Art. 4 Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232 1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «Sono esclusi da tale prescrizione» sono inserite le seguenti: «lo spettacolo viaggiante e».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 aprile 2017, n. 95, S.O., come modificato dalla presente legge: «545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identita', e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo e' subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identita' dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione lo spettacolo viaggiante e gli spettacoli di attivita' lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo.