Art. 5 
 
         Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020 
 
  1. Al fine di garantire l'integrita' e  la  tutela  del  patrimonio
storico, artistico e culturale della Capitale,  in  coerenza  con  il
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  assicurare   la
tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la  manifestazione
UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di  Roma  Capitale,  Roma
Capitale puo' nominare un commissario straordinario con il compito di
provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure  dirette
alla  realizzazione  di  lavori  e  all'acquisizione  di  servizi   e
forniture, anche per eventi strettamente  connessi  allo  svolgimento
della manifestazione sportiva. 
  2. Al commissario, che svolge le funzioni di  stazione  appaltante,
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  3. E' in facolta' del  commissario:  predisporre  ed  approvare  il
piano degli inter- venti;  operare  le  riduzioni  dei  termini  come
stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i
termini stabiliti dagli articoli  97,  183,  188  e  189  del  citato
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50;  ridurre  fino  a  dieci
giorni, in  conformita'  alla  direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007,  il  termine  di  cui
all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. E' altresi' in facolta' del commissario fare ricorso all'articolo
63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  il
Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da  trasmettere  al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e all'Autorita' di  governo  competente  in  materia  di  sport.  Per
l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel  piano,  il
Commissario procede alla convocazione delle  Conferenze  dei  servizi
previsti dalla vigente normativa e applica - laddove compatibili - le
disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 32, comma 11,  60,
          61, 62, 63, 74, 79, 97, 183, 188, 189  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: 
                «Art. 32 (Fasi delle  procedure  di  affidamento).  -
          (Omissis). 
                11. Se e' proposto ricorso  avverso  l'aggiudicazione
          con contestuale domanda cautelare, il  contratto  non  puo'
          essere   stipulato,   dal   momento   della   notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell'articolo 15, comma 4, del  codice  del  processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 aldecreto  legislativo
          2 luglio 2010, n. 104, o fissa con  ordinanza  la  data  di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare.»  
                «Art. 60  (Procedura  aperta).  -  1.Nelle  procedure
          aperte,  qualsiasi  operatore  economico  interessato  puo'
          presentare un'offerta in risposta a un avviso di  indizione
          di gara. Il termine minimo per la ricezione  delle  offerte
          e' di trentacinque giorni dalla data  di  trasmissione  del
          bando  di  gara.  Le  offerte   sono   accompagnate   dalle
          informazioni richieste dall'amministrazione  aggiudicatrice
          per la selezione qualitativa. 
                2. Nel caso in cui le amministrazioni  aggiudicatrici
          abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
          stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
          minimo per la ricezione delle offerte,  come  stabilito  al
          comma 1, puo' essere  ridotto  a  quindici  giorni  purche'
          siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
                  a) l'avviso di preinformazione  contiene  tutte  le
          informazioni  richieste  per  il  bando  di  gara  di   cui
          all'allegato  XIV,  parte  I,  lettera   B,   sezione   B1,
          sempreche'  queste  siano  disponibili  al  momento   della
          pubblicazione dell'avviso di preinformazione; 
                  b) l'avviso di  preinformazione  e'  stato  inviato
          alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
                2-bis.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
          comma 1 nel  caso  di  presentazione  di  offerte  per  via
          elettronica. 
                3.Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  fissare
          un termine non inferiore  a  quindici  giorni  a  decorrere
          dalla data di invio del bando di gara se,  per  ragioni  di
          urgenza    debitamente    motivate     dall'amministrazione
          aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma  1  non
          possono essere rispettati.» 
                
                «Art. 61 (Procedura ristretta). - 1. Nelle  procedure
          ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una
          domanda di  partecipazione  in  risposta  a  un  avviso  di
          indizione di gara contenente i  dati  di  cui  all'allegato
          XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le
          informazioni richieste dall'amministrazione  aggiudicatrice
          ai fini della selezione qualitativa. 
                2. Il termine minimo per la ricezione  delle  domande
          di  partecipazione  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando di  gara  o,  se  e'  utilizzato  un
          avviso di preinformazione come mezzo di  indizione  di  una
          gara,  dalla  data   d'invio   dell'invito   a   confermare
          interesse. 
                3.  A  seguito  della  valutazione  da  parte   delle
          amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni  fornite,
          soltanto   gli   operatori   economici   invitati   possono
          presentare un'offerta.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura  in  conformita'  all'articolo
          91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e'  di
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  dell'invito  a
          presentare offerte. 
                4. Nel caso in cui le amministrazioni  aggiudicatrici
          hanno  pubblicato  un   avviso   di   preinformazione   non
          utilizzato per l'indizione di una gara, il  termine  minimo
          per la presentazione delle offerte puo'  essere  ridotto  a
          dieci giorni purche' siano  rispettate  tutte  le  seguenti
          condizioni: 
                  a) l'avviso di preinformazione  contiene  tutte  le
          informazioni richieste nel citato allegato  XIV,  parte  I,
          lettera B sezione  B1,  purche'  dette  informazioni  siano
          disponibili al momento della pubblicazione  dell'avviso  di
          preinformazione; 
                  b) l'avviso di  preinformazione  e'  stato  inviato
          alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
                5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera  c),  possono  fissare  il
          termine per la ricezione delle offerte di  concerto  con  i
          candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano  di
          un termine identico  per  redigere  e  presentare  le  loro
          offerte. In assenza  di  un  accordo  sul  termine  per  la
          presentazione delle offerte, il  termine  non  puo'  essere
          inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito  a
          presentare offerte, 
                6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
          e' impossibile rispettare  i  termini  minimi  previsti  al
          presente articolo,  l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
          fissare: 
                  a)   per   la   ricezione    delle    domande    di
          partecipazione, un termine non inferiore a quindici  giorni
          dalla data di trasmissione del bando di gara; 
                  b)  un  termine  di  ricezione  delle  offerte  non
          inferiore a dieci giorni a decorrere dalla  data  di  invio
          dell'invito a presentare offerte.» 
                «Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione).  -
          1.Nelle procedure competitive  con  negoziazione  qualsiasi
          operatore  economico  puo'  presentare   una   domanda   di
          partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
          contenente le informazioni di cui all'allegato  XIV,  parte
          I, lettere  B  o  C,  fornendo  le  informazioni  richieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   per   la   selezione
          qualitativa. 
                2.  Nei  documenti   di   gara   le   amministrazioni
          aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto  fornendo
          una  descrizione  delle  loro  esigenze,   illustrando   le
          caratteristiche richieste per le forniture, i  lavori  o  i
          servizi  da   appaltare,   specificando   i   criteri   per
          l'aggiudicazione dell'appalto  e  indicano  altresi'  quali
          elementi della descrizione definiscono i  requisiti  minimi
          che tutti gli offerenti devono soddisfare. 
                3.   Le   informazioni    fornite    devono    essere
          sufficientemente  precise  per  permettere  agli  operatori
          economici di individuare la natura e l'ambito  dell'appalto
          e decidere se partecipare alla procedura. 
                4. Il termine minimo per la ricezione  delle  domande
          di  partecipazione  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando di gara o,  se  e'  utilizzato  come
          mezzo   di   indizione   di   una   gara   un   avviso   di
          preinformazione,   dalla   data   d'invio   dell'invito   a
          confermare interesse. I termini di cui  al  presente  comma
          sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
          e 6. 
                5. Il termine minimo per la ricezione  delle  offerte
          iniziali e' di trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione
          dell'invito. I  termini  di  cui  al  presente  comma  sono
          ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 
                6.   Solo   gli    operatori    economici    invitati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite, possono  presentare
          un'offerta  iniziale  che  costituisce  la  base   per   la
          successiva negoziazione. Le amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91. 
                7.  Salvo   quanto   previsto   dal   comma   8,   le
          amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli  operatori
          economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
          essi presentate, tranne le offerte finali di cui  al  comma
          12, per migliorarne il contenuto. I requisiti  minimi  e  i
          criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. 
                8.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici    possono
          aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
          negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito  a
          confermare interesse. 
                9. Nel corso delle  negoziazioni  le  amministrazioni
          aggiudicatrici garantiscono la parita' di  trattamento  fra
          tutti  gli  offerenti.   A   tal   fine,   non   forniscono
          informazioni   che   possano   avvantaggiare    determinati
          offerenti rispetto ad altri. Esse  informano  per  iscritto
          tutti gli offerenti le cui offerte non sono  state  escluse
          ai sensi del comma  11,  delle  modifiche  alle  specifiche
          tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
          stabiliscono  i  requisiti  minimi.  A  seguito   di   tali
          modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono  agli
          offerenti   un   tempo   sufficiente   per   modificare   e
          ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 
                10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti  di
          quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
          altri partecipanti informazioni  riservate  comunicate  dal
          candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
          senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo  non  assume
          la forma di una deroga generale, ma si  considera  riferito
          alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
          indicate. 
                11. Le procedure competitive con negoziazione possono
          svolgersi in fasi  successive  per  ridurre  il  numero  di
          offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
          specificati nel bando di  gara,  nell'invito  a  confermare
          interesse o in altro documento di gara. Nel bando di  gara,
          nell'invito a confermare interesse o in altro documento  di
          gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si  avvale
          di tale facolta'. 
                12.   Quando   le   amministrazioni    aggiudicatrici
          intendono concludere le negoziazioni,  esse  informano  gli
          altri offerenti e stabiliscono un termine  entro  il  quale
          possono essere presentate offerte nuove o modificate.  Esse
          verificano  che  le  offerte  finali  siano   conformi   ai
          requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano  le
          offerte finali in  base  ai  criteri  di  aggiudicazione  e
          aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.» 
                «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
                2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,  forniture
          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa
          pubblicazione puo' essere utilizzata: 
                  a) qualora non sia stata presentata alcuna  offerta
          o  alcuna  offerta  appropriata,  ne'  alcuna  domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
                  b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato
          operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                    2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                    3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
                Le eccezioni di cui ai punti 2)  e  3)  si  applicano
          solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o
          soluzioni   alternative   ragionevoli   e   l'assenza    di
          concorrenza  non  e'  il  risultato  di   una   limitazione
          artificiale dei parametri dell'appalto; 
                  c) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
                Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
                3. Nel caso di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                  a) qualora i prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate
          dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                  d)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a
          condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
          cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure  dagli
          organi delle procedure concorsuali. 
                4. La procedura prevista dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
                5. La presente procedura puo' essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 
                6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 95, previa verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.» 
                «Art.  97  (Offerte  anormalmente  basse).  -   1.Gli
          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti
          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla
          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',
          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta. 
                2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
          o superiore a quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
          o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
                  a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con
          esclusione  del  10  per  cento,   arrotondato   all'unita'
          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
          e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale
          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione
          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,
          nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
          una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle  offerte
          da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della letteraa); 
                  c) calcolo della  soglia  come  somma  della  media
          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di
          cui alla letterab); 
                  d)   la   soglia   calcolata    alla    letterac)e'
          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto
          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei
          ribassi di cui alla letteraa)applicato  allo  scarto  medio
          aritmetico di cui alla letterab). 
                2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'
          inferiore  a  quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia  determinata;  ai  fini
          della determinazione della  congruita'  delle  offerte,  al
          fine di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti  i
          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di
          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono
          come segue: 
                  a)  calcolo  della  media  aritmetica  dei  ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
          di ribasso sono prese in considerazione  distintamente  nei
          loro singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo
          del 10 per cento, siano presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi' da accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della letteraa); 
                  c)  calcolo  del  rapporto  tra  lo  scarto   medio
          aritmetico di cui alla letterab)e la  media  aritmetica  di
          cui alla letteraa); 
                  d) se il rapporto di cui alla  letterac)e'  pari  o
          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore
          della media aritmetica di  cui  alla  letteraa)incrementata
          del 20 per cento della medesima media aritmetica; 
                  e) se il rapporto di cui alla letterac)e' superiore
          a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma  della
          media aritmetica di cui alla letteraa)e dello scarto  medio
          aritmetico di cui alla letterab). 
                2-ter.   Al   fine   di   non   rendere   nel   tempo
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto
          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per
          l'individuazione della soglia di anomalia. 
                3. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'  quello
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'
          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia
          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o
          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti
          massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo  di  cui  al
          primo periodo e' effettuato ove  il  numero  delle  offerte
          ammesse sia pari o superiore a  tre.  Si  applica  l'ultimo
          periodo del comma 6. 
                3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
          effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia  pari  o
          superiore a cinque. 
                4. Le spiegazioni di  cui  al  comma  1  possono,  in
          particolare, riferirsi a: 
                  a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei
          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
                  b) le soluzioni tecniche prescelte o le  condizioni
          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per
          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
          lavori; 
                  c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
          servizi proposti dall'offerente. 
                5. La  stazione  appaltante  richiede  per  iscritto,
          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a
          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova
          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui
          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in
          quanto: 
                  a) non rispetta gli obblighi  di  cui  all'articolo
          30, comma 3; 
                  b) non rispetta gli obblighi  di  cui  all'articolo
          105; 
                  c)  sono  incongrui  gli  oneri   aziendali   della
          sicurezza  di  cui  all'articolo  95,  comma  10   rispetto
          all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei  servizi
          e delle forniture; 
                  d) il costo del personale e'  inferiore  ai  minimi
          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di
          cui all'articolo 23, comma 16. 
                6. Non sono ammesse giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,
          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri
          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento
          previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'
          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
                7.  La  stazione  appaltante  qualora   accerti   che
          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha
          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta
          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di
          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla
          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il
          mercato  interno  ai  sensi  dell'articolo  107  TFUE.   La
          stazione appComunque la facolta' di  esclusione  automatica
          non e' esercitabile quando il numero delle offerte  ammesse
          e' inferiore a  diecialtante  esclude  un'offerta  in  tali
          circostanze e informa la Commissione europea. 
                8.  Per  lavori,  servizi  e  forniture,  quando   il
          criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'  basso
          e  comunque  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
          all'articolo   35,   e   che   non   presentano   carattere
          transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel  bando
          l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   che
          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2  e  dei
          commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano  i  commi
          4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
          il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci. 
                9. La Cabina di regia di  cui  all'articolo  212,  su
          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le
          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,
          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche
          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in
          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.» 
                «Art.  183  (Finanza  di  progetto).  -  1.  Per   la
          realizzazione di lavori pubblici o di  lavori  di  pubblica
          utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle   strutture
          dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli  strumenti
          di       programmazione        formalmente        approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente,  ivi  inclusi  i   Piani   dei   porti,
          finanziabili in tutto o in parte con capitali  privati,  le
          amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in   alternativa
          all'affidamento mediante concessione ai sensi  della  parte
          III, affidare una concessione ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di  fattibilita',  mediante  pubblicazione  di  un
          bando  finalizzato  alla  presentazione  di   offerte   che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti  proponenti.  In  ogni  caso  per  le
          infrastrutture afferenti le opere in linea,  e'  necessario
          che le relative proposte siano ricomprese  negli  strumenti
          di   programmazione   approvati   dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
          cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
          secondo l'importo dei lavori, ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di fattibilita'  predisposto  dall'amministrazione
          aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
          di gara e'  redatto  dal  personale  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi
          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle
          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio
          multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'.  In
          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente
          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          affidare  la  redazione  del  progetto  di  fattibilita'  a
          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di
          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel
          quadro economico dell'opera. 
                3.   Il   bando,   oltre   al   contenuto    previsto
          dall'allegato XXI specifica: 
                  a)  che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          definitivo,   da   questi    presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
                  b) che, in caso di mancata  accettazione  da  parte
          del  promotore   di   apportare   modifiche   al   progetto
          definitivo,  l'amministrazione  ha  facolta'  di   chiedere
          progressivamente ai concorrenti successivi  in  graduatoria
          l'accettazione delle modifiche  da  apportare  al  progetto
          definitivo presentato dal promotore alle stesse  condizioni
          proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 
                4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  valutano  le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo.(514) 
                5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95,  l'esame
          delle  proposte  e'  esteso  agli  aspetti  relativi   alla
          qualita' del  progetto  definitivo  presentato,  al  valore
          economico e finanziario del  piano  e  al  contenuto  della
          bozza di convenzione.  Per  quanto  concerne  le  strutture
          dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la  valutazione
          delle proposte  sono  svolti  anche  con  riferimento  alla
          maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta  a  soddisfare
          in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
          turistica ed economica dell'area interessata,  alla  tutela
          del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla  sicurezza  della
          navigazione. 
                6. Il bando indica i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla,  nautica  da  diporto,   esaurisce   gli   oneri   di
          pubblicita' previsti  per  il  rilascio  della  concessione
          demaniale marittima. 
                7. Il disciplinare di gara, richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
                8. Alla procedura sono ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso  dei  requisiti   per   i   concessionari,   anche
          associando o consorziando altri  soggetti,  ferma  restando
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
                9.  Le   offerte   devono   contenere   un   progetto
          definitivo,   una   bozza   di   convenzione,   un    piano
          economico-finanziario asseverato da un istituto di  credito
          o  da  societa'  di  servizi  costituite  dall'istituto  di
          credito  stesso  ed  iscritte  nell'elenco  generale  degli
          intermediari finanziari, ai  sensi  dell'articolo  106  del
          decreto legislativo 1°settembre 1993,  n.  385,  o  da  una
          societa' di revisione ai sensi dell'articolo1dellalegge  23
          novembre 1939, n. 1966,  nonche'  la  specificazione  delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori nel progetto. Il piano  economico-finanziario,
          oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per  la
          predisposizione del progetto di fattibilita' posto  a  base
          di gara, comprende l'importo delle spese sostenute  per  la
          predisposizione  delle  offerte,  comprensivo   anche   dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui  all'articolo  2578
          del codice civile.L'importo complessivo delle spese di  cui
          al periodo precedente non puo' superare il  2,5  per  cento
          del valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto
          di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
          destinate alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con   le   specifiche   richieste   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 
                10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
                  a) prende in esame le offerte  che  sono  pervenute
          nei termini indicati nel bando; 
                  b) redige una graduatoria  e  nomina  promotore  il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
                  c) pone  in  approvazione  il  progetto  definitivo
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 27, anche  al  fine  del  successivo  rilascio
          della concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In
          tale fase e' onere del promotore procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
                  d) quando il progetto non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
                  e) qualora il promotore non accetti  di  modificare
          il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
                11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
          da parte del  promotore,  ovvero  del  diverso  concorrente
          aggiudicatario. Il  rilascio  della  concessione  demaniale
          marittima, ove necessaria, avviene sulla base del  progetto
          definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto   di
          fattibilita' approvato. 
                12. Nel caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
                13. Le offerte sono corredate dalla garanzia  di  cui
          all'articolo 93 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dal   progetto   di
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   103.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
                14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni  di
          cui aldecreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, e successive modificazioni. 
                15. Gli operatori economici possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica  da  diporto,  non  presenti  negli  strumenti   di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto, il  progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  e  del
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
          e valutare i principali effetti che il progetto puo'  avere
          sull'ambiente e deve essere  integrato  con  le  specifiche
          richieste  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti     con     propri     decreti.     Il      piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui all'articolo 2578  del  codice  civile.La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  17,  dalla  cauzione  di  cui
          all'articolo 93, e dall'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
          nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio  di  tre
          mesi,  la  fattibilita'  della   proposta.   A   tal   fine
          l'amministrazione   aggiudicatrice   puo'    invitare    il
          proponente ad apportare  al  progetto  di  fattibilita'  le
          modifiche  necessarie  per  la  sua  approvazione.  Se   il
          proponente non apporta le modifiche richieste, la  proposta
          non puo' essere  valutata  positivamente.  Il  progetto  di
          fattibilita' eventualmente modificato,  e'  inserito  negli
          strumenti di programmazione approvati  dall'amministrazione
          aggiudicatrice sulla base della  normativa  vigente  ed  e'
          posto  in  approvazione  con  le  modalita'  previste   per
          l'approvazione di progetti;  il  proponente  e'  tenuto  ad
          apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in  sede
          di approvazione del progetto; in difetto,  il  progetto  si
          intende  non  approvato.  Il   progetto   di   fattibilita'
          approvato e' posto a base di gara, alla quale  e'  invitato
          il proponente. Nel bando  l'amministrazione  aggiudicatrice
          puo' chiedere ai concorrenti, compreso  il  proponente,  la
          presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel  bando
          e' specificato che il promotore puo' esercitare il  diritto
          di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
          essere in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,  e
          presentare un'offerta contenente una bozza di  convenzione,
          il  piano  economico-finanziario  asseverato  da  uno   dei
          soggetti  di  cui   al   comma   9,   primo   periodo,   la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione, nonche' le  eventuali  varianti  al  progetto  di
          fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13.  Se  il
          promotore  non  risulta  aggiudicatario,  puo'  esercitare,
          entro     quindici     giorni      dalla      comunicazione
          dell'aggiudicazione, il diritto di  prelazione  e  divenire
          aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere  alle
          obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni  offerte
          dall'aggiudicatario.   Se   il   promotore   non    risulta
          aggiudicatario e non esercita la prelazione ha  diritto  al
          pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
          spese per la  predisposizione  della  proposta  nei  limiti
          indicati;  nel  comma  9.  Se  il  promotore  esercita   la
          prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha  diritto   al
          pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
          per la predisposizione dell'offerta nei limiti  di  cui  al
          comma 9. 
                16. La proposta di cui al comma  15,  primo  periodo,
          puo' riguardare, in alternativa alla concessione,  tutti  i
          contratti di partenariato pubblico privato. 
                17. Possono presentare le proposte di  cui  al  comma
          15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di
          cui al comma 8, nonche' i  soggetti  con  i  requisiti  per
          partecipare  a  procedure  di  affidamento   di   contratti
          pubblici anche per servizi di  progettazione  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera   c-bis),   deldecreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
                17-bis.  Gli   investitori   istituzionali   indicati
          nell'elenco  riportato  all'articolo  32,  comma   3,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i
          soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del  regolamento
          (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione
          (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015,
          possono presentare le proposte di cui al  comma  15,  primo
          periodo,  associati  o  consorziati,  qualora   privi   dei
          requisiti tecnici, con soggetti in possesso  dei  requisiti
          per partecipare a procedure  di  affidamento  di  contratti
          pubblici per servizi di progettazione. 
                18.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli   di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si  applicano  in  quanto  compatibili  le
          disposizioni contenute all'articolo 185. 
                19. Limitatamente alle ipotesi di cui i  commi  15  e
          17, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
                20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo.» 
                «Art.  188  (Contratto  di  disponibilita').   -   1.
          L'affidatario del contratto di disponibilita' e' retribuito
          con  i  seguenti  corrispettivi,  soggetti  ad  adeguamento
          monetario secondo le previsioni del contratto: 
                  a) un canone di disponibilita', da versare soltanto
          in corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera;
          il canone e'  proporzionalmente  ridotto  o  annullato  nei
          periodi di ridotta o nulla disponibilita' della stessa  per
          manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra  i
          rischi  a  carico  dell'amministrazione  aggiudicatrice  ai
          sensi del comma 3; 
                  b) l'eventuale riconoscimento di un  contributo  in
          corso d'opera, comunque  non  superiore  al  cinquanta  per
          cento del costo  di  costruzione  dell'opera,  in  caso  di
          trasferimento       della       proprieta'       dell'opera
          all'amministrazione aggiudicatrice; 
                  c)   un   eventuale   prezzo   di    trasferimento,
          parametrato,  in  relazione  ai  canoni  gia'   versati   e
          all'eventuale  contributo  incorso  d'opera  di  cui   alla
          precedente  lettera  b),  al  valore  di  mercato   residuo
          dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto,  in
          caso   di   trasferimento   della   proprieta'   dell'opera
          all'amministrazione aggiudicatrice. 
                2. L'affidatario assume il rischio della  costruzione
          e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa
          a  disposizione  dell'amministrazione  aggiudicatrice.   Il
          contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
          tra  le  parti,  che  possono  comportare  variazioni   dei
          corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
          sulla realizzazione o sulla  gestione  tecnica  dell'opera,
          derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
          di  pubbliche  autorita'.  Salvo   diversa   determinazione
          contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma  5,
          i rischi sulla costruzione e  gestione  tecnica  dell'opera
          derivanti   da   mancato   o    ritardato    rilascio    di
          autorizzazioni, pareri, nulla osta e  ogni  altro  atto  di
          natura  amministrativa   sono   a   carico   del   soggetto
          aggiudicatore. 
                3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
          cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
          secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara  un
          capitolato prestazionale  predisposto  dall'amministrazione
          aggiudicatrice,    che    indica,    in    dettaglio,    le
          caratteristiche tecniche e funzionali che  deve  assicurare
          l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare   la
          riduzione del canone di disponibilita', nei limiti  di  cui
          al comma 6. Le offerte  devono  contenere  un  progetto  di
          fattibilita' rispondente alle caratteristiche  indicate  in
          sede di  gara  e  sono  corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 93; il soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  a
          prestare la cauzione definitiva di  cui  all'articolo  103.
          Dalla data di inizio della messa a  disposizione  da  parte
          dell'affidatario e' dovuta una cauzione  a  garanzia  delle
          penali relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti
          gli   obblighi   contrattuali   relativi   alla   messa   a
          disposizione dell'opera,  da  prestarsi  nella  misura  del
          dieci per cento del costo annuo operativo  di  esercizio  e
          con le  modalita'  di  cui  all'articolo  103;  la  mancata
          presentazione   di   tale   cauzione   costituisce    grave
          inadempimento        contrattuale.        L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ,  individuata
          sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo.  Il  bando
          indica i  criteri,  secondo  l'ordine  di  importanza  loro
          attribuita, in base ai quali si  procede  alla  valutazione
          comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli
          eventuali espropri sono considerati  nel  quadro  economico
          degli investimenti e finanziati nell'ambito  del  contratto
          di disponibilita'. 
                4. Al contratto di  disponibilita'  si  applicano  le
          disposizioni previste dal presente  codice  in  materia  di
          requisiti generali  di  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 
                5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
          eventuali varianti in corso d'opera  sono  redatti  a  cura
          dell'affidatario;   l'affidatario   ha   la   facolta'   di
          introdurre  le  eventuali  varianti  finalizzate   ad   una
          maggiore  economicita'  di  costruzione  o  gestione,   nel
          rispetto del  progetto  di  fattibilita'  tecnica-economica
          approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme
          e  provvedimenti   di   pubbliche   autorita'   vigenti   e
          sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
          e le  varianti  in  corso  d'opera  sono  ad  ogni  effetto
          approvati    dall'affidatario,     previa     comunicazione
          all'amministrazione aggiudicatrice  la  quale  puo',  entro
          trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino  il
          capitolato prestazionale  e,  ove  prescritto,  alle  terze
          autorita' competenti. Il rischio della mancata o  ritardata
          approvazione da parte di terze autorita'  competenti  della
          progettazione  e  delle  eventuali  varianti  e'  a  carico
          dell'affidatario.  L'amministrazione  aggiudicatrice   puo'
          attribuire   all'affidatario   il   ruolo   di    autorita'
          espropriante ai sensi del testo unico di cui aldecreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
                6.  L'attivita'  di  collaudo,  posta  in  capo  alla
          stazione appaltante, verifica la  realizzazione  dell'opera
          al fine di accertare il puntuale  rispetto  del  capitolato
          prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti  e  puo'
          proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi  soli
          fini,  modificazioni,  varianti  e  rifacimento  di  lavori
          eseguiti   ovvero,   sempre   che   siano   assicurate   le
          caratteristiche funzionali  essenziali,  la  riduzione  del
          canone di disponibilita'. Il contratto individua,  anche  a
          salvaguardia degli enti  finanziatori  e  dei  titolari  di
          titoli emessi  ai  sensi  dell'articolo  186  del  presente
          codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita'
          superato il quale il contratto  e'  risolto.  L'adempimento
          degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta  in
          ogni  caso  condizionato  al   positivo   controllo   della
          realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della
          stessa secondo  le  modalita'  previste  dal  contratto  di
          disponibilita'.» 
                «Art. 189 (Interventi di sussidiarieta' orizzontale).
          - 1.Le aree  riservate  al  verde  pubblico  urbano  e  gli
          immobili  di  origine  rurale,  riservati  alle   attivita'
          collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione
          degli immobili ad uso  scolastico  e  sportivo,  ceduti  al
          comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste
          negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati,
          possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la
          manutenzione,  con  diritto  di  prelazione  ai   cittadini
          residenti   nei   comprensori   oggetto   delle    suddette
          convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree,  nel
          rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e
          parita' di trattamento. A tal fine  i  cittadini  residenti
          costituiscono un consorzio del comprensorio  che  raggiunga
          almeno   il   66   per   cento   della   proprieta'   della
          lottizzazione. Le regioni  e  i  comuni  possono  prevedere
          incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili
          di cui al presente comma da parte dei cittadini  costituiti
          in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri. 
                2. Per la realizzazione di opere di interesse locale,
          gruppi di cittadini organizzati possono formulare  all'ente
          locale territoriale competente proposte operative di pronta
          realizzabilita', nel rispetto degli  strumenti  urbanistici
          vigenti o delle clausole di  salvaguardia  degli  strumenti
          urbanistici adottati, indicandone i costi  ed  i  mezzi  di
          finanziamento, senza  oneri  per  l'ente  medesimo.  L'ente
          locale provvede sulla proposta, con il  coinvolgimento,  se
          necessario,  di  eventuali   soggetti,   enti   ed   uffici
          interessati fornendo prescrizioni ed assistenza.  Gli  enti
          locali  possono  predisporre   apposito   regolamento   per
          disciplinare le attivita' ed i processi di cui al  presente
          comma. 
                3.  Decorsi  due  mesi  dalla   presentazione   della
          proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro  il
          medesimo termine l'ente locale puo', con motivata delibera,
          disporre l'approvazione delle proposte formulate  ai  sensi
          del comma 2, regolando  altresi'  le  fasi  essenziali  del
          procedimento di realizzazione e i tempi di  esecuzione.  La
          realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che
          riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
          paesaggistico-ambientale  e'  subordinata   al   preventivo
          rilascio del parere o dell'autorizzazione  richiesti  dalle
          disposizioni di legge vigenti. Si applicano in  particolare
          le  disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
          42. 
                4.  Le  opere  realizzate  sono  acquisite  a  titolo
          originario   al    patrimonio    indisponibile    dell'ente
          competente. 
                5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non
          puo'  in  ogni  caso  dare  luogo  ad  oneri   fiscali   ed
          amministrativi  a  carico  del  gruppo   attuatore,   fatta
          eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le  spese  per
          la formulazione delle proposte  e  la  realizzazione  delle
          opere sono, fino alla attuazione del  federalismo  fiscale,
          ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti
          che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento,  nel
          rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita'  di  cui
          all'articolo 1 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  e
          relativi provvedimenti di attuazione, e per il  periodo  di
          applicazione  delle  agevolazioni  previste  dal   medesimo
          articolo  1.  Successivamente,   ne   sara'   prevista   la
          detrazione dai tributi propri dell'ente competente. 
                6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo
          43, commi 1, 2, e 3 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, in
          materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle
          aree verdi urbane.».