(( Art. 3 bis 
 
                  Modifiche all'articolo 57-bis del 
                 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per l'anno»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui  al
comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e  ai  medesimi  soggetti
ivi contemplati, nella misura unica  del  75  per  cento  del  valore
incrementale degli investimenti effettuati,  nel  limite  massimo  di
spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei  limiti  dei
regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini  della
concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,  n.
90. Per l'anno  2019,  le  comunicazioni  per  l'accesso  al  credito
d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono
presentate dal 1° al 31 ottobre»; 
    c) al comma 3, dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri  per  la
concessione del credito d'imposta di  cui  al  presente  articolo  si
provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il  pluralismo
e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della  legge
26 ottobre 2016, n. 198,  nel  limite  complessivo,  che  costituisce
tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  1,  comma  4,  della
citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza
previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90,  per
l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta.» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   57-bis   del
          decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24  aprile
          2017, n. 95, S.O.,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 57-bis  (Incentivi  fiscali  agli  investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e  sulle
          emittenti televisive e  radiofoniche  locali  e  misure  di
          sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).  -
          1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi  e
          agli enti non commerciali che  effettuano  investimenti  in
          campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e  periodica
          anche on line e sulle emittenti televisive  e  radiofoniche
          locali, analogiche o digitali, il cui valore superi  almeno
          dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli
          stessi  mezzi  di  informazione  nell'anno  precedente,  e'
          attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
          pari  al  75  per  cento  del  valore  incrementale   degli
          investimenti effettuati, elevato al 90 per cento  nel  caso
          di   microimprese,   piccole   e   medie   imprese   estart
          upinnovative,  nel  limite  massimo  complessivo  di  spesa
          stabilito ai sensi del comma 3.  Il  credito  d'imposta  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi
          dell'articolo17deldecreto legislativo  9  luglio  1997,  n.
          241,   previa   istanza   diretta   al   Dipartimento   per
          l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle     finanze,      da      adottare      ai      sensi
          dell'articolo17dellalegge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          rispetto della normativa  europea  sugli  aiuti  di  Stato,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          stabiliti le modalita' e  i  criteri  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui  al  presente  comma,  con  particolare
          riguardo agli investimenti che danno accesso al  beneficio,
          ai casi di esclusione, alle procedure di concessione  e  di
          utilizzo  del  beneficio,  alla  documentazione  richiesta,
          all'effettuazione   dei   controlli   e   alle    modalita'
          finalizzate ad assicurare il rispetto del limite  di  spesa
          di cui al comma 3.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente
          articolo sono concesse ai sensi e nei limiti delregolamento
          (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,
          relativo   all'applicazione   degliarticoli   107e108   del
          Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europeaagli  aiuti
          "de  minimis",  delregolamento  (UE)  n.  1408/2013   della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativo
          all'applicazione degliarticoli  107e108  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europeaagli  aiuti  "de  minimis"
          nel settore agricolo, e  delregolamento  (UE)  n.  717/2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degliarticoli  107e108  del  trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europeaagli  aiuti  "de  minimis"
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
                1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2019,   il   credito
          d'imposta di cui  al  comma  1  e'  concesso,  alle  stesse
          condizioni e ai medesimi soggetti  ivi  contemplati,  nella
          misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli
          investimenti  effettuati,  nel  limite  massimo  di   spesa
          stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso  nei  limiti
          dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma  1.
          Ai fini della concessione del credito d'imposta si  applica
          il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.  90.  Per  l'anno
          2019, le comunicazioni per l'accesso al  credito  d'imposta
          di cui all'art. 5, comma 1,  del  citato  regolamento  sono
          presentate dal 1° al 31 ottobre. 
                2.  Per  favorire  la   realizzazione   di   progetti
          innovativi, anche  con  lo  scopo  di  rimuovere  stili  di
          comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
          idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di  contenuti
          informativi multimediali e la maggiore diffusione  dell'uso
          delle tecnologie  digitali,  e'  emanato  annualmente,  con
          decreto del capo  del  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
          bando per  l'assegnazione  di  finanziamenti  alle  imprese
          editrici di nuova costituzione. 
                3. Per la concessione del credito di imposta  di  cui
          al comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di  euro
          per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
          derivanti dal periodo precedente, pari a  62,5  milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
          2016, n.  198.  La  predetta  riduzione  del  Fondo  e'  da
          imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
          euro sulla quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico.  Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del
          credito d'imposta medesimo  sono  iscritte  nel  pertinente
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  entrate  -
          fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
          Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri
          per la concessione del credito d'imposta di cui al presente
          articolo si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione,
          di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198,  nel
          limite  complessivo,  che  costituisce  tetto   di   spesa,
          determinato annualmente con il decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'art. 1,  comma  4,  della
          citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro  il  termine
          di scadenza previsto dall'art. 5, comma 1, del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni  per
          l'accesso  al  credito  d'imposta.  Agli  oneri   derivanti
          dall'attuazione del comma 2 si provvede  mediante  utilizzo
          delle risorse del Fondo per il pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
          2016, n. 198. I finanziamenti da  assegnare  ai  sensi  del
          comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse  del
          medesimo  Fondo   per   il   pluralismo   e   l'innovazione
          dell'informazione,  nel  limite  massimo  di   spesa,   che
          costituisce tetto all'erogazione del  beneficio,  stabilito
          annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui all'articolo1, comma 6, della predettalegge
          n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse  del
          Fondo  destinata  agli  interventi  di   competenza   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma  1,
          una quota pari a 20 milioni di euro, a valere  sulla  quota
          di spettanza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
          destinata   al   riconoscimento   del   credito   d'imposta
          esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
          sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,  di  cui
          al comma 1 effettuati dal 24 giugno  2017  al  31  dicembre
          2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
          l'ammontare  degli   analoghi   investimenti   pubblicitari
          effettuati dai medesimi  soggetti  sugli  stessi  mezzi  di
          informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. 
                4. Le  amministrazioni  interessate  provvedono  allo
          svolgimento delle attivita'  amministrative  inerenti  alle
          disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.