IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.
205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2017,  n.  302,
S.O.)  che  dispone  testualmente:   «Al   fine   di   favorire   gli
investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che
non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974,
della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  contributi  per  interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del
territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per  l'anno
2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di  euro  per
l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di
opere integralmente finanziate da altri soggetti»; 
  Visto l'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55
che testualmente prevede: «All'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, dopo il comma  148  e'  inserito  il  seguente:  148-bis.  Le
disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai  contributi
da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853,  della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205.   Per   tali   contributi   sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da  854
a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017»; 
  Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che
prevede: «Gli enti di cui al comma 139  comunicano  le  richieste  di
contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio  del
15 settembre dell'esercizio precedente all'anno  di  riferimento  del
contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla
tipologia dell'opera e  al  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  ad
eventuali forme di finanziamento concesse  da  altri  soggetti  sulla
stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un  CUP  valido  ovvero
l'errata indicazione  in  relazione  all'opera  per  la  quale  viene
chiesto il contributo  comporta  l'esclusione  dalla  procedura.  Per
ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve  riferirsi  a  opere
inserite in uno strumento  programmatorio;  b)  ciascun  comune  puo'
inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per  i
comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di  2.500.000  euro
per i comuni  con  popolazione  da  5.001  a  25.000  abitanti  e  di
5.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  superiore  a  25.000
abitanti; c) il contributo puo' essere  richiesto  per  tipologie  di
investimenti che sono specificatamente individuate  nel  decreto  del
Ministero dell'interno con cui sono stabilite  le  modalita'  per  la
trasmissione delle domande.; 
  Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145 che  stabilisce:  «L'ammontare  del  contributo
attribuito a ciascun  ente  e'  determinato,  entro  il  15  novembre
dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  il  seguente  ordine   di
priorita': a) investimenti di messa in  sicurezza  del  territorio  a
rischio idrogeologico; b)  investimenti  di  messa  in  sicurezza  di
strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli
edifici, con precedenza  per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre
strutture di proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui
alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste pervenute
superi  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,  l'attribuzione  e'
effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del
risultato di  amministrazione,  al  netto  della  quota  accantonata,
rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli  1,
2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione  del
penultimo esercizio precedente a quello di riferimento,  assicurando,
comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto  della
quota accantonata, negativo, un ammontare non  superiore  alla  meta'
delle risorse disponibili.»; 
  Visto il successivo comma 142 del citato  art.  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 che dispone: «Le informazioni di cui  al  comma
141  sono  desunte  dal  prospetto  dimostrativo  del  risultato   di
amministrazione allegato al rendiconto della gestione  e  dal  quadro
generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18,  comma  2,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  alla  banca  dati  delle
amministrazioni  pubbliche.  Sono   considerate   esclusivamente   le
richieste di contributo  pervenute  dagli  enti  che,  alla  data  di
presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso  alla  citata
banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1,  lettere
b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122
del 26 maggio 2016, riferiti  all'ultimo  rendiconto  della  gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i  termini  ai
sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo
certificato   di   conto   consuntivo    trasmesso    al    Ministero
dell'interno.»; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati
richiesti  nelle  disposizioni  normative  richiamate,  al  fine   di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo
da assegnare nelle modalita' previste dal comma 140 e seguenti  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione  da
utilizzare,  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  che  gli  enti
interessati devono rispettare per richiedere il  contributo  erariale
predetto per l'anno 2020; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Comuni richiedenti il contributo 
 
  1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  i  contributi  per  interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del
territorio, previsti dall'art. 1, comma 853 della legge  27  dicembre
2017, n. 205 e commi dal 140 al 142 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, i comuni che non risultano  beneficiare  delle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  per  la
realizzazione di opere che  non  siano  integralmente  finanziate  da
altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'intemo
- Direzione centrale della finanza locale,  con  le  modalita'  ed  i
termini di cui all'art. 3. 
  2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o  piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio
e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo
di: 
  a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a  5.000
abitanti; 
  b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000
abitanti; 
  c) 5.000.000 di euro per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a
25.000 abitanti