Art. 2 
 
                      Tipologie di investimento 
 
    
  1. Il contributo erariale di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
puo' essere richiesto solo  per  la  realizzazione  di  investimenti,
indicati dai commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorita': 
  a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
  b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
  c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza
per gli edifici  scolastici,  e  di  altre  strutture  di  proprieta'
dell'ente. 
  2. Interventi di  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio
idrogeologico ammissibili: 
  a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio  di
frana  o  idraulico,  attestato  dal  competente  personale   tecnico
dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra  per
la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio; 
  b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate
a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento  del  livello  di
resilienza dal rischio idraulico o di frana. 
  3. Interventi di messa in sicurezza di  strade,  ponti  e  viadotti
ammissibili: 
  a)  manutenzione  straordinaria  del  manto  stradale  e  messa  in
sicurezza dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione  di  nuove
rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e  la  sostituzione
dei pali della luce); 
  b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi  inclusa  la
demolizione e ricostruzione. 
  4. Interventi di messa in sicurezza degli edifici,  con  precedenza
per  gli  edifici  scolastici,  e  altre  strutture   di   proprieta'
dell'ente, ammissibili: 
  a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico  per  messa
in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza; 
  b)  manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  impiantistico   e
antincendio; 
  c) manutenzione straordinaria  per  accessibilita'  e  abbattimento
barriere architettoniche. 
  5. Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art.  1,  comma
143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di affidamento  dei  lavori,
le opere pubbliche di valore superiore a 1.000.000  di  euro,  devono
presentare al momento della richiesta di  contributo  un  livello  di
progettazione utile per attivare  le  procedure  di  affidamento  dei
lavori.  Tale  livello  di   progettazione   e'   verificato,   prima
dell'assegnazione  del   contributo,   attraverso   il   sistema   di
monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati
delle amministrazioni pubbliche  (BDAP).  A  tal  fine  entro  il  15
ottobre 2019 gli enti, accedendo al MOP, verificano e, se necessario,
integrano le  informazioni  sul  livello  di  progettazione  di  ogni
intervento identificato dal Codice unico di progetto (CUP). 
  6. Gli interventi devono essere identificati dal  CUP  classificati
secondo  i  settori  e  sotto-settori  indicati  di   seguito,   pena
esclusione dal contributo: 
  a) settore Infrastrutture di trasporto - sotto-settore Stradali; 
  b)  settore  Infrastrutture  ambientali   e   risorse   idriche   -
sotto-settore Difesa del suolo oppure  Protezione,  valorizzazione  e
fruizione dell'ambiente oppure Riassetto e recupero di siti urbani  e
produttivi oppure Risorse idriche e acque reflue; 
  c)  settore  Infrastrutture  sociali  -  sotto-settore  Sociali   e
scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie  oppure  Difesa  oppure
Direzionali  e  amministrative  oppure  Giudiziarie  e  penitenziarie
oppure Pubblica sicurezza.