(( Art. 5 bis 
 
Misure urgenti a favore degli istituti superiori  nazionali  musicali
  non statali e delle accademie non statali di belle arti  finanziati
  da enti locali 
 
  1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «di 10 milioni di euro  per  l'anno
2019» sono sostituite dalle seguenti: «di  14  milioni  di  euro  per
l'anno 2019»; 
  b)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:   «in   favore   delle
istituzioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad  eccezione  degli  enti
locali per i quali sia stato dichiarato il  dissesto  finanziario  in
data successiva alla data di entrata in vigore della  presente  legge
ed entro il 31 marzo 2018.  In  tal  caso,  le  situazioni  debitorie
pregresse di cui al periodo precedente  sono  poste  a  carico  dello
Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per  l'anno
2019, da attribuire all'istituzione interessata  previa  richiesta  e
verifica da parte del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  della  consistenza  del  disavanzo  d'amministrazione
dell'istituzione al  31  dicembre  2018,  risultante  dal  rendiconto
approvato,    nonche'    da    eventuali    obbligazioni    contratte
dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione  e  da
ulteriori debiti, derivanti da  avvisi  di  accertamento  o  cartelle
esattoriali ritualmente notificate,  entro  il  31  luglio  2019.  Le
eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto
importo, di cui non possono farsi carico gli enti  locali  dissestati
in data successiva alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge ed entro il 31 marzo 2018,  ovvero  relative  a  situazioni  di
dissesto finanziario dichiarate precedentemente o  successivamente  a
tale periodo temporale, sono inserite nella massa  passiva  accertata
dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini
prescritti per la formazione  della  stessa.  Fermo  restando  quanto
previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le  risorse  di  cui
all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
possono  essere  assegnate  anche  prima  del  perfezionamento  della
domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle  istituzioni,
assunto  all'atto  della  domanda,  a  corredare  la   stessa   della
documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1,  comma
2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
n. 121 del 22 febbraio 2019.». 
  2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, le parole: «8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018  e
2019  per  essere  destinati  alle  assunzioni  di  personale»   sono
sostituite dalle seguenti: «8,26 milioni di euro per  l'anno  2018  e
4,26 milioni di euro per l'anno 2019». 
  3. All'onere derivante dalla lettera a)  del  comma  1,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: 
    
  a) quanto a 4  milioni  di  euro  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e  a  2  milioni  di  euro  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, mediante utilizzo delle  risorse  derivanti  dal
comma 2; 
  b)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno   2019,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 652, della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 29  dicembre  2017,  n.
          302, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «652. Al fine di consentire il graduale completamento
          del processo di statizzazione e  razionalizzazione  di  cui
          all'articolo 22-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito, con  modificazioni,  dallalegge  21  giugno
          2017, n. 96, il fondo  di  cui  al  comma  3  del  medesimo
          articolo 22-bis e' integrato  con  uno  stanziamento  di  5
          milioni di euro per l'anno 2018, di 14 milioni di euro  per
          l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2020.  Resta  fermo  che  gli  enti  locali  continuano  ad
          assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si
          fanno carico  delle  situazioni  debitorie  pregresse  alla
          statizzazione in favore  delle  istituzioni,  ad  eccezione
          degli enti locali per  i  quali  sia  stato  dichiarato  il
          dissesto  finanziario  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo
          2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui
          al periodo precedente sono  poste  a  carico  dello  Stato,
          entro il limite massimo di spesa  di  euro  4  milioni  per
          l'anno  2019,  da  attribuire  all'istituzione  interessata
          previa  richiesta  e  verifica  da  parte   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  della
          consistenza      del      disavanzo       d'amministrazione
          dell'istituzione  al  31  dicembre  2018,  risultante   dal
          rendiconto approvato,  nonche'  da  eventuali  obbligazioni
          contratte dall'istituzione o  dall'ente  locale  per  conto
          dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi
          di  accertamento   o   cartelle   esattoriali   ritualmente
          notificate,  entro  il  31  luglio   2019.   Le   eventuali
          situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto
          importo, di cui non possono farsi carico  gli  enti  locali
          dissestati in data  successiva  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge ed  entro  il  31  marzo  2018,
          ovvero  relative  a  situazioni  di  dissesto   finanziario
          dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo
          temporale, sono  inserite  nella  massa  passiva  accertata
          dall'organo straordinario di liquidazione, anche in  deroga
          ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo
          restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno
          2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  possono
          essere assegnate  anche  prima  del  perfezionamento  della
          domanda di statizzazione, previo  impegno  da  parte  delle
          istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la
          stessa della documentazione richiesta nei termini  indicati
          dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.
          121 del 22 febbraio 2019. Sono fatti salvi gli  accordi  di
          programma  stipulati  tra  il  Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  le  regioni,  gli  enti
          locali,  le  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica e le accademie non  statali  di  belle
          arti, riguardanti processi di statizzazione gia' avviati. 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10,  comma  2,
          decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  14  dicembre
          2018, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          febbraio 2019, n. 12, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 12 febbraio  2019,  n.  36,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Semplificazioni amministrative  in  materia
          di istruzione scolastica, di universita',  di  ricerca).  -
          1.I   candidati   ammessi   al   corso    conclusivo    del
          corso-concorso bandito nel 2017  per  il  reclutamento  dei
          dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e  assunti,
          secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al  corso,
          nel limite dei posti  annualmente  vacanti  e  disponibili,
          fatto  salvo  il  regime  autorizzatorio  in   materia   di
          assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge  27
          dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova  e'
          disciplinato con i  decreti  di  cui  all'articolo  29  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Il  presente
          comma si applica anche al  corso-concorso  bandito  per  la
          copertura dei  posti  nelle  scuole  di  lingua  slovena  o
          bilingue. 
                2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il
          semi-esonero  del  personale  frequentante  il   corso   di
          formazione   previsto   dall'articolo   29   del    decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non  piu'  necessarie  a
          tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» per il
          miglioramento   e   la    valorizzazione    dell'istruzione
          scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202,  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107, nella misura  di  8,26  milioni  di
          euro per l'anno 2018 e 4,26  milioni  di  euro  per  l'anno
          2019.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  18
          dicembre 1997, n. 440, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 23 dicembre 1997, n. 298: 
                «Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione  del
          fondo di cui all'articolo 1  e'  determinata  in  lire  100
          miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi  per  l'anno
          1998 e in lire 345 miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          1999. All'onere relativo agli anni 1997,  1998  e  1999  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
          utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli  anni
          1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo  al  Ministero
          della pubblica istruzione  e  per  lire  300  miliardi  per
          l'anno  1998  e  lire  245  miliardi   per   l'anno   1999,
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri. 
                2.  Il  Ministro  del  tesoro   e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.».