formali  da  comunicare   prima
          dell'irrogazione  delle  sanzioni,  nonche'  i  criteri  di
          determinazione  delle  sanzioni  medesime  sulla  base  dei
          principi di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza,
          anche tenuto conto della differenziazione tra  obblighi  di
          programmazione e obblighi di investimento. 
                2.  I  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi
          possono chiedere all'Autorita' deroghe agli obblighi di cui
          al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo  ogni
          utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano  una  o
          piu' delle seguenti circostanze: 
                  a) il  carattere  tematico  del  palinsesto  o  del
          catalogo del quale ha  la  responsabilita'  editoriale  non
          consente di  approvvigionarsi  da  produttori  indipendenti
          europei ovvero non consente di acquistare,  pre-acquistare,
          produrre  o  co-produrre  opere  audiovisive  europee,  ivi
          incluse le opere di espressione originale italiana  ovunque
          prodotte; 
                  b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una
          quota  di  mercato  inferiore  ad  una  determinata  soglia
          stabilita dall'Autorita' con regolamento; 
                  c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non
          ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi  due  anni  di
          esercizio. 
                3. Gli  obblighi  di  cui  al  presente  titolo  sono
          verificati  su  base  annua  dall'Autorita',   secondo   le
          modalita' e i criteri stabiliti  dalla  Autorita'  medesima
          con proprio regolamento. In  ogni  caso,  a  decorrere  dal
          2020, qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non
          abbia interamente assolto gli obblighi previsti  nell'anno,
          le eventuali oscillazioni in difetto,  nel  limite  massimo
          del 15 per cento rispetto alla quota  dovuta  nel  medesimo
          anno, devono  essere  recuperate  nell'anno  successivo  in
          aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno.  Nel  caso  in
          cui il fornitore di  servizi  di  media  audiovisivi  abbia
          superato la quota dovuta annualmente,  la  quota  eccedente
          puo' essere conteggiata ai fini  del  raggiungimento  della
          quota dovuta nell'anno successivo. 
                3-bis.  Ai  fini  di  cui  al  comma  3,  l'Autorita'
          comunica annualmente a  ciascun  fornitore  di  servizi  di
          media audiovisivi il  raggiungimento  della  quota  annuale
          ovvero l'eventuale oscillazione in  difetto  da  recuperare
          nell'anno successivo ovvero l'eventuale  superamento  della
          quota stessa da conteggiare nell'anno successivo. 
                3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui  all'articolo
          51, in caso di mancato  recupero  della  quota  in  difetto
          nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore  al
          15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento. 
                4. L'Autorita' presenta al Parlamento,  entro  il  31
          marzo di ogni anno, una relazione  sull'assolvimento  degli
          obblighi di promozione delle opere audiovisive  europee  da
          parte dei  fornitori  di  servizi  media  audiovisivi,  sui
          provvedimenti  adottati  e  sulle  sanzioni  irrogate.   La
          relazione fornisce, altresi', i dati e gli indicatori micro
          e  macroeconomici  del  settore  rilevanti  ai  fini  della
          promozione delle opere europee, quali i  volumi  produttivi
          in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese  di
          produzione, i ricavi dei servizi di media  audiovisivi,  la
          quota e l'indicazione delle opere europee e di  espressione
          originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi,
          il numero di occupati  nel  settore  della  produzione  dei
          servizi media audiovisivi, la  circolazione  internazionale
          di  opere,  il  numero  di  deroghe  richieste,  accolte  e
          rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le  tabelle
          di sintesi in cui sono indicate le percentuali di  obblighi
          di  investimento,  con  le  relative  opere  europee  e  di
          espressione originale italiana, assolti dai fornitori. 
                Art. 44-sexies (Disposizioni applicative  in  materia
          di opere audiovisive di espressione originale italiana).  -
          1.Con uno o piu' regolamenti dei  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo,  adottati  ai  sensi  dell'articolo17,  comma   3,
          dellalegge  23  agosto   1988,   n.   400,   e   successive
          modificazioni, sentita l'Autorita', sono  stabiliti,  sulla
          base  di   principi   di   proporzionalita',   adeguatezza,
          trasparenza ed efficacia: 
                  a) la definizione delle opere audiovisive,  ovunque
          prodotte,   di   espressione   originale   italiana,    con
          particolare riferimento a uno  o  piu'  elementi  quali  la
          cultura, la storia, la identita', la creativita', la lingua
          ovvero i luoghi; 
                  b) le sotto quote riservate alle opere di cui  alla
          lettera a) ai sensi degli articoli 44-bis,  commi  2  e  3,
          44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e  44-quater,  comma
          5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi
          previste. 
                2. Il regolamento o i regolamenti di cui al  presente
          articolo,  tenuto  conto  delle   caratteristiche   e   dei
          contenuti dei palinsesti dei  fornitori  di  servizi  media
          audiovisivi, nonche'  dei  livelli  di  fatturato  da  essi
          realizzato,  possono  prevedere  ulteriori  sotto  quote  a
          favore  di  particolari  tipologie  di  opere   audiovisive
          prodotte  da   produttori   indipendenti,   con   specifico
          riferimento alle opere realizzate entro gli  ultimi  cinque
          anni,  alle  opere  cinematografiche   e   audiovisive   di
          finzione, di animazione o documentari originali o ad  altre
          tipologie di opere audiovisive. 
                3. Nel caso di opere cinematografiche  e  audiovisive
          di finzione,  di  animazione  o  documentari  originali  di
          espressione  originale  italiana  prodotte  da   produttori
          indipendenti, il regolamento o  i  regolamenti  di  cui  al
          presente   articolo   prevedono   che   gli   obblighi   di
          investimento di  cui  all'articolo  44-ter  e  all'articolo
          44-quater sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto
          o  la  co-produzione  di  opere.   Il   regolamento   o   i
          regolamenti, tenuto conto  di  eventuali  appositi  accordi
          stipulati fra le Associazioni di fornitori  di  servizi  di
          media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore  di  servizi
          di  media  audiovisivi  e  le  associazioni  di   categoria
          maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici
          e audiovisivi italiani, prevedono altresi': 
                  a)  specifiche  modalita'  di  assolvimento   degli
          obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter, e  44-quater,
          con particolare riferimento alle  condizioni  di  acquisto,
          pre-acquisto, produzione e co-produzione  delle  opere.  In
          particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi  e
          gli assetti contrattuali  e  produttivi  relativi  a  opere
          cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o
          documentari originali, di  espressione  originale  italiana
          ovunque  prodotte,  devono  assicurare  che  il   ruolo   e
          l'apporto dei produttori  indipendenti  non  sia  un  ruolo
          meramente esecutivo; 
                  b) i  criteri  per  la  limitazione  temporale  dei
          diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere  e  per
          le modalita' di valorizzazione delle stesse  sulle  diverse
          piattaforme. 
                4. Il regolamento o i regolamenti di cui al  presente
          articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale,  anche
          sulla   base   delle    relazioni    annuali    predisposte
          rispettivamente  dall'Autorita'  ai   sensi   dell'articolo
          44-quinquies, comma 4, e dalla  Direzione  generale  Cinema
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
          dell'articolo12, comma 6, dellalegge 14 novembre  2016,  n.
          220, nonche' dei risultati raggiunti dalle  opere  promosse
          mediante l'assolvimento degli obblighi  di  investimento  e
          all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 7  dicembre  2017,  n.  203,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  28  dicembre
          2017, n. 301, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Commissione per la classificazione delle opere
          cinematografiche).  -  1.  Presso  la  Direzione   generale
          Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei  beni  e
          delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di  seguito:
          «Ministero»,   e'   istituita   la   Commissione   per   la
          classificazione delle opere  cinematografiche,  di  seguito
          Commissione.  La  Commissione  opera  quale  organismo   di
          controllo della classificazione ai sensi dell'articolo  33,
          comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016. 
                2.    La    Commissione    verifica    la    corretta
          classificazione,  proposta  dagli  operatori  nel   settore
          cinematografico, delle opere cinematografiche. 
                3. La Commissione e' composta da quarantanove membri,
          di cui  uno  con  funzione  di  Presidente,  nominati,  nel
          rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e
          delle attivita' culturali e del turismo, per una durata  di
          tre anni, rinnovabili una sola volta. I membri sono  scelti
          tra   esperti,   anche   in   quiescenza,   di   comprovata
          qualificazione  professionale  e  competenza  nel   settore
          cinematografico  o   negli   aspetti   pedagogico-educativi
          connessi alla  tutela  dei  minori  o  nella  comunicazione
          sociale. In particolare, i membri sono cosi' individuati: 
                  a) quattordici componenti, compreso il  Presidente,
          scelti tra professori universitari in  materie  giuridiche,
          avvocati,  magistrati  assegnati  a  incarichi  presso   il
          tribunale dei minori, magistrati  amministrativi,  avvocati
          dello Stato e consiglieri parlamentari; 
                  b) quattordici componenti scelti  tra  esperti  con
          particolari competenze sugli  aspetti  pedagogico-educativi
          connessi alla tutela dei minori ovvero  tra  sociologi  con
          particolare competenza nella comunicazione  sociale  e  nei
          comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza; 
                  c)   sette   componenti   scelti   tra   professori
          universitari  di  psicologia,  psichiatria   o   pedagogia,
          pedagogisti e educatori professionali; 
                  d) (Abrogata); 
                  e) sette componenti  designati  dalle  associazioni
          dei genitori maggiormente rappresentative; 
                  f)  quattro  componenti  scelti  tra   esperti   di
          comprovata  qualificazione  nel  settore   cinematografico,
          quali critici, studiosi o autori. 
                  g) tre componenti designati dalle associazioni  per
          la protezione degli animali maggiormente rappresentative; 
                4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi  dei
          componenti della Commissione alle Commissioni  parlamentari
          competenti, allegando  il  curriculum  vitae  dei  soggetti
          designati. 
                5.  Ai  componenti  della  Commissione  non  spettano
          gettoni di presenza,  compensi,  indennita'  ed  emolumenti
          comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle  spese
          effettivamente sostenute previste dalla normativa  vigente.
          Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie  per
          il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG
          Cinema nell'ambito di  quelle  disponibili  a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                6. La Commissione adotta un  proprio  regolamento  di
          funzionamento, approvato con decreto del direttore generale
          Cinema,  sentito  il  Consiglio  superiore  del  cinema   e
          l'audiovisivo,  entro   trenta   giorni   dalla   data   di
          insediamento  della  Commissione.  Il  regolamento  prevede
          altresi' l'organizzazione dei lavori della  Commissione  in
          sottocommissioni,    fermo    restando    che    in    ogni
          sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al
          comma 3, lettera a), deve essere  assicurata  la  presenza,
          nel  caso  di  verifica  della  classificazione  di   opere
          riferite a, o in cui vi e' uso di, animali anche di uno dei
          componenti di cui al comma 3, lettera g). 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, comma  5,  26,
          comma 2, 27, commi 2 e 2-bis della legge 14 novembre  2016,
          n.  220,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  26  novembre  2016,  n.   277,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13 (Fondo per lo  sviluppo  degli  investimenti
          nel cinema e nell'audiovisivo). -(Omissis). 
                5. Con decreto del  Ministro,  sentito  il  Consiglio
          superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
          l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
          presente legge, fermo restando  che  l'importo  complessivo
          per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
          puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
          cento del Fondo medesimo.» 
                «Art. 26 (Contributi selettivi). - (Omissis). 
                2. I contributi di cui al  comma  1  sono  destinati,
          fatto salvo quanto previsto dal comma  3,  prioritariamente
          alle opere cinematografiche e  in  particolare  alle  opere
          prime e seconde ovvero alle  opere  realizzate  da  giovani
          autori ovvero ai  film  difficili  realizzati  con  modeste
          risorse  finanziarie  ovvero  alle  opere  di   particolare
          qualita' artistica realizzate anche da imprese non titolari
          di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24  della
          presente legge nonche' alle opere che siano sostenute e  su
          cui convergano contributi di piu' aziende, siano esse  piu'
          piccole o micro aziende inserite in una  rete  d'impresa  o
          piu' aziende medie convergenti temporaneamente,  anche  una
          tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi  sono
          attribuiti in relazione alla qualita' artistica o al valore
          culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in  base
          alla valutazione di quindici esperti individuati secondo le
          modalita' stabilite con il decreto di cui al  comma  4  tra
          personalita' di  chiara  fama  anche  internazionale  e  di
          comprovata qualificazione professionale nel settore.  Detti
          esperti non hanno titolo a  compensi,  gettoni,  indennita'
          comunque denominate, salvo  il  rimborso,  ai  sensi  della
          normativa vigente, delle spese  documentate  effettivamente
          sostenute. I contributi per  la  scrittura  sono  assegnati
          direttamente agli autori del progetto, secondo le modalita'
          stabilite con il decreto di cui al comma 4.» 
                «Art. 27 (Contributi alle attivita' e alle iniziative
          di promozione cinematografica e audiovisiva). - (Omissis). 
                2.  Le  richieste  di   contributo   possono   essere
          presentate da enti pubblici e privati, universita' ed  enti
          di  ricerca,  istituti  dell'alta   formazione   artistica,
          musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed  associazioni
          culturali e di categoria, anche in forma confederale. 
              2-bis. I contributi di cui al comma 1  sono  attribuiti
          dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione
          alla qualita' artistica, al valore culturale e  all'impatto
          economico del progetto.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 604, della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 1º  dicembre  2018,  n.
          302, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i
          residenti  nel  territorio  nazionale  in   possesso,   ove
          previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i
          quali  compiono  diciotto  anni  di  eta'  nel   2019,   e'
          assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di  240
          milioni di euro, una Carta  elettronica,  utilizzabile  per
          acquistare  biglietti  per  rappresentazioni   teatrali   e
          cinematografiche  e  spettacoli  dal  vivo,  libri,  musica
          registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva,  titoli  di
          accesso a musei, mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche'  per
          sostenere i costi relativi a corsi di musica, di  teatro  o
          di lingua straniera. Le somme assegnate con  la  Carta  non
          costituiscono reddito imponibile  del  beneficiario  e  non
          rilevano ai fini del  computo  del  valore  dell'indicatore
          della situazione economica  equivalente.  Con  decreto  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge,  sono  definiti  gli  importi  nominali  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i  criteri
          e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  85-bis,  comma  2,
          del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 1931,
          n. 146, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 85-bis 
                1.  E'  vietato  introdurre,  installare  o  comunque
          utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico  spettacolo,
          dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la
          riproduzione, la trasmissione o comunque la  fissazione  su
          supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in  parte,
          delle opere  dell'ingegno  che  vengono  ivi  realizzate  o
          diffuse. 
                2. Il concessionario od il  direttore  del  luogo  di
          pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui  al
          primo comma mediante affissione, all'interno del luogo  ove
          avviene  la  rappresentazione,  di  un  numero  idoneo   di
          cartelli che risultino ben visibili a  tutto  il  pubblico.
          L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno
          della sala destinata al pubblico spettacolo  da  parte  dei
          soggetti  di  cui  al  periodo   precedente   deve   essere
          autorizzata  dal  Garante  per  la  protezione   dei   dati
          personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia
          di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE)
          2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016, anche con provvedimento di carattere  generale
          ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di  cui
          al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196.  In  ogni
          caso,   tale   autorizzazione    puo'    essere    concessa
          esclusivamente al  fine  di  individuare  chi  abusivamente
          registra in locali di pubblico spettacolo, in  tutto  o  in
          parte,  un'opera  cinematografica  o  audiovisiva,  con  le
          modalita' di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione
          adeguata agli utenti. I dati acquisiti  per  effetto  della
          citata autorizzazione sono criptati  e  conservati  per  un
          periodo massimo di trenta  giorni,  decorrenti  dalla  data
          della registra-zione, con modalita' atte  a  garantirne  la
          sicurezza e la protezione da accessi  abusivi.  Decorso  il
          termine di cui al periodo precedente i dati  devono  essere
          distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di  cui
          al presente comma e' vietato, salva la loro acquisizione su
          iniziativa  della  polizia  giudiziaria  o   del   pubblico
          ministero. 
          3. Restano comunque ferme  le  norme  poste  a  tutela  dei
          diritti di autore, in conformita' alle leggi  speciali  che
          regolamentano la materia.».