Art. 4 
 
               Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis 
                della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
 
  1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre  2016,  n.
232, dopo  le  parole:  «Sono  esclusi  da  tale  prescrizione»  sono
inserite le seguenti: «lo spettacolo viaggiante e». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  545-bis,
          della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24  aprile
          2017, n. 95, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «545-bis. A  decorrere  dal  1°  luglio  2019,  ferme
          restando  le  specifiche   disposizioni   in   materia   di
          manifestazioni  sportive,  per   le   quali   continua   ad
          applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli  di
          accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza
          superiore  a  5.000  spettatori  sono  nominativi,   previa
          efficace verifica dell'identita',  e  riportano  la  chiara
          indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce
          del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni  del
          codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui
          aldecreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196.  L'accesso
          all'area dello spettacolo e' subordinato al  riconoscimento
          personale, attraverso controlli e  meccanismi  efficaci  di
          verifica  dell'identita'   dei   partecipanti   all'evento,
          compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione  lo
          spettacolo viaggiante e gli spettacoli di attivita' lirica,
          sinfonica e cameristica, prosa,  jazz,  balletto,  danza  e
          circo  contemporaneo.  Con  provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa  con  il
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  sentita
          l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono stabilite  le  regole  tecniche
          attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i  box
          office autorizzati o i siti internet ufficiali  dell'evento
          assicurano la rimessa in vendita  dei  titoli  di  ingresso
          nominativi o il cambio di nominativo.