Art. 3 Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 44-bis: 1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo e' innalzata: a) al cinquantatre' per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.» sono soppresse; 2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020, alle opere»; le parole «di almeno la meta'» sono soppresse; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale quota e' ridotta a un quinto per l'anno 2020»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota e' riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.»; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»; b) all'articolo 44-ter: 1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. (( Il regolamento o i regolamenti )) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»; 3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere a), b) e c) sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «Il regolamento o i regolamenti )) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte (( da produttori indipendenti )) negli ultimi cinque anni.»; 4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere a) e b) sono soppresse; 5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. (( Il regolamento o i regolamenti )) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»; 6) al comma 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) al 4 per cento nel 2020; b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»; 7) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. (( Il regolamento o i regolamenti )) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte (( da produttori indipendenti )).»; 8) al comma 5, le parole da: «di animazione appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento e' riservato ad opere d'animazione»; c) all'articolo 44-quater: 1) al comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «.Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Con regolamento dell'Autorita' da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalita' d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonche' sulla base dei seguenti criteri: a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita', comporta (( l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), )) fino al 3 per cento; b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale e' effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta (( l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), )) fino al 4,5 per cento. 1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44- quinquies, comma 4.»; 3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»; 4) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. (( Il regolamento o i regolamenti )) di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»; 6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»; d) all'articolo 44-quinquies: 1) al comma 3 le parole: «a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di investimento previsti» fino alla fine del comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente puo' essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.»; 2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo. 3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»; e) all'articolo 44-sexies: 1) al comma 1, alinea, le parole «e le competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera b), le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»; 2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter» sono inserite le seguenti: (( «e all'articolo 44-quater» )); alla lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»; 3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attivita' culturali». 2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma 1-bis, (( del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo, )) e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) all'alinea, primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: «Il Presidente e» sono soppresse; 2) alla lettera a), dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «,compreso il Presidente,»; 3) alla lettera b), la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono aggiunte le seguenti: « ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»; 4) la lettera d) e' abrogata; b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalita' di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)». 4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: «di cui agli articoli 26 e 27 non puo' essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: (( «di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo» )); a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla parola «quindici»; b) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.»; (( 4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «musica registrata,» sono inserite le seguenti: «prodotti dell'editoria audiovisiva,». 4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione puo' essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalita' di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalita' atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma e' vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.» )).
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli da 44-bis a 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 44-bis (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di: a) almeno la meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari; tale quota e' ridotta a un quinto per l'anno 2020. 3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota e' riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. 4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua. Art. 44-ter (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021. 1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata al 3,5 per cento a decorrere dal 2020. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni. 3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata al 17 per cento, a decorrere dal 2020. 3-bis.Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: a) al 4 per cento nel 2020; b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021. 4-bis.Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti. 5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento e' riservato ad opere d'animazione. Art. 44-quater (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente: a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni; b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento. 1-bis.Con regolamento dell'Autorita' da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalita' d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonche' sulla base dei seguenti criteri: a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita', comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 3 per cento; b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale e' effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 4,5 per cento. 1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies, comma 4. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro. 3. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti. 4. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo e' adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter e 44-quinquies, nonche' del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale. 5.Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni. 6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2020. Art. 44-quinquies (Attribuzioni dell'Autorita'). - 1.Con uno o piu' regolamenti dell'Autorita', emanati nella sua funzione di autorita' di regolazione indipendente, sono altresi' stabilite: a) le specificazioni relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p); b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 44-ter, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalita' di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi media audiovisivi che piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilita' editoriale; c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-sexies, comma 3, le modalita' tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilita' delle opere ed avuto riguardo alle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e alle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi e con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee; d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralita' di linee editoriali; e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorita', anche mediante la predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli; f) le modalita' della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonche' i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorita' deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti circostanze: a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale ha la responsabilita' editoriale non consente di approvvigionarsi da produttori indipendenti europei ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte; b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorita' con regolamento; c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio. 3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorita', secondo le modalita' e i criteri stabiliti dalla Autorita' medesima con proprio regolamento. In ogni caso, a decorrere dal 2020, qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente puo' essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo. 3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo. 3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento. 4. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresi', i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi di investimento, con le relative opere europee e di espressione originale italiana, assolti dai fornitori. Art. 44-sexies (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana). - 1.Con uno o piu' regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorita', sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia: a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, la identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghi; b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma 5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste. 2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonche' dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive. 3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'articolo 44-ter e all'articolo 44-quater sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresi': a) specifiche modalita' di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter, e 44-quater, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere. In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo; b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalita' di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme. 4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 44-quinquies, comma 4, e dalla Direzione generale Cinema del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo12, comma 6, dellalegge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 2017, n. 301, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche). - 1. Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», e' istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione. La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016. 2. La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche. 3. La Commissione e' composta da quarantanove membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. I membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono cosi' individuati: a) quattordici componenti, compreso il Presidente, scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari; b) quattordici componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza; c) sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali; d) (Abrogata); e) sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative; f) quattro componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori. g) tre componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative; 4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti designati. 5. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG Cinema nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento prevede altresi' l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni, fermo restando che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera a), deve essere assicurata la presenza, nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi e' uso di, animali anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g). - Si riporta il testo degli articoli 13, comma 5, 26, comma 2, 27, commi 2 e 2-bis della legge 14 novembre 2016, n. 220, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2016, n. 277, come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo). -(Omissis). 5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.» «Art. 26 (Contributi selettivi). - (Omissis). 2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare qualita' artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonche' alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di piu' aziende, siano esse piu' piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o piu' aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualita' artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di quindici esperti individuati secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalita' di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennita' comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 4.» «Art. 27 (Contributi alle attivita' e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva). - (Omissis). 2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale. 2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.". - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1º dicembre 2018, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: «604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2019, e' assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.». - Si riporta il testo dell'articolo 85-bis, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla presente legge: «Art. 85-bis 1. E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse. 2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico. L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione puo' essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalita' di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registra-zione, con modalita' atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma e' vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. 3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformita' alle leggi speciali che regolamentano la materia.».