Art. 2 
 
            Allegato 4/1 - Principio contabile applicato 
                    concernente la programmazione 
 
  1. Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al paragrafo 9.7, alla  fine  del  punto  1)  sono  inserite  le
seguenti  parole   «.   La   quota   vincolata   del   risultato   di
amministrazione    presunto    e'    analiticamente     rappresentata
dall'allegato a/2»; 
  b) al paragrafo 9.7, alla  fine  del  punto  2)  sono  inserite  le
seguenti  parole  «.  La   quota   accantonata   del   risultato   di
amministrazione    presunto    e'    analiticamente     rappresentata
dall'allegato a/1»; 
  c) al paragrafo 9.7, alla  fine  del  punto  3)  sono  inserite  le
seguenti parole «. La quota destinata agli investimenti del risultato
di   amministrazione   presunto   e'   analiticamente   rappresentata
dall'allegato a/3»; 
  d) al  paragrafo  9.7  sostituire  la  parola  «riportato»  con  la
seguente «illustrato»; 
  e) al paragrafo 9.7 sono soppresse le seguenti  parole  «Nel  primo
esercizio di applicazione della riforma, se il bilancio di previsione
e' approvato dopo il riaccertamento  straordinario  dei  residui,  il
prospetto del risultato di amministrazione presunto e' sostituito dal
prospetto di cui all'allegato n. 5/2 al presente  decreto  unitamente
al prospetto del risultato di amministrazione  al  31  dicembre  2014
allegato al rendiconto 2014»; 
  f) dopo il paragrafo 9.7 inserire i seguenti: 
9.7.1 Allegato a/1  -  Elenco  analitico  delle  risorse  accantonate
  rappresentate  nel  prospetto  del  risultato  di   amministrazione
  presunto. 
  L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato
di amministrazione presunto e deve essere  redatto  obbligatoriamente
nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del
primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda  l'utilizzo
delle quote accantonate del risultato  di  amministrazione  presunto,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 9,  del  presente
decreto e dell'art. 187, commi 3 e 3-quinquies, del TUEL. 
  Il  prospetto  consente  di   determinare   le   risorse   presunte
accantonate nel risultato di amministrazione riferite al 31  dicembre
dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce  il  bilancio
di previsione N e partendo  dall'ultimo  dato  certo  al  1°  gennaio
dell'esercizio   N-1,   corrispondente   al   dato   del   consuntivo
dell'esercizio N-2, rappresenta il totale degli  accantonamenti  come
somma delle singole quote  accantonate  cosi'  come  specificate  nel
prospetto del risultato di amministrazione. 
  La prima e la seconda colonna  dell'allegato  riportano,  per  ogni
quota accantonata, l'elenco dei  capitoli  di  spesa  e  la  relativa
descrizione. 
  Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del  TUEL  non
adottano il PEG  indicano  solo  l'oggetto  della  spesa  (e  non  il
capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati  negli
esercizi precedenti che non sono  stati  stanziati  nella  spesa  del
bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce,  e'  indicato
«per memoria» il capitolo dell'esercizio in cui  il  fondo  e'  stato
iscritto in bilancio, con la relativa descrizione  e  l'esercizio  di
riferimento; 
  La terza colonna (a) indica il totale delle risorse accantonate  al
1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il
bilancio di previsione N. 
  La quarta colonna (b) riporta le risorse accantonate utilizzate nel
bilancio attraverso l'applicazione  delle  corrispondenti  quote  che
devono essere indicate con il segno meno (-) in  quanto  riducono  il
totale  delle  risorse  accantonate  risultanti  al   primo   gennaio
dell'esercizio N-1 indicate nella colonna (a). 
  La quinta colonna (c) riporta le risorse accantonate stanziate  nel
bilancio dell'esercizio N-1,  che  determinano  un  incremento  delle
risorse  accantonate.  Lo  stanziamento  definitivo  di  bilancio  e'
costituito sia dall'accantonamento di nuovi  fondi  finanziati  dalle
entrate  dell'esercizio,  sia  dal   «riaccantonamento»   dei   fondi
provenienti dagli  esercizi  precedenti,  applicati  in  entrata  del
bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione. 
  La sesta colonna (d) riporta le variazioni degli accantonamenti che
si prevede di effettuare in sede di approvazione del rendiconto  N-1.
Tali variazioni, necessarie per  i  previsti  adeguamenti  dei  fondi
accantonati  nel  risultato  di  amministrazione,   dovranno   essere
indicate con il segno algebrico (+) o (-) perche' possono determinare
un aumento o  una  diminuzione  del  totale  delle  risorse  presunte
accantonate nel risultato di amministrazione riferito al 31  dicembre
dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio. 
  Poiche' i fondi di riserva e  i  fondi  speciali  non  confluiscono
nella quota accantonata del risultato di amministrazione  non  devono
essere rappresentati. 
  La quota accantonata denominata «altri accantonamenti» si riferisce
ad ulteriori accantonamenti, destinati a confluire nel  risultato  di
amministrazione, che l'ente ha ritenuto prudentemente e motivatamente
di dover effettuare. 
  La settima colonna (e) consente  di  determinare  il  totale  delle
risorse  accantonate  presunte  nel  risultato   di   amministrazione
presunto riferito  all'esercizio  N-1  evidenziando  i  totali  delle
singole  quote  accantonate  come  specificate  nel   prospetto   del
risultato di amministrazione presunto. 
  L'ultima colonna, denominata (f) indica l'ammontare  delle  risorse
accantonate presunte al 31/12/N-1 applicate al  primo  esercizio  del
bilancio  di  previsione.  Si  ricorda  che  l'utilizzo  delle  quote
accantonate del risultato di amministrazione presunto  e'  consentito
prima dell'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio  precedente,
solo in presenza dei presupposti ed osservando le modalita'  previste
dall'art. 42, comma 8, del presente decreto e dell'art. 187, commi  3
e 3-quinquies, del TUEL e dal paragrafo 9.2 del  principio  applicato
della contabilita' finanziaria, ed in particolare previa approvazione
del prospetto concernente il risultato  di  amministrazione  presunto
aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. 
9.7.2  Allegato  a/2  -  Elenco  analitico  delle  risorse  vincolate
  rappresentate  nel  prospetto  del  risultato  di   amministrazione
  presunto. 
  L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate  presunte  rappresentate
nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere
redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio  di  previsione
preveda  l'utilizzo  delle   quote   vincolate   del   risultato   di
amministrazione presunto. 
  Le quote vincolate del risultato di amministrazione  sono  definite
dall'art. 42, comma 5, al presente decreto, e  dall'art.  187,  comma
3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti  dalla  legge  e
dai principi contabili, i  vincoli  derivanti  dai  trasferimenti,  i
vincoli da mutui  e  altri  finanziamenti  e  i  vincoli  formalmente
attribuiti dall'ente. 
  Per vincoli derivanti dalla  legge  e  dai  principi  contabili  si
intendono i vincoli previsti dalle  leggi  statali  e  regionali  nei
confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei
confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la  legge  dispone  un
vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse  a  favore
di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.
Esemplificazioni di vincoli derivanti  dai  principi  contabili  sono
indicati  nel  paragrafo  n.  9.2  del  principio   applicato   della
contabilita' finanziaria. 
  Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli  specifici
vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una
determinata spesa. E' necessario  distinguere  le  entrate  vincolate
alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al
finanziamento di una generale categoria  di  spese,  quali  la  spesa
sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE  si
estende  alle  risorse  destinate   al   cofinanziamento   nazionale.
Pertanto, tali risorse devono essere considerate come  «vincolate  da
trasferimenti» ancorche' derivanti da entrate proprie dell'ente.  Per
gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse  non  rileva  ai
fini della disciplina dei vincoli cassa. 
  Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici  sia
la destinazione generica delle risorse acquisite, si  sottolinea  che
la disciplina prevista  per  l'utilizzo  delle  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate. 
  Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti  si  intendono
quelli afferenti a tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla
realizzazione di specifici  investimenti,  salvo  i  mutui  contratti
dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato  con
legge non ancora accertato; 
  Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente  si  intendono  quelli
previsti dal principio  applicato  9.2  concernente  la  contabilita'
finanziaria, derivanti da «entrate straordinarie, non  aventi  natura
ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente
attribuito una specifica destinazione.  E'  possibile  attribuire  un
vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi  natura
ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del  disavanzo
di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'art.  193
del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in  corso  e
nei  due  anni  precedenti  l'assenza  dell'equilibrio  generale   di
bilancio)». Con particolare riferimento alle regioni  si  rappresenta
che: 
  a) le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso
di disavanzo  da  indebitamento  autorizzato  con  legge  non  ancora
accertato; 
  b) i vincoli attribuiti dalla regione con propria legge  regionale,
sono considerati «vincoli formalmente attribuiti dalla regione» e non
«vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili». 
  L'allegato  a/2  consente  di  determinare  le   risorse   presunte
vincolate nel risultato di amministrazione riferite  al  31  dicembre
dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce  il  bilancio
di previsione e partendo dall'ultimo dato certo al 1° gennaio di tale
esercizio N-1, corrispondente al  consuntivo  dell'esercizio  N-2,  e
rappresenta il totale dei vincoli  come  somma  delle  singole  quote
vincolate specificate nel prospetto del risultato di  amministrazione
h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5. 
  La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ciascuna
quota vincolata, tutti i relativi capitoli di entrata e  le  relative
descrizioni.   Per   le   risorse   vincolate   nel   risultato    di
amministrazione per le quali non e' stato  previsto  il  capitolo  di
entrata nel bilancio e'  indicato,  «per  memoria»,  il  capitolo  di
entrata dell'esercizio in cui l'entrata e' stata accertata. Gli  enti
locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano  il
PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata (e  non  il  capitolo  e  la
relativa descrizione). Per le risorse  destinate  al  cofinanziamento
nazionale per le quali non  e'  possibile  fare  riferimento  ad  uno
specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si
indica «Cof. Naz.». Per le entrate vincolate accertate negli esercizi
2018 e precedenti e' possibile indicare solo l'oggetto delle  entrata
e non il capitolo con la relativa descrizione. 
  La terza e la quarta colonna  dell'allegato  riportano  i  relativi
capitoli di spesa finanziati da entrate vincolate con le descrizioni.
Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non e' indicato: 
  da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del
TUEL non adottano il PEG. Tali enti  indicano  solo  l'oggetto  della
spesa; 
  quando l'entrata vincolata finanzia piu' capitoli di spesa, in tali
casi gli importi relativi alle lettere da c) a g)  sono  aggregati  e
riferiti ad un unico oggetto  della  spesa.  L'elenco  analitico  dei
capitoli di spesa riguardanti tali  spese  e'  riportato  nella  Nota
integrativa, seguendo lo schema dell'allegato a/2; 
  quando la spesa finanziata dalle entrate  vincolate  non  e'  stata
stanziata in bilancio,  ad  esempio  nel  caso  dell'accertamento  di
un'entrata  non  prevista  in  bilancio  effettuato  dopo  i  termini
previsti per le variazioni di bilancio dall'art.  51,  comma  6,  del
presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o  nel  caso  di
entrate vincolate nel risultato di amministrazione nel suo valore  al
1° gennaio non applicate al bilancio in entrata e in spesa. 
  La quinta colonna dell'allegato (a) indica le risorse vincolate  al
1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il
bilancio di previsione N. I totali parziali di tale colonna, al netto
delle relative quote accantonate, corrispondono  agli  importi  delle
quote vincolate dell'allegato a) del  rendiconto  dell'esercizio  N-2
concernente   il   prospetto   dimostrativo    del    risultato    di
amministrazione. 
  La sesta colonna dell'allegato (b)  riporta  le  risorse  vincolate
accertate nel bilancio. Il dato inserito nella colonna (b) e' un dato
presunto in quanto  risultante  dalla  somma  degli  accertamenti  di
entrate vincolate effettuati fino alla data  di  predisposizione  del
prospetto e degli accertamenti che presumibilmente l'ente ritiene  di
fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31  dicembre
dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce  il  bilancio
di previsione N. 
  La settima colonna dell'allegato (c) riporta le  risorse  vincolate
impegnate  nell'esercizio  N-1  finanziate   da   entrate   vincolate
accertate nello  stesso  esercizio  N-1  o  da  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione. Il dato complessivamente  riportato  in
questa colonna e' un dato presunto in quanto risultante  dalla  somma
degli impegni effettuati dall'ente,  nell'esercizio  N-1,  fino  alla
data  di  predisposizione  del  prospetto   e   degli   impegni   che
presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di  predisposizione
del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a  quello
cui si riferisce il bilancio  di  previsione  finanziati  da  entrate
accertate nello stesso esercizio o da quote vincolate  del  risultato
di amministrazione. 
  Il dato viene indicato con il  segno  positivo  (+)  in  quanto  la
formula della colonna (g) calcola il totale delle  risorse  vincolate
al  31  dicembre  dell'esercizio  N-1  considerando  la   diminuzione
determinata dagli impegni indicati nella colonna (c). 
  L'ottava colonna dell'allegato  (d)  indica  il  fondo  pluriennale
vincolato finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio  o
da quote vincolate del risultato di amministrazione  riferite  al  31
dicembre nell'esercizio precedente N-1 a quello cui si  riferisce  il
bilancio di previsione. 
  Il dato e' presunto in quanto  risultante  dalla  somma  del  fondo
pluriennale  vincolato  finanziato  da  entrate  vincolate  accertate
nell'esercizio o quote vincolate  del  risultato  di  amministrazione
contabilizzate  dall'ente  fino  alla  data  di  predisposizione  del
prospetto e  del  fondo  pluriennale  vincolato  che  presumibilmente
l'ente ritiene  di  finanziare  dalla  data  di  predisposizione  del
prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a  quello
cui si riferisce il bilancio di  previsione.  Anche  se  trattasi  di
risorse vincolate gia' impegnate il dato viene inserito con il  segno
positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della
colonna (g) che consente  di  determinare  il  totale  delle  risorse
vincolate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a  quello  cui  si
riferisce il bilancio di previsione. 
  La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni
di residui attivi vincolati o dell'eliminazione del vincolo su  quote
del risultato di amministrazione effettuate nel corso  dell'esercizio
precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, sia  le
cancellazioni di residui passivi  finanziati  da  risorse  vincolate.
Trattasi di un dato presunto in quanto risultante dalla somma di dati
certi fino alla data di predisposizione  della  tabella  e  dei  dati
presunti riferiti a  partire  dalla  data  di  predisposizione  della
tabella fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (N-1) a  quello
cui si riferisce il bilancio di previsione. 
  Il dato inserito nella colonna e' pertanto il saldo algebrico delle
cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui attivi  inserite
con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui
residui passivi inserite con il segno (-). 
  La decima colonna (f) indica le risorse relative alle cancellazioni
degli impegni finanziati dal fondo pluriennale  vincolato  effettuate
dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio  N-2  al  netto  di
quelle che sono state reimpegnate nel corso dell'esercizio precedente
N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. 
  Il dato viene inserito con il segno (+),  anche  se  determina  una
diminuzione  delle  risorse  vincolate  risultanti  al   1°   gennaio
dell'esercizio N-1 in  quanto  la  formula  della  colonna  (g),  che
consente di determinare il  totale  delle  risorse  vincolate  al  31
dicembre dell'esercizio precedente  a  quello  cui  si  riferisce  il
bilancio di previsione, opera la nettizzazione. 
  L'undicesima colonna (g) indica il totale delle  risorse  vincolate
presunte al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si
riferisce il bilancio di  previsione  ed  evidenzia  i  totali  delle
singole quote vincolate h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5. 
  L'ultima colonna  (i)  indica  le  risorse  vincolate  presunte  al
31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Si
ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate presunte  del  risultato
di  amministrazione  e'  consentita   prima   dell'approvazione   del
rendiconto dell'esercizio precedente secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 42, comma 9  del  presente  decreto  e  l'art.  187,  comma
3-quater del TUEL e dal paragrafo  n.  9.2  del  principio  applicato
della contabilita' finanziaria. 
  Poiche' le entrate vincolate  possono  avere  anche  la  natura  di
entrate di dubbia e difficile esazione e pertanto devono essere,  nel
rispetto della  disciplina,  oggetto  di  accantonamento  al  FCDE  o
rientrare tra le entrate  che  richiedono  altri  accantonamenti  nel
rispetto della disciplina armonizzata l'allegato, per evidenziare  le
quote vincolate al netto degli accantonamenti,  riporta  nelle  righe
i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5 i  totali  degli  accantonamenti  effettuati
rispettivamente per  le  singole  quote  vincolate  obbligatoriamente
rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
e elencate analiticamente nell'allegato a/1. 
  Nelle successive righe l/1, l/2, l/3, l/4 e l/5  dell'allegato  a/2
sono invece riportate le quote  vincolate  al  netto  dei  rispettivi
accantonamenti, i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5. 
  Nel prospetto del  risultato  di  amministrazione  presunto  devono
essere indicate le quote vincolate al netto degli accantonamenti. 
  La   rappresentazione,   nel    prospetto    del    risultato    di
amministrazione, delle quote vincolate al netto degli  accantonamenti
consente di migliorare il totale parte disponibile  E),  determinando
una  maggiore  quota  libera  o  un  minor  disavanzo  e  di  evitare
l'utilizzo, anticipatamente rispetto all'approvazione del consuntivo,
sia pure nei termini  consentiti  dalla  legge,  di  quote  vincolate
comprensive della quota di dubbia e difficile esazione. 
9.7.3 Allegato a/3 - Elenco analitico delle  risorse  destinate  agli
  investimenti  rappresentate  nel   prospetto   del   risultato   di
  amministrazione presunto. 
  L'allegato  a/3  elenca  le   risorse   presunte   destinate   agli
investimenti   rappresentate   nel   prospetto   del   risultato   di
amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente  nel
caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle  quote
destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli
investimenti sono utilizzabili solo a seguito  dell'approvazione  del
rendiconto dell'esercizio precedente. Nel caso  di  approvazione  del
bilancio di previsione  successiva  all'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio precedente, l'allegato a/3 e' compilato sulla base dei
dati di rendiconto. 
  Il  prospetto  consente  di  determinare  la  quota  delle  risorse
presunte destinate agli investimenti del risultato di amministrazione
riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si
riferisce il bilancio di previsione. 
  La prima e la seconda colonna  dell'allegato  riportano,  per  ogni
risorsa destinata agli investimenti i relativi capitoli di entrata  e
le descrizioni. Per le entrate  per  le  quali  non  e'  previsto  il
capitolo di entrata e' indicato «per memoria» il capitolo di  entrata
dell'esercizio in cui l'entrata e' stata accertata. Gli  enti  locali
che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL  non  adottano  il  PEG
indicano solo l'oggetto  dell'entrata,  e  non  il  capitolo  con  la
descrizione. Per le entrate  destinate  agli  investimenti  accertate
negli esercizi 2018 e precedenti e' possibile indicare solo l'oggetto
delle entrate, e non il capitolo con la descrizione. La  terza  e  la
quarta colonna dell'allegato riporta i capitoli di  spesa  finanziati
da entrate destinate agli investimenti e le relative descrizioni.  Il
capitolo di spesa con la relativa descrizione non e' indicato: 
  da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del
TUEL non adottano il PEG. Tali enti  indicano  solo  l'oggetto  della
spesa; 
  quando l'entrata destinata agli investimenti finanzia piu' capitoli
di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da b)  a  g)
sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della  spesa.  L'elenco
analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese  e'  riportato
nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/3; 
  quando  la  spesa   finanziata   dalle   entrate   destinate   agli
investimenti non e' stata stanziata in bilancio, ad esempio nel  caso
dell'accertamento di un'entrata non prevista in  bilancio  effettuato
dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio  dall'art.  51,
comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del  TUEL,  o
nel caso di entrate destinate  agli  investimenti  nel  risultato  di
amministrazione  nel  suo  valore  1°  gennaio  che  non  sono  state
applicate al bilancio in entrata e in spesa. 
  La quinta colonna dell'allegato (a)  indica  le  risorse  destinate
agli investimenti al  1°  gennaio  dell'esercizio  precedente  N-1  a
quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. Il totale  della
colonna a), al netto delle relative  quote  accantonate,  corrisponde
all'importo della voce «Totale parte destinata agli investimenti (D)»
dell'allegato a) del rendiconto  dell'esercizio  N-2  concernente  il
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
  La sesta colonna dell'allegato (b)  riporta  le  risorse  destinate
agli investimenti accertate  nell'esercizio  N-1.  Il  dato  inserito
nella colonna (b) e' un dato presunto in quanto risultato della somma
degli accertamenti di entrate destinate agli investimenti  fino  alla
data di  predisposizione  del  prospetto  e  degli  accertamenti  che
presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di  predisposizione
del prospetto fino al 31 dicembre  dell'esercizio  precedente  N-1  a
quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. 
  La settima colonna dell'allegato (c) riporta le  risorse  destinate
agli investimenti impegnate nell'esercizio N-1 finanziate da  entrate
destinate agli investimenti accertate nello stesso  esercizio  N-1  o
dalla  quota   destinata   agli   investimenti   del   risultato   di
amministrazione. Il dato complessivamente riportato in questa colonna
e'  un  dato  presunto  in  quanto  somma  degli  impegni  effettuati
dall'ente, nell'esercizio N-1, fino alla data di predisposizione  del
prospetto e degli impegni che presumibilmente l'ente ritiene di  fare
dalla data di predisposizione  del  prospetto  fino  al  31  dicembre
dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce  il  bilancio  di
previsione finanziati da entrate accertate nello stesso  esercizio  o
da quote vincolate del risultato di amministrazione. 
  Il dato viene indicato con il segno positivo in quanto  la  formula
della colonna (g) calcola il  totale  delle  risorse  destinate  agli
investimenti  al  31  dicembre  dell'esercizio  N-1  considerando  la
diminuzione determinata dagli impegni indicati nella colonna (c). 
  L'ottava colonna dell'allegato  (d)  indica  il  fondo  pluriennale
vincolato al 31 dicembre N-1 finanziato  da  entrate  destinate  agli
investimenti accertate nell'esercizio o dalla  quota  destinata  agli
investimenti del risultato di amministrazione dell'esercizio N-2.  Il
dato  e'  presunto  in  quanto  risultante  dalla  somma  del   fondo
pluriennale  vincolato   finanziato   da   entrate   destinate   agli
investimenti accertate nell'esercizio o dalla  quota  destinata  agli
investimenti  del   risultato   di   amministrazione   contabilizzate
dall'ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo
pluriennale  vincolato  che   presumibilmente   l'ente   ritiene   di
finanziare dalla data di predisposizione del  prospetto  fino  al  31
dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si  riferisce  il
bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse  destinate  agli
investimenti gia' spese il dato viene inserito con il segno  positivo
(+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della  colonna
(g) che consente di determinare il  totale  delle  risorse  destinate
agli investimenti al 31 dicembre dell'esercizio precedente  a  quello
cui si riferisce il bilancio di previsione. 
  La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni
di residui attivi destinati agli investimenti  o  eliminazione  della
destinazione su quote del risultato di amministrazione effettuate nel
corso dell'esercizio precedente quello cui si riferisce  il  bilancio
di previsione sia delle cancellazioni di residui  passivi  finanziati
da risorse destinate agli investimenti. Trattasi di un dato  presunto
in quanto risultante dalla somma di dati  certi  fino  alla  data  di
predisposizione della tabella e dei dati presunti riferiti a  partire
dalla data di predisposizione  della  tabella  fino  al  31  dicembre
dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce  il  bilancio  di
previsione. 
  Il dato inserito nella colonna e' pertanto il saldo algebrico delle
cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui attivi  inserite
con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui
residui passivi inserite con il segno (-). 
  La decima colonna (f) indica il totale delle risorse destinate agli
investimenti presunte al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1  a
quello cui si riferisce il bilancio di previsione. 
  L'ultima colonna (g) indica le risorse destinate agli  investimenti
presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio  del  bilancio  di
previsione. Considerato che le risorse  destinate  agli  investimenti
sono utilizzabili solo a  seguito  dell'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio precedente, tale colonna e'  valorizzata  solo  se  il
bilancio di previsione e' approvato dopo il rendiconto dell'esercizio
precedente. In tal caso l'allegato a/3 e' compilato  sulla  base  dei
dati del rendiconto approvato. 
  Poiche' le  entrate  destinate  agli  investimenti  possono  essere
oggetto, nel rispetto della disciplina armonizzata, di accantonamenti
l'allegato evidenzia, nelle righe successive, prima il  totale  degli
accantonamenti riguardanti le  risorse  destinate  agli  investimenti
poi,  per  differenza,  il  totale  delle  risorse   destinate   agli
investimenti al netto degli accantonamenti che deve  corrispondere  a
quanto riportato  nel  prospetto  del  risultato  di  amministrazione
presunto riferito  all'esercizio  precedente  N-1  a  quello  cui  si
riferisce il bilancio di previsione N. 
  Anche la rappresentazione delle risorse destinate agli investimenti
al  netto  degli  accantonamenti,  nel  prospetto  del  risultato  di
amministrazione presunto, consente  di  migliorare  il  totale  parte
disponibile E), determinando una maggiore quota  libera  o  un  minor
disavanzo.»; 
    g) il paragrafo 9.11.4 e' sostituito dal seguente; 
      «9.11.4 La nota integrativa riepiloga e  illustra  gli  elenchi
analitici  delle  quote  vincolate,  accantonate  e  destinate   agli
investimenti che compongono il risultato di amministrazione  presunto
di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3: 
        evidenziando  gli  utilizzi  anticipati   delle   quote   del
risultato di amministrazione presunto effettuati nel  rispetto  delle
norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano
un importo negativo della lettera  E  del  prospetto  riguardante  il
risultato di  amministrazione  presunto)  individuano  l'importo  del
risultato  di  amministrazione  presunto  che  possono  applicare  al
bilancio di previsione, nel rispetto dell'art. 1, commi  897  -  900,
della legge n. 145 del 2018; 
        descrivendo con riferimento alle  componenti  piu'  rilevanti
l'utilizzo dei fondi  e  delle  entrate  vincolate  e  destinate  del
risultato di  amministrazione  presunto,  previsto  nel  bilancio  di
previsione,  nel  rispetto  dei  vincoli  e  delle  finalita'   degli
accantonamenti. 
  Nella  nota  integrativa  sono  altresi'  riportati   gli   elenchi
analitici dei capitoli di spesa finanziati da un  unico  capitolo  di
entrata vincolata o da un unico capitolo di  entrata  destinata  agli
investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono  stati  aggregati  in
un'unica voce. 
  L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi  previsti  per
gli allegati a/2 e a/3. 
  Tali indicazioni non sono obbligatorie nei casi in cui  l'ente  non
e' tenuto ad allegare gli elenchi analitici.»; 
    h) dopo il paragrafo 12 sono inseriti i seguenti: 
      «13. Il rendiconto della gestione 
  13.1 Definizione 
  Il ciclo di  bilancio  degli  enti  che  adottano  la  contabilita'
finanziaria affiancata dalla contabilita' economico  patrimoniale  si
conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel  quale
e'  data  rappresentazione  contabile   dei   risultati   finanziari,
economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio  cui  il
rendiconto si riferisce. 
  Il rendiconto e' predisposto secondo lo schema di cui  all'allegato
n. 10 al presente decreto, ed e' composto da: 
  a) il conto del bilancio relativo alla  gestione  finanziaria  e  i
relativi riepiloghi; 
  b) il quadro generale riassuntivo; 
  c) la verifica degli equilibri; 
  d) il conto economico; 
  e) lo stato patrimoniale. 
  Al  rendiconto  della  gestione,  oltre  agli   allegati   previsti
dall'art. 11, comma 4: 
    le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano allegano
l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di  riserva  per  spese
impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione
dei motivi per  i  quali  si  e'  proceduto  ai  prelevamenti,  e  il
prospetto relativo alla  gestione  del  perimetro  sanitario  di  cui
all'art. 20, comma 1; 
    gli enti locali allegano: 
  a)  l'elenco  degli  indirizzi  internet   di   pubblicazione   del
rendiconto della gestione e del  bilancio  consolidato  deliberati  e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui  si  riferisce
il bilancio di  previsione  nonche'  dei  rendiconti  e  dei  bilanci
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa  parte  e  dei
soggetti considerati nel gruppo «amministrazione pubblica» di cui  al
principio applicato del  bilancio  consolidato  allegato  al  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si
riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della
gestione qualora  non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet
indicati nell'elenco; 
  b) la tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  situazione  di
deficitarieta' strutturale; 
  c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 
  Contestualmente  al  rendiconto,   e'   approvato   il   rendiconto
consolidato,  che  evidenzia  i  risultati  della  gestione   facendo
riferimento anche agli eventuali  organismi  strumentali  secondo  le
modalita' previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
  Nelle regioni il  rendiconto  consolidato  comprende  il  consiglio
regionale. 
  Negli  enti  locali  il   rendiconto   consolidato   comprende   le
Istituzioni di cui all'art. 114 del TUEL. 
  13.2. Il conto del bilancio 
  Il conto del bilancio, nello schema di rendiconto  della  gestione,
di cui all'allegato n. 10  al  presente  decreto,  e'  costituito  da
cinque prospetti di cui due riferiti alla gestione finanziaria  delle
entrate e delle spese e tre ai riepiloghi: 
  1) la gestione delle entrate; 
  2) il riepilogo generale delle entrate; 
  3) la gestione delle spese; 
  4) il rendiconto generale delle spese per missioni; 
  5) il rendiconto generale delle spese per titoli. 
  Il  conto  del  bilancio   e'   strutturato   per   garantire   una
rendicontazione finanziaria, di  competenza  e  di  cassa,  dell'ente
utile anche per le finalita' della finanza pubblica. 
  La  classificazione  omogenea,  per  finalita'  della  spesa,   per
Missioni  e  Programmi  e'  stata  individuata  nel  rispetto   delle
competenze attribuite agli enti dal riparto previsto  dagli  articoli
117 e 118 della Costituzione e prendendo come  riferimento  anche  la
struttura per missioni prevista nel bilancio dello Stato. 
  Le entrate sono rappresentate nel  rispetto  della  classificazione
per Titoli e Tipologie. 
  La rappresentazione della spesa attraverso le Missioni consente  di
assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il
processo  di  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  disponibili  e  di
supportare      la      valutazione      dell'organo      decisionale
dell'amministrazione in relazione alle  diverse  funzioni  attribuite
alla competenza delle amministrazioni. 
  Alcune Missioni trasversali sono da  ricondurre  all'impossibilita'
dell'attribuzione delle risorse alle specifiche finalita'  in  quanto
trattasi di servizi forniti in maniera indivisibile o non ripartibili
secondo parametri adeguati come ad esempio la Missione  1  denominata
Servizi istituzionali, generali e di gestione. 
  Ciascuna Missione dimostra come e' stata  concretamente  effettuata
la  spesa  attraverso  piu'  Programmi  che  rappresentano  aggregati
omogenei di  attivita',  svolte  all'interno  di  ciascun  ente,  per
perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle  Missioni,  ossia
le finalita' istituzionali. 
  La denominazione del  Programma  riflette  le  principali  aree  di
intervento della Missione di riferimento e all'interno dei  Programmi
la spesa e' articolata  secondo  la  natura  economica  della  spesa,
attraverso i macroaggregati che si raggruppano in Titoli. 
  13.2.1 La gestione delle entrate 
  Il  prospetto  relativo  alla  gestione   delle   entrate   indica,
preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza: 
  a) il fondo pluriennale  vincolato  per  spese  correnti  che  deve
corrispondere al  fondo  pluriennale  vincolato  per  spese  correnti
risultante  dal  conto  del  bilancio,  parte  spese,  dell'esercizio
precedente; 
  b) il fondo pluriennale vincolato per spese in conto  capitale  che
deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese in  conto
capitale  risultante   dal   conto   del   bilancio,   parte   spese,
dell'esercizio precedente; 
  c)  l'utilizzo  definitivo  dell'avanzo  di  amministrazione.   Per
«Utilizzo avanzo di amministrazione» si intende l'avanzo applicato al
bilancio.  Corrisponde  allo  stanziamento  definitivo   della   voce
«Utilizzo avanzo  di  amministrazione»  del  bilancio  di  previsione
dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 
  d)  la  quota  di  utilizzo  dell'avanzo   costituita   dal   Fondo
anticipazioni di liquidita'. 
  Gli enti che hanno attivato  il  fondo  pluriennale  vincolato  per
incremento di attivita'  finanziarie,  inseriscono  tale  voce,  dopo
quella di cui alla lettera b). 
  Il prospetto rendiconta  successivamente  per  ogni  titolo  e  con
specifico riferimento a ciascuna tipologia: 
  l'ammontare dei residui attivi all'inizio dell'esercizio (RS); 
  le previsioni definitive di competenza (CP); 
  le previsioni definitive di cassa (CS); 
  le riscossioni in conto residui (RR); 
  le riscossioni in conto competenza (RC); 
  le riscossioni totali  (TR)  che  corrispondono  alla  somma  delle
riscossioni in conto residui (RR) e in conto competenza (RC); 
  i residui riaccertati (R),  comprensivi  dell'importo  dei  crediti
definitivamente cancellati, di quelli di dubbia e difficile  esazione
stralciati dal bilancio secondo le modalita' previste  dal  paragrafo
9.2 del principio applicato della contabilita'  finanziaria  e  delle
rettifiche dei residui attivi, sia  di  segno  positivo  in  caso  di
aumento sia di segno negativo in caso di riduzione; 
  gli accertamenti gia' imputati contabilmente all'esercizio  cui  il
rendiconto si riferisce (A) indicati al netto  dei  crediti  che,  in
occasione del riaccertamento  ordinario  dei  residui  effettuato  ai
sensi dell'art. 3,  comma  4  del  presente  decreto,  risultano  non
esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano
esigibili; 
  le maggiori o  minori  entrate  di  cassa  che  corrispondono  alla
differenza tra il totale  delle  riscossioni  (TR)  e  le  previsioni
definitive di cassa (CS). Le maggiori riscossioni sono  indicate  con
il segno «+», le minori riscossioni sono indicate con il segno «-»; 
  le maggiori o minori entrate di competenza che  corrispondono  alla
differenza tra gli accertamenti (A) e  le  previsioni  definitive  di
competenza (CP). Le maggiori entrate accertate sono indicate  con  il
segno «+», le minori entrate accertate sono  indicate  con  il  segno
«-»; 
  i residui  attivi  provenienti  da  esercizi  precedenti  (EP)  che
corrispondono  alla  differenza  tra  i  residui  attivi   all'inizio
dell'esercizio (RS) al netto delle  riscossioni  in  c/residui  (RR),
incrementati o ridotti dei residui riaccertati (R); 
  i residui attivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC)  che
corrispondono agli accertamenti (A) al  netto  delle  riscossioni  in
c/competenza (RC); 
  il totale dei residui attivi da riportare all'esercizio  successivo
(TR) che corrispondono ai residui attivi provenienti  dagli  esercizi
precedenti (EP) sommati ai residui attivi provenienti  dall'esercizio
di competenza (EC). 
  Il prospetto si conclude con la rendicontazione del  totale  titoli
delle entrate e del totale  generale  delle  entrate  con  lo  stesso
specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie. 
  Il totale generale delle  entrate  in  conto  competenza  comprende
anche il fondo pluriennale vincolato per  spese  correnti,  il  fondo
pluriennale  vincolato  in  conto  capitale,  il  fondo   pluriennale
vincolato per incremento di  attivita'  finanziarie  se  attivato,  e
l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione. 
  13.2.2 Il riepilogo generale delle entrate 
  Il prospetto relativo al riepilogo generale delle  entrate  risulta
strutturato come il prospetto relativo alla gestione  delle  entrate,
comprese  le  specifiche  evidenziate  per  ogni  tipologia,  ma  con
riferimento ai soli totali dei titoli. 
  Il prospetto si conclude con la rendicontazione del  totale  titoli
delle entrate e del totale  generale  delle  entrate  con  lo  stesso
specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie. 
  Il totale generale delle  entrate  in  conto  competenza  comprende
anche il fondo pluriennale vincolato per  spese  correnti,  il  fondo
pluriennale  vincolato  in  conto  capitale,  il  fondo   pluriennale
vincolato per incremento di  attivita'  finanziarie  se  attivato,  e
l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione. 
  13.2.3 La gestione delle spese 
  Il  prospetto   relativo   alla   gestione   delle   spese   indica
preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza: 
  a) il disavanzo di amministrazione che, le regioni  e  le  province
autonome, valorizzano al netto  del  disavanzo  derivante  da  debito
autorizzato e  non  contratto.  Corrisponde  all'importo  della  voce
«Disavanzo di  amministrazione»  dello  stanziamento  definitivo  del
bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 
  b) il disavanzo derivante da debito autorizzato  e  non  contratto.
Trattasi di una voce di esclusiva competenza delle  regioni  e  delle
province  autonome.  Corrisponde   all'importo   della   lettera   F)
dell'allegato concernente il prospetto dimostrativo del risultato  di
amministrazione. 
  Il  prospetto  relativo  alla  gestione  delle   spese   rendiconta
successivamente, per ogni missione e  con  specifico  riferimento  ad
ogni programma: 
  l'ammontare dei residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS); 
  le previsioni definitive di competenza (CP); 
  le previsioni definitive di cassa (CS); 
  i pagamenti in conto residui (PR); 
  i pagamenti in conto competenza (PC); 
  il totale dei pagamenti  (TP)  che  corrispondono  alla  somma  dei
pagamenti in conto residui (PR) e in conto competenza (PC); 
  i residui complessivamente riaccertati  (R),  di  importo  pari  ai
debiti degli esercizi precedenti definitivamente cancellati nel corso
dell'esercizio, e delle  riduzioni  dei  residui  passivi.  Non  puo'
essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non
nei casi espressamente consentiti dal  paragrafo  9.1  del  Principio
contabile applicato della contabilita' finanziaria. Le rettifiche  in
riduzione sono indicate con il segno «-»; 
  gli  impegni  gia'  imputati  contabilmente  all'esercizio  cui  il
rendiconto si riferisce (I), indicati al netto  dei  debiti  che,  in
occasione del riaccertamento  ordinario  dei  residui  effettuato  ai
sensi dell'art. 3, comma 4, risultano non esigibili e reimputati agli
esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili; 
  il fondo pluriennale vincolato (FPV) che corrisponde  agli  impegni
imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale
vincolato; 
  le economie di competenza (ECP) che corrispondono  alle  previsioni
definitive di competenza (CP) al netto degli impegni (I) e del  fondo
pluriennale vincolato (FPV); 
  i residui passivi  provenienti  da  esercizi  precedenti  (EP)  che
corrispondono  alla  differenza  tra  i  residui  passivi  all'inizio
dell'esercizio (RS) al netto dei pagamenti c/residui (PR) ridotti dei
residui riaccertati (R); 
  i residui passivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC) che
corrispondono agli impegni (I) al netto dei pagamenti in c/competenza
(PC); 
  il totale dei residui passivi da riportare all'esercizio successivo
(TR) che corrispondono ai residui passivi provenienti dagli  esercizi
precedenti (EP) sommati ai residui passivi provenienti dall'esercizio
di competenza (EC). 
  Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni
delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico
riferimento sopra richiamato per i programmi. 
  Il totale generale delle spese in conto competenza comprende  anche
il disavanzo di amministrazione e, solo per le regioni e le  province
autonome,  il  disavanzo  derivante  da  debito  autorizzato  e   non
contratto. 
  13.2.4 Il rendiconto generale delle spese per missioni 
  Il  prospetto  relativo  al  riepilogo  generale  delle  spese  per
missioni risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione
delle spese, comprese le specifiche evidenziate per  ogni  programma,
ma con riferimento ai soli totali delle missioni. 
  Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni
delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico
riferimento sopra richiamato per i programmi. 
  Il totale generale delle spese in conto competenza comprende  anche
il disavanzo di amministrazione e solo per le regioni e  le  province
autonome  il  disavanzo  derivante  da  debito  autorizzato   e   non
contratto. 
  13.2.5 Il rendiconto generale delle spese per titoli 
  Il prospetto relativo al riepilogo generale delle spese per  titoli
risulta strutturato come il prospetto relativo  alla  gestione  delle
spese, comprese le specifiche evidenziate per ogni programma, ma  con
riferimento ai soli totali dei titoli. 
  Il prospetto si conclude con la rendicontazione del  totale  titoli
delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico
riferimento sopra richiamato per i programmi. 
  Il totale generale delle spese in conto competenza comprende  anche
il disavanzo di amministrazione e solo per le regioni e  le  province
autonome  il  disavanzo  derivante  da  debito  autorizzato   e   non
contratto. 
  13.3 Il quadro generale riassuntivo 
  Il quadro generale riassuntivo fornisce  una  visione  sintetica  e
globale  della  gestione  finanziaria  nel  corso  dell'esercizio  di
riferimento e dei relativi risultati, in termini di competenza  e  di
cassa, attraverso il confronto tra le risorse finanziarie disponibili
nel corso  dell'esercizio  e  i  relativi  utilizzi,  e  consente  di
verificare, a consuntivo, la realizzazione degli  equilibri  previsti
nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione. 
  Gli importi di tutte le voci del quadro generale riassuntivo devono
coincidere  con  quelli  delle  corrispondenti  voci  del  conto  del
bilancio, salvo la voce «Disavanzo derivante da debito autorizzato  e
non contratto ripianato con accensione di prestiti» che  indica  solo
la  quota  del  disavanzo  da  debito  autorizzato  e  non  contratto
ripianata  nel  corso  dell'esercizio  attraverso  l'accensione   dei
prestiti. 
  La voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» rappresenta  la  quota
del risultato di amministrazione che e' stata applicata al bilancio e
deve indicare l'importo  dello  stanziamento  definitivo  della  voce
«Utilizzo avanzo  di  amministrazione»  del  bilancio  di  previsione
dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. 
  Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se  di
importo pari a 0. 
  Le risorse finanziarie disponibili nel  corso  dell'esercizio  sono
rappresentate nella sezione entrate del prospetto, e sono costituite,
in  termini   di   competenza,   dall'ammontare   complessivo   degli
accertamenti di competenza dell'esercizio  classificati  per  titoli,
incrementate dall'importo degli stanziamenti definitivi del risultato
di amministrazione applicato al  bilancio  e  del  fondo  pluriennale
vincolato di entrata e,  con  riferimento  alla  gestione  di  cassa,
dall'ammontare  complessivo  delle   entrate   riscosse   nel   corso
dell'esercizio classificate per titoli,  incrementate  dal  fondo  di
cassa di inizio anno. 
  In particolare, la sezione delle entrate evidenzia  in  termini  di
competenza e di cassa: 
  a) l'ammontare  delle  entrate  finali  dell'esercizio,  costituito
dalla somma dei primi cinque titoli, 
  b) il totale delle entrate dell'esercizio, costituito  dalla  somma
di tutti i titoli delle entrate, 
  c) l'ammontare delle  risorse  complessive  disponibili  nel  corso
dell'esercizio, rappresentato dalla voce  «totale  complessivo  delle
entrate». In termini di  competenza,  il  «totale  complessivo  delle
entrate» e' pari alla somma del totale degli accertamenti di cui alla
lettera b) con l'importo  delle  previsioni  definitive  iscritte  in
bilancio  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  iniziale  e
l'utilizzo del risultato di amministrazione. In termini di cassa,  il
«totale  complessivo  delle  entrate»  e'  pari  alla   somma   delle
riscossioni dell'esercizio con il fondo di cassa iniziale. 
  L'utilizzo delle risorse finanziarie nel  corso  dell'esercizio  e'
rappresentato  nella  sezione  delle  spese  del  prospetto,  ed   e'
costituito, in  termini  di  competenza,  dall'ammontare  complessivo
degli impegni di competenza dell'esercizio  classificati  per  titoli
incrementati del fondo pluriennale vincolato iscritto  in  spesa  (la
sommatoria degli stanziamenti definitivi delle voci relative al fondo
pluriennale vincolato del bilancio di previsione  dell'esercizio  cui
il rendiconto si  riferisce)  e,  in  presenza  di  un  disavanzo  di
amministrazione alla fine dell'esercizio  precedente,  delle  risorse
destinate al ripiano della quota di disavanzo  iscritto  nella  spesa
del bilancio (stanziamenti definitivi). Con riferimento al  Disavanzo
da debito autorizzato e non  contratto,  le  regioni  e  le  province
autonome indicano solo la quota ripianata attraverso l'accensione dei
prestiti. 
  Per quanto riguarda la gestione di cassa, l'utilizzo delle  risorse
finanziarie nel corso  dell'esercizio  e'  costituito  dall'ammontare
complessivo delle spese pagate nel corso dell'esercizio. 
  La sezione delle spese evidenzia, in termini  di  competenza  e  di
cassa: 
  a) l'ammontare delle spese finali dell'esercizio, costituito  dalla
somma dei primi tre titoli; 
  b) il totale delle spese dell'esercizio, costituito dalla somma  di
tutti i titoli delle spese; 
  c) l'ammontare  delle  risorse  complessive  utilizzate  nel  corso
dell'esercizio,  costituito  dalla  voce  «totale  complessivo  delle
spese». In termini di competenza, il «totale complessivo delle spese»
e' pari alla somma del totale di cui alla lettera b) con  l'ammontare
delle risorse destinate al  ripiano  della  quota  del  disavanzo  di
amministrazione iscritto come prima voce della spesa del  bilancio  e
della quota del disavanzo da debito autorizzato e non  contratto  che
le  regioni  e  le  province  autonome  hanno  ripianato  nel   corso
dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.  In  termini  di
cassa, il «totale complessivo delle spese» e'  pari  alla  somma  del
totale dei pagamenti dell'esercizio. 
  La differenza tra l'ammontare delle risorse complessive disponibili
nel  corso  dell'esercizio  e  quello   delle   risorse   complessive
utilizzate nel  corso  dell'esercizio  rappresenta  il  risultato  di
competenza dell'esercizio (avanzo o disavanzo di competenza). In caso
di risultato negativo, le regioni e  le  province  autonome  indicano
nella sezione  delle  entrate  l'eventuale  quota  del  disavanzo  di
competenza  determinata  dal  debito  autorizzato  e  non   contratto
formatosi nell'esercizio. 
  Il Quadro generale riassuntivo dedica due  appositi  riquadri  alla
determinazione  rispettivamente  dell'equilibrio   del   bilancio   e
dell'equilibrio complessivo: 
    1) l'equilibrio di bilancio e' calcolato al fine di tenere  conto
degli  effetti  sulla  gestione   di   competenza   derivanti   dalla
destinazione delle risorse acquisite in  bilancio  alla  costituzione
degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili  e
al rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti  dall'art.
42, comma 5, al presente decreto e dall'art.  187,  comma  3-ter,  al
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  L'equilibrio di bilancio e' pari al risultato di competenza (avanzo
di competenza con il segno +, o il disavanzo  di  competenza  con  il
segno  -)  al  netto   delle   risorse   accantonate   nel   bilancio
dell'esercizio  cui  il   rendiconto   si   riferisce   (stanziamenti
definitivi al netto del fondo di anticipazione  di  liquidita',  gia'
considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse  vincolate
non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui  il
rendiconto si riferisce. 
  La voce «Risorse accantonate stanziate nel bilancio  dell'esercizio
N» corrisponde al  totale  della  colonna  c)  dell'allegato  a/1  al
rendiconto concernente «Elenco analitico  delle  risorse  accantonate
nel risultato di amministrazione» al netto  dell'importo  riguardante
il fondo anticipazione di liquidita' (gia' considerato nel  risultato
di competenza); 
  La voce «Risorse vincolate nel  bilancio»  corrisponde  all'importo
della prima colonna della riga n)  dell'allegato  a/2  al  rendiconto
concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate  nel  risultato
di amministrazione». Il fondo crediti di dubbia esigibilita' concorre
all'equilibrio di bilancio  secondo  le  modalita'  previste  per  la
compilazione dell'allegato  a/1  al  rendiconto  concernente  «Elenco
analitico   delle    risorse    accantonate    nel    risultato    di
amministrazione».; 
    2) l'equilibrio complessivo e' calcolato per tenere  conto  anche
degli  effetti  derivanti  dalle  variazioni   degli   accantonamenti
effettuate  in  sede  di  rendiconto  in  attuazione   dei   principi
contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a  seguito  di
eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto
si riferisce o successivamente ai termini previsti per le  variazioni
di bilancio. 
  L'equilibrio  complessivo  e'  pari  alla   somma   algebrica   tra
l'equilibrio di bilancio (lettera d) del primo riquadro) e  il  saldo
algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di
rendiconto. 
  La  voce  «Variazione  accantonamenti   effettuata   in   sede   di
rendiconto» e' pari al totale della colonna d) dell'allegato  a/1  al
rendiconto concernente «Elenco analitico  delle  risorse  accantonate
nel risultato di amministrazione», al netto dell'importo  riguardante
il fondo anticipazione di liquidita' (gia' considerato nel  risultato
di competenza). 
  13.4 La verifica degli equilibri 
  Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare,  a
consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti  nei  prospetti
degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli: 
    Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di  competenza
di parte corrente,  equilibrio  di  bilancio  di  parte  corrente  ed
equilibrio complessivo di parte corrente. 
  Il risultato di competenza di parte corrente e'  determinato  dalla
differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a)  e  quelle  di
cui alla lettera b): 
  a)  gli  impegni  riguardanti  le  spese  correnti,  le  spese  per
trasferimenti in c/capitale e le quote  di  capitale  delle  rate  di
ammortamento dei mutui e degli  altri  prestiti  (dando  evidenza  ai
rimborsi anticipati), incrementati  dell'importo  degli  stanziamenti
definitivi di bilancio relativi al  fondo  pluriennale  vincolato  di
spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa  per
gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo  e
al fondo anticipazioni  di  liquidita'.  Le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  considerano  anche  il  saldo,  se
negativo, tra le attivita' finanziarie - equilibrio complessivo  (tra
gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3  escluse  le
alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di
capitale, al netto di eventuali  vincoli  e  accantonamenti  relativi
alle partite finanziarie); 
  b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti  (i  primi  tre
titoli  dell'entrata),  i  contributi  destinati  al   rimborso   dei
prestiti,  le  entrate   in   c/capitale   destinate   all'estinzione
anticipata di prestiti e le entrate di  parte  capitale  destinate  a
spese correnti in base a  specifiche  disposizioni  di  legge  o  dei
principi  contabili,  incrementati  dagli   stanziamenti   definitivi
relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in
entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. 
  Il prospetto degli equilibri degli enti locali  distingue  le  voci
che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili. 
  Al fine  di  tenere  conto  anche  degli  effetti  derivanti  dalla
destinazione delle risorse acquisite in  bilancio  alla  costituzione
degli accantonamenti di parte corrente previsti  dalle  leggi  e  dai
principi  contabili  e  al  rispetto   dei   vincoli   specifici   di
destinazione  di  parte  corrente  il   prospetto   determina   anche
l'equilibrio di bilancio di  parte  corrente  pari  al  risultato  di
competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte  corrente
con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il
segno -) al netto delle risorse di  parte  corrente  accantonate  nel
bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce  (stanziamenti
definitivi) e delle risorse vincolate di parte  corrente  non  ancora
impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il  rendiconto
si riferisce. 
  Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di  parte  corrente
che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni  degli
accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto  in
attuazione dei principi contabili, nel rispetto del  principio  della
prudenza  e  a  seguito  di  eventi  verificatosi  dopo  la  chiusura
dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce  o  successivamente  ai
termini  previsti  per  le  variazioni  di   bilancio.   L'equilibrio
complessivo di parte  corrente  e'  pari  alla  somma  algebrica  tra
l'equilibrio di bilancio di parte  corrente  e  la  variazione  degli
accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto. 
    Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di  competenza  in
c/capitale,  equilibrio  di  bilancio  in  c/capitale  ed  equilibrio
complessivo in c/capitale. 
  Il risultato di  competenza  in  c/capitale  e'  determinato  dalla
differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b): 
  a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al  netto  dei
trasferimenti  in  c/capitale)  e  le  spese  per   acquisizioni   di
partecipazioni  e  conferimenti  di   capitale   incrementate   dagli
stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo  pluriennale
vincolato di spesa in c/capitale  (al  netto  del  fondo  pluriennale
vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il  fondo  pluriennale
vincolato per le acquisizioni di  partecipazioni  e  conferimenti  di
capitale. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
considerano anche il disavanzo derivante da debito autorizzato e  non
contratto ripianato con accensione di prestiti; 
  b) gli accertamenti riguardanti le entrate in  conto  capitale  (al
netto dei trasferimenti in c/capitale, dei  contributi  destinati  al
rimborso  dei  prestiti,  delle  entrate  in   c/capitale   destinate
all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di  parte
capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di  legge),  le  alienazioni  di  partecipazioni  e  conferimenti  di
capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di  quelle  destinate
all'estinzione   anticipata   di   prestiti),   incrementati    dagli
stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo  pluriennale
vincolato  in  c/capitale  di  entrata,  l'utilizzo  dell'avanzo   di
competenza in c/capitale. Le regioni e le Province autonome di Trento
e di  Bolzano  considerano  anche  il  saldo,  se  positivo,  tra  le
attivita' finanziarie - equilibrio complessivo (tra gli  accertamenti
del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni  e  le
acquisizioni di partecipazioni e dei  conferimenti  di  capitale,  al
netto di eventuali vincoli e  accantonamenti  relativi  alle  partite
finanziarie). 
  Al fine  di  tenere  conto  anche  degli  effetti  derivanti  dalla
destinazione delle risorse acquisite in  bilancio  alla  costituzione
degli  accantonamenti  in  c/capitale  previsti  dalle  leggi  e  dai
principi  contabili  e  al  rispetto   dei   vincoli   specifici   di
destinazione in c/capitale il  prospetto  determina  l'equilibrio  di
bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in  c/capitale
(avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di
competenza in c/capitale con il segno -) al netto  delle  risorse  in
c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il  rendiconto
si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse  vincolate  in
c/capitale  non  ancora  impegnate  alla   data   del   31   dicembre
dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. 
  Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale
che tiene  conto  degli  effetti  derivanti  dalle  variazioni  degli
accantonamenti in c/capitale effettuati  in  sede  di  rendiconto  in
attuazione dei principi contabili, nel rispetto del  principio  della
prudenza  e  a  seguito  di  eventi  verificatosi  dopo  la  chiusura
dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce  o  successivamente  ai
termini  previsti  per  le  variazioni  di   bilancio.   L'equilibrio
complessivo  in  c/capitale  e'  pari  alla   somma   algebrica   tra
l'equilibrio  di  bilancio  in  c/capitale  e  la  variazione   degli
accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto. 
  Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto  che,  ai  sensi
dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall'art. 1, comma 937, della legge n.  145  del  2018,
costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini
degli equilibri. 
    l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza,
tra gli accertamenti e  gli  impegni  riguardanti  le  operazioni  di
acquisto/alienazione    di     titoli     obbligazionari     e     di
concessione/riscossione   crediti,   ridotto    dell'importo    delle
previsioni  di  bilancio  definitive  di  spesa  per  incremento   di
attivita'  finanziaria  destinato  a  confluire  nel   risultato   di
amministrazione come quota vincolata. 
  Anche per il saldo tra le partite  finanziarie  e'  determinato  il
risultato di competenza,  l'equilibrio  di  bilancio  e  l'equilibrio
complessivo. 
  Nel caso  di  concessioni  di  crediti  o  altri  incrementi  delle
attivita' finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di
attivita' finanziarie esigibili  nel  medesimo  esercizio,  il  saldo
negativo,  riferito  all'equilibrio  complessivo,  e'  finanziato  da
risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo  delle  attivita'
finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, e' destinato
al  rimborso  anticipato  dei  prestiti  e  al  finanziamento   degli
investimenti. 
  Il prospetto  degli  equilibri  delle  regioni  dedica  un'apposita
sezione alle partite finanziarie. 
  Infine il prospetto determina  il  Saldo  corrente  ai  fini  della
copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto  dei  principi
contabili. 
  13.5 Lo stato patrimoniale 
  Lo stato patrimoniale e' il  documento  contabile  di  sintesi  del
sistema di scritture economiche  patrimoniali  che  affianca  a  fini
conoscitivi la  contabilita'  finanziaria,  attraverso  il  quale  e'
rappresentata la composizione qualitativa e quantitiva del patrimonio
dell'ente, inteso  come  complesso  coordinato  di  beni  e  rapporti
giuridici attivi e  passivi  valutati  nell'ipotesi  che  l'ente  sia
destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento). 
  Lo schema di stato patrimoniale e' a sezioni contrapposte (Attivo e
Passivo) e s'ispira, pur con alcuni adattamenti, allo schema previsto
nel codice civile. 
  Le voci dello stato patrimoniale sono raggruppate in: 
  macroclassi, contraddistinte da lettere alfabetiche maiuscole; 
  classi, identificate da numeri romani; 
  voci, contraddistinte da numeri arabi; 
  articolazioni  di  sottovoci  «di  cui»,  identificate  da  lettere
alfabetiche minuscole. 
  L'attivo patrimoniale rappresenta i «beni e  i  rapporti  giuridici
attivi» dell'ente e si articola nelle seguenti macroclassi: 
  A) Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione; 
  B) Immobilizzazioni; 
  C) Attivo circolante; 
  D) Ratei e risconti. 
  La classificazione fondamentale dell'attivo  patrimoniale  riguarda
la distinzione tra le Immobilizzazioni  e  l'Attivo  circolante,  che
consente  di  individuare  gli  elementi  attivi  che  compongono  il
patrimonio  in  relazione  al  criterio  finanziario  del  grado   di
liquidita', secondo  cui  le  attivita'  con  durata  di  utilizzo  o
scadenza di realizzo superiori all'esercizio  sono  inserite  tra  le
immobilizzazioni e quelli liquidabili entro il  termine  di  un  anno
sono considerate di tipo corrente. 
  Il passivo patrimoniale e' classificato nelle seguenti macroclassi,
che consentono  di  individuare  la  natura  degli  elementi  che  lo
compongono: 
  A) Patrimonio netto; 
  B) Fondi per rischi e oneri; 
  C) Trattamento di fine rapporto; 
  D) Debiti; 
  E) Ratei, risconti e contributi agli investimenti. 
  Il  quadro  informativo  fornito  dallo   Stato   patrimoniale   e'
arricchito dai  conti  d'ordine  che,  suddivisi  nella  tradizionale
distinzione riguardante i rischi, gli impegni  e  i  beni  di  terzi,
registrano  gli  accadimenti  che  potrebbero  produrre  effetti  sul
patrimonio dell'ente negli esercizi successivi. 
  Infine, e' da ricordare che lo stato patrimoniale,  cosi'  come  il
conto  economico,  offre  la  possibilita'  di  acquisire   ulteriori
informazioni, attraverso la determinazione di margini  e  indicatori,
sui valori contenuti in tali documenti. 
  13.6 Il conto economico 
  Il conto economico e' il documento contabile di sintesi del sistema
di scritture economiche patrimoniali attraverso il quale e' possibile
confrontare il valore della  ricchezza  consumata  con  quello  della
ricchezza prodotta ed acquisita nel corso della gestione, al fine  di
determinare il risultato economico dell'esercizio, cioe' l'incremento
o la riduzione del patrimonio netto dell'ente. 
  Al  termine  dell'esercizio  il  conto  economico  evidenzia,  come
differenza  tra  i  ricavi  e  i  proventi  di  competenza  economica
dell'esercizio e i costi e gli  oneri  di  competenza  economica  del
medesimo  esercizio,  il  risultato  economico,   che   puo'   essere
costituito da un avanzo  economico,  un  disavanzo  economico  o  dal
pareggio economico. 
  Al  riguardo  e'  fondamentale  sottolineare   che   le   pubbliche
amministrazioni non perseguono l'obiettivo di un risultato  economico
positivo ma l'equilibrio tra componenti positive e negative nel medio
periodo. Infatti, in  quanto  determinato  anche  dalla  potesta'  di
imposizione  tributaria  o  da  trasferimenti  da  altri  livelli  di
governo, il risultato economico delle pubbliche amministrazioni e' un
indicatore della capacita' di mantenere nel tempo un  equilibrio  tra
componenti economiche positive e  negative  nel  perseguimento  delle
proprie finalita' istituzionali, e non della  capacita'  di  produrre
ricchezza attraverso la propria gestione. 
  In particolare, la valutazione della performance  economica  di  un
ente deve essere effettuata in termini di equita' intergenerazionale,
che richiede ai contribuenti di ogni  generazione  di  non  consumare
piu' risorse di quante ne hanno  fornite,  in  modo  da  lasciare  il
patrimonio pubblico, integro nel suo valore, alle generazioni future.
A tal fine, e' necessario che il conto economico evidenzi non solo  i
costi/oneri relativi al consumo dei beni a fecondita' semplice e  dei
servizi, cioe' delle risorse impiegate per garantire il funzionamento
dell'ente, ma anche le potenzialita' di servizio cedute  dai  beni  a
lento rigiro, di cui deve essere garantito il reintegro. 
  Nel caso di disavanzo economico o di deficit patrimoniale, la legge
non disciplina le modalita' di ripiano. Le iniziative necessarie  per
riequilibrare  la  situazione  economica  e  patrimoniale  dell'ente,
devono essere assunte tempestivamente dal Consiglio e  dalla  Giunta,
sulla base di una attenta  valutazione  delle  cause  di  tale  grave
criticita', verificando se le azioni  previste  per  il  rientro  dal
disavanzo  finanziario,   se   in   essere,   consentono   anche   il
conseguimento  dell'equilibrio  economico  e,  in  caso  di   deficit
patrimoniale, la formazione di  risultati  economici,  in  grado,  in
tempi ragionevoli, di garantirne il ripiano. 
  Attraverso  la  forma  «scalare»,  che  rappresenta  i   componenti
economici attivi e passivi della gestione raggruppati secondo la loro
natura, cioe'  secondo  la  causa  che  li  ha  provocati,  il  conto
economico  consente  di  conoscere  la  gestione  nel  suo  divenire,
approfondendo  le  ragioni  economiche  che  hanno   determinato   la
variazione del patrimonio netto dell'ente. 
  In particolare, lo schema del conto economico consente  di  seguire
la formazione del risultato economico dell'esercizio  attraverso  una
stratificazione  dei  ricavi/proventi  e  dei   costi/oneri,   e   la
determinazione  dei  seguenti  risultati  intermedi  che,  mantenendo
intatta la visione unitaria della gestione, permettono di valutare il
contributo fornito dalle diverse aree gestionali: 
  risultato della gestione; 
  risultato della gestione finanziaria; 
  il saldo delle rettifiche di valore delle attivita' finanziarie; 
  il risultato della gestione straordinaria. 
  Il risultato della gestione rappresenta quella parte del  risultato
economico generata dall'attivita' tipica dell'ente che, se  positiva,
evidenzia la capacita' di produrre e  acquisire  risorse  sufficienti
per svolgere la propria funzione e per effettuare nuovi investimenti,
o per finanziare eventuali saldi  negativi  dell'area  finanziaria  o
straordinaria. 
  Invece,  un  risultato  della  gestione  negativo   evidenzia   uno
squilibrio economico che non puo' protrarsi nel tempo, determinato da
una gestione che consuma piu' risorse di quelle disponibili. 
  13.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 
  Nello schema di rendiconto di gestione l'allegato a)  Risultato  di
amministrazione  ha  la  finalita'  di  dimostrare  il  risultato  di
amministrazione alla fine dell'esercizio e la sua composizione. 
  L'art. 42 del presente decreto e gli articoli 186 e 187 del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto del 2011, dettano la disciplina  del
risultato di amministrazione, integrata dal punto 9.2  del  principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria. 
  Il  risultato  di  amministrazione  alla  fine  dell'esercizio   e'
costituito dal  fondo  di  cassa  maggiorato  dei  residui  attivi  e
diminuito  dei  residui  passivi,  al  netto  del  fondo  pluriennale
vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale. Gli  enti
che  hanno  attivato  anche  il  fondo  pluriennale   vincolato   per
incremento di attivita' finanziarie inseriscono nel  prospetto  anche
tale voce. 
  Il prospetto  si  presenta  suddiviso  in  due  sezioni,  la  prima
riguarda l'ammontare  del  risultato  di  amministrazione  mentre  la
seconda la sua composizione. 
  Poiche' il risultato di amministrazione finale e' definito come  un
saldo algebrico, si sottolinea la necessita' di determinare le  poste
che lo compongono nel rispetto della disciplina armonizzata: fondo di
cassa, residui attivi, residui passivi e fondo pluriennale vincolato. 
  In  attuazione  dell'art.  42  del  presente  decreto,  cosi'  come
dell'art. 186 del TUEL, per i quali il risultato  di  amministrazione
«... non comprende le risorse accertate che  hanno  finanziato  spese
impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal
fondo pluriennale  vincolato  determinato  in  spesa  del  conto  del
bilancio ...», il fondo pluriennale vincolato e' una posta che riduce
il risultato di amministrazione finale  (identificata  dalla  lettera
A), concorrendo  con  il  segno  (-)  alla  somma  algebrica  che  lo
determina. 
  Il primo comma dell'art. 42 citato, come anche l'art. 187 del TUEL,
precisano che il risultato di amministrazione e'  distinto  in  fondi
liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e  fondi
vincolati per poi affermare che: «... Nel caso in  cui  il  risultato
dei amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere
le quote  vincolate,  destinate  ed  accantonate,  la  differenza  e'
iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di  previsione,
prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare ...». Pertanto,
nella seconda sezione del prospetto, il risultato di  amministrazione
e' articolato nelle diverse quote che lo compongono e la quota libera
(identificata dalla lettera E) e'  determinata  come  differenza,  se
positiva, tra l'importo del risultato di amministrazione (lettera  A)
e le quote accantonate (lettera B), vincolate (lettera C) e destinate
agli investimenti (lettera D). 
  L'utilizzo della quota libera del risultato di  amministrazione  e'
disciplinato dal comma 6 dell'art. 42 del presente decreto, dal comma
2 dell'art. 187 del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio  contabile
applicato concernente la contabilita' finanziaria, il  quale  precisa
«che la quota libera del risultato  di  amministrazione  puo'  essere
utilizzata con il bilancio  di  previsione  o  con  provvedimento  di
variazione  di  bilancio,  solo  a  seguito   dell'approvazione   del
rendiconto, per  le  finalita'  di  seguito  indicate  in  ordine  di
priorita'  ...».  Pertanto,  la  quota  libera   del   risultato   di
amministrazione e' utilizzata nel rispetto di tali priorita'. 
  Se la lettera E) e' negativa, l'importo deve essere iscritto  nella
parte spesa del bilancio di previsione in  corso  di  gestione,  come
disavanzo da recuperare. 
  In caso di lettera E) negativa, le regioni indicano  nella  lettera
F)  del  prospetto  l'eventuale  quota  del   disavanzo   da   debito
autorizzato e non contratto, e nel bilancio  iscrivono  distintamente
il disavanzo di amministrazione da  ripianare  (lettera  E  al  netto
della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto (lettera F). 
  L'importo del disavanzo da debito autorizzato e  non  contratto  di
cui alla lettera F) corrisponde al totale dell'elenco  degli  impegni
per spese di investimento che lo hanno determinato,  descritto  nella
Relazione sulla gestione. 
  Come la corretta  determinazione  delle  poste  algebriche  che  lo
individuano e' la condizione necessaria per rendere certo e veritiero
il risultato di amministrazione (lettera A), la  precisa  definizione
delle quote che lo compongono, individuate nel rispetto del  presente
decreto, e' la condizione necessaria per definire l'ammontare certo e
veritiero  dell'avanzo  libero  di  parte  corrente  applicabile   al
bilancio o dell'eventuale disavanzo di amministrazione  da  ripianare
(lettera E). 
  Gli allegati a/1,  a/2  e  a/3  al  rendiconto  riportano  l'elenco
analitico delle quote del risultato di  amministrazione  accantonate,
vincolate e destinate agli investimenti e consentono di analizzarne e
verificarne la corretta determinazione. 
  13.7.1 Allegato a/1 - Elenco analitico  delle  risorse  accantonate
nel risultato di amministrazione 
  Le quote accantonate del risultato  di  amministrazione  alla  fine
dell'esercizio cui il rendiconto  si  riferisce  sono  analiticamente
rappresentate nell'allegato a/1 al rendiconto che, con riferimento al
fondo  anticipazione  di  liquidita',  al  fondo   perdite   societa'
partecipate di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  n.  175  del
2016 e dall'art. 1, commi 550 - 552,  della  legge  n.  147/2013,  al
fondo contenzioso, al fondo crediti di dubbia e  difficile  esazione,
agli accantonamenti effettuati dalle regioni per i residui perenti, e
agli altri accantonamenti, indica,  rispettivamente,  nelle  seguenti
colonne: 
  il capitolo di spesa del  bilancio  gestionale/PEG  e  la  relativa
descrizione. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del
TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa  (e  non
il capitolo con la relativa descrizione).  Per  i  fondi  accantonati
negli esercizi precedenti che non sono stati  stanziati  nella  spesa
del bilancio  dell'esercizio  cui  il  rendiconto  si  riferisce,  e'
indicato «per memoria» il capitolo dell'esercizio in cui il fondo  e'
stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio
di riferimento; 
  lettera a) - «Risorse accantonate al 1/1/ N»: deve essere indicato,
per ciascun capitolo, l'importo dell'accantonamento nel risultato  di
amministrazione alla  data  del  1°  gennaio  dell'esercizio  che  si
rendiconta, che deve essere uguale all'ammontare del  medesimo  fondo
nella colonna e)  dell'allegato  a/1  del  rendiconto  dell'esercizio
precedente. I totali parziali  di  tale  colonna  corrispondono  agli
importi dei fondi indicati nella «Parte accantonata» dell'allegato a)
del rendiconto dell'esercizio  precedente  concernente  il  prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione; 
  lettera  b)  -   «Risorse   accantonate   applicate   al   bilancio
dell'esercizio N (con segno -)»: deve essere indicato l'importo dello
stanziamento   definitivo   della   voce    «Utilizzo    avanzo    di
amministrazione» riguardante le quote accantonate  del  risultato  di
amministrazione. Tale importo deve essere indicato con il segno (-); 
  lettera  c)  -  «Risorse  accantonate  stanziate  nella  spesa  del
bilancio  dell'esercizio  N»:  deve  essere  indicato,  per   ciascun
capitolo,  l'importo  dello  stanziamento  definitivo  di  spesa  del
bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si  riferisce,  riguardante
sia  l'accantonamento  di  nuovi  fondi  finanziati   dalle   entrate
dell'esercizio, sia il «riaccantonamento» dei fondi provenienti dagli
esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come  utilizzo
del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi; 
  lettera d) - «Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto»:  deve
essere indicata la somma algebrica degli ulteriori accantonamenti nel
risultato di amministrazione effettuati in  sede  di  predisposizione
del  rendiconto  (con  il  segno  +),   e   delle   riduzioni   degli
accantonamenti effettuati in sede di predisposizione  del  rendiconto
(con il segno -); 
  lettera e) - «Risorse accantonate nel risultato di  amministrazione
al 31/12/N»: deve essere indicata la somma  algebrica  degli  importi
inseriti nelle precedenti quattro voci (e=a+b+c+d). I totali parziali
della colonna e) corrispondono  agli  importi  dei  rispettivi  fondi
indicati nella «Parte accantonata» dell'allegato a)  del  rendiconto,
concernente   il   prospetto   dimostrativo    del    risultato    di
amministrazione. 
  Una particolare attenzione deve essere dedicata  alla  compilazione
dei capitoli riguardanti il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'
(FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalita': 
  1) i primi importi da inserire  sono  quelli  riguardanti  le  voci
delle colonne indicate con le lettere a) ed e),  nelle  quali  devono
essere indicate rispettivamente le quote  del  FCDE  accantonate  nel
risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e  (N)  determinate
nel rispetto dei principi contabili; 
  2) dopo le lettere a) e e) inserire  l'importo  della  lettera  b),
nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del  risultato  di
amministrazione che e' stata applicata al bilancio dell'esercizio cui
il  rendiconto  si  riferisce.  L'utilizzo  del  FCDE  non   richiede
l'applicazione al bilancio nella  voce  «Utilizzo  del  risultato  di
amministrazione», in quanto l'utilizzo di tale fondo e' registrato in
sede di predisposizione del rendiconto riducendo l'importo  del  FCDE
nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi
cancellati  o  riscossi  nel  corso  dell'esercizio.  Gli  enti   che
iscrivono  il  fondo  crediti  in  entrata  del  bilancio   per   poi
riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo  incrementato
del nuovo accantonamento previsto in relazione alle  entrate  che  si
prevede di accertare), valorizzano l'importo del  FCDE  applicato  al
bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-); 
  3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) e'  minore
della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)  +(b),
la differenza e' iscritta con il segno (-) nella colonna (d); 
  4) se l'importo nella colonna della lettera (e) e'  maggiore  della
somma algebrica degli importi  indicati  nelle  colonne  (a)+(b),  la
differenza e' iscritta con il segno (+) nella colonna  (c)  entro  il
limite dell'importo stanziato in bilancio  per  il  FCDE  (previsione
definitiva). Se lo stanziamento  di  bilancio  non  e'  capiente,  la
differenza e' iscritta nella lettera (d) con il segno (+). 
  13.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate  nel
risultato di amministrazione. 
  Le  quote  vincolate  del   risultato   di   amministrazione   sono
analiticamente  rappresentate  nell'allegato   a/2   al   rendiconto,
distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e   dai   principi
contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da  mutui
e altri finanziamenti e i vincoli formalmente  attribuiti  dall'ente,
come definiti dall'art. 42, comma 5, al presente decreto, e dall'art.
187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati. 
  Per ciascuna entrata vincolata del risultato di amministrazione  al
1° gennaio e/o al 31 dicembre dell'esercizio  cui  il  rendiconto  si
riferisce, il prospetto riporta: 
  il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG  di  imputazione
dell'entrata vincolata e la  relativa  descrizione.  Per  le  risorse
vincolate  nel   risultato   di   amministrazione   al   1°   gennaio
dell'esercizio di riferimento per le quali non e' stato  previsto  il
capitolo di entrata nel bilancio del medesimo esercizio e'  indicato,
«per memoria», il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata
e' stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma
3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto  dell'entrata
(e non il  capitolo  e  la  relativa  descrizione).  Per  le  risorse
destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non e'  possibile
fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella  colonna
«Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.». Per le entrate vincolate
accertate negli esercizi 2018 e precedenti e' possibile indicare solo
l'oggetto  delle  entrata  e  non  il  capitolo   con   la   relativa
descrizione; 
  il capitolo di spesa del  bilancio  gestionale/PEG  di  imputazione
delle  spese  finanziate  da  entrate   vincolate   e   la   relativa
descrizione. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non  e'
indicato: 
  da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del
TUEL non adottano il PEG. Tali enti  indicano  solo  l'oggetto  della
spesa; 
  quando l'entrata vincolata finanzia piu' capitoli di spesa, in tali
casi gli importi relativi alle lettere da d) a i)  sono  aggregati  e
riferiti ad un unico oggetto  della  spesa.  L'elenco  analitico  dei
capitoli di spesa riguardanti tali spese e' riportato nella Relazione
sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/2; 
  quando la spesa finanziata dalle entrate  vincolate  non  e'  stata
stanziata in bilancio,  ad  esempio  nel  caso  dell'accertamento  di
un'entrata  non  prevista  in  bilancio  effettuato  dopo  i  termini
previsti per le variazioni di bilancio dall'art.  51,  comma  6,  del
presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o  nel  caso  di
entrate vincolate nel risultato di amministrazione di inizio anno non
applicate al bilancio in entrata e in spesa. 
  lettera a) - «Risorse vinc. nel  risultato  di  amministrazione  al
1/1/ N»: deve  essere  indicato  l'importo  della  specifica  entrata
vincolata nel risultato di amministrazione alla data del  1°  gennaio
dell'esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all'ammontare
della corrispondente entrata vincolata della lettera i) dell'allegato
a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente. I  totali  parziali  di
tale  colonna,   al   netto   delle   relative   quote   accantonate,
corrispondono  agli   importi   delle   quote   vincolate,   indicati
nell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
  lettera   b)   -   «Risorse   vincolate   applicate   al   bilancio
dell'esercizio N»): deve essere indicato l'importo delle entrate  che
sono  state  applicate  definitivamente  al  bilancio  di  previsione
dell'esercizio alla voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» (con il
segno +). La voce non comprende  l'importo  degli  eventuali  residui
attivi vincolati cancellati nel corso  dell'esercizio  o  l'ammontare
del vincolo su quote del risultato di amministrazione  eliminato  nel
corso dell'esercizio; 
  lettera c) «Entrate vincolate  accertate  nell'esercizio  N»:  deve
essere indicato l'importo delle  entrate  con  specifico  vincolo  di
destinazione  accertate  con   imputazione   all'esercizio   cui   il
rendiconto si riferisce; 
  lettera d) - «Impegni eserc.  N  finanziati  da  entrate  vincolate
accertate nell'esercizio  o  da  quote  vincolate  del  risultato  di
amministrazione»:  deve  essere  indicato  l'importo  degli   impegni
imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  finanziati  da
entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote  vincolate  del
risultato di amministrazione.  La  voce  non  comprende  gli  impegni
finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto  in  entrata,  da
entrate accertate libere e dall'avanzo libero; 
  lettera e) - «Fondo plur. vinc. al 31/12/N  finanziato  da  entrate
accertate nell'esercizio  o  da  quote  vincolate  del  risultato  di
amministrazione»: deve essere indicato l'ammontare complessivo  degli
stanziamenti definitivi riguardanti il  fondo  pluriennale  di  spesa
finanziati da entrate  vincolate  accertate  nell'esercizio  e  dalla
quota  vincolata  del  risultato  di  amministrazione.  La  voce  non
comprende  le  quote  del  fondo  pluriennale  vincolato   di   spesa
finanziate dal fondo pluriennale di  entrata,  da  entrate  accertate
libere e dall'avanzo libero; 
  lettera  f)  -  «Cancellazione  di  residui  attivi   vincolati   o
eliminazione del vincolo su quote del  risultato  di  amministrazione
(+)  e  cancellazione  di  residui  passivi  finanziati  da   risorse
vincolate (-)»: deve essere indicata la somma algebrica  dell'importo
dei residui attivi vincolati cancellati definitivamente e/o meramente
stralciati dal conto del bilancio (con il segno +), dell'importo  dei
vincoli eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno +) e
dell'importo dei residui passivi  cancellati  finanziati  da  entrate
vincolate (con il segno -). Ai fini di  questa  tabella  non  produce
effetti l'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati negli
esercizi  precedenti  dal  conto  del   bilancio   e   l'eliminazione
definitiva dei residui passivi perenti delle regioni; 
  lettera g) - «Cancellazione nell'esercizio N di impegni  finanziati
dal fondo pluriennale vincolato dopo  l'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio N-1 non reimpegnati  nell'esercizio  N»:  deve  essere
indicato l'importo degli impegni finanziati dal fondo pluriennale  di
entrata, cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente. Non si indicano le cancellazioni degli impegni effettuati
prima dell'approvazione del rendiconto  dell'esercizio  precedente  i
cui effetti sono gia' considerati nella colonna  (a)  concernente  il
risultato di amministrazione al  1°  gennaio,  oltre  che  nel  fondo
pluriennale  di  spesa  dell'esercizio   precedente   e   del   fondo
pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio in corso; 
  lettera h) - «Risorse vincolate  nel  bilancio  al  31/12/N»:  deve
essere indicata la somma degli importi delle colonne (b), (c)  e  (g)
al netto degli importi  delle  (d)  ed  (e),  in  quanto  rappresenta
l'importo delle entrate  vincolate  acquisite  dal  bilancio  cui  il
rendiconto si riferisce (come quota del risultato di  amministrazione
applicata al bilancio e come accertamenti di entrate vincolate),  che
non e' stato speso nel  corso  dell'esercizio  attraverso  impegni  o
costituzione del FPV di spesa; 
  lettera i) - «Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al
31/12/N»: deve essere indicata  la  somma  algebrica:  (h)=(a)+(c  -(
d)-(e)-(f)+(g), che corrisponde all'importo delle quote vincolate nel
risultato di amministrazione al 31  dicembre  dell'esercizio  cui  si
riferisce il rendiconto. 
  Per evitare che le medesime entrate siano considerate nel risultato
di amministrazione, sia tra le quote accantonate  sia  tra  le  quote
vincolate, peggiorando l'importo della lettera E), le successive voci
del prospetto consentono di  determinare  l'ammontare  delle  entrate
vincolate  al  netto  di   quelle   che   sono   state   oggetto   di
accantonamenti. A tal fine, per ciascuna tipologia di  vincolo,  sono
compilate le seguenti righe: 
    lettere m, da m/1 a m/5 - «Totale quote  accantonate  riguardanti
le risorse vincolate»: 
  nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m)
devono essere indicati gli importi  degli  accantonamenti  effettuati
nel bilancio dell'esercizio N a valere della specifica  tipologia  di
entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota,
riferita alla specifica tipologia di entrate  vincolate  considerata,
del totale della colonna c) «Accantonamenti stanziati  nell'esercizio
N»  della  tabella  concernente  «Elenco  analitico   delle   risorse
accantonate nel risultato di amministrazione»; 
  nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla  lettera
m) devono essere indicati gli importi accantonati  nel  risultato  di
amministrazione dell'esercizio N a valere della  specifica  tipologia
di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5).  Si  tratta  di  una
quota,  riferita  alla  specifica  tipologia  di  entrate   vincolate
considerata, del totale della colonna  e)  «Risorse  accantonate  nel
risultato di amministrazione al 31/12/ N» della  tabella  concernente
«Elenco  analitico  delle  risorse  accantonate  nel   risultato   di
amministrazione».  I  fondi  di  riserva  e  i  fondi  speciali   non
confluiscono   nella   quota    accantonata    del    risultato    di
amministrazione. 
    lettere n, da n/1 a n/5 - "«Totale risorse vincolate al netto  di
quelle che sono state oggetto di accantonamenti»: 
  nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n)
deve essere inserita la differenza tra l'importo dei totali  parziali
delle voci da l1) a l5)  della  colonna  h)  «Risorse  vincolate  nel
bilancio al 31/12/N» e  l'importo  della  prima  colonna  della  voce
correlata «Quote accantonate riguardanti le risorse  vincolate  (m)»,
che rappresenta  il  totale  delle  risorse  vincolate  acquisite  in
bilancio nel corso dell'esercizio e non spese al netto di quelle  che
non sono state oggetto di accantonamento; 
  nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla  lettera
n) deve essere  inserita  la  differenza  tra  l'importo  dei  totali
parziali da l1)  a  l5)  della  colonna  i)  «Risorse  vincolate  nel
risultato di amministrazione al 31/12/N» e  l'importo  della  seconda
colonna  della  voce  correlata  «Quote  accantonate  riguardanti  le
risorse vincolate (m)»,  che  rappresenta  il  totale  delle  risorse
vincolate nel risultato amministrazione al netto di quelle  che  sono
state oggetto di accantonamenti. Tali differenze  corrispondono  agli
importi  delle  quote  vincolate  indicati   nell'allegato   a)   del
rendiconto concernente il prospetto  dimostrativo  del  risultato  di
amministrazione. 
  13.7.3 Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli
investimenti nel risultato di amministrazione. 
  Le   quote   destinate   agli   investimenti   del   risultato   di
amministrazione, come definite dall'art. 42,  comma  4,  al  presente
decreto, e dall'art. 187,  comma  1,  del  TUEL,  sono  rappresentate
nell'allegato a/3 al rendiconto. 
  Per  ciascuna  entrata  destinata  agli  investimenti  ancora   non
impegnata alla data del 1° gennaio e/o del 31 dicembre dell'esercizio
cui il rendiconto si riferisce, il prospetto indica: 
  il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG  di  imputazione
dell'entrata destinata agli investimenti e la  relativa  descrizione.
Per le entrate destinate agli investimenti presenti nel risultato  di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento  (N)  per
le quali non e' previsto il capitolo  di  entrata  e'  indicato  «per
memoria» il capitolo di entrata dell'esercizio in  cui  l'entrata  e'
stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3,
del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata,  e
non il capitolo con la descrizione. Per  le  entrate  destinate  agli
investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti e'  possibile
indicare solo l'oggetto delle entrata,  e  non  il  capitolo  con  la
descrizione; 
  il capitolo di spesa del  bilancio  gestionale/PEG  di  imputazione
delle spese finanziate da entrate destinate agli  investimenti  e  la
relativa  descrizione.  Il  capitolo  di  spesa   con   la   relativa
descrizione non e' indicato: 
      da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3,
del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della
spesa; 
      quando l'entrata  destinata  agli  investimenti  finanzia  piu'
capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere  da
c) a f) sono aggregati e riferiti ad un unico  oggetto  della  spesa.
L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti  tali  spese  e'
riportato  nella  Relazione  sulla  gestione,  seguendo   lo   schema
dell'allegato a/3; 
      quando  la  spesa  finanziata  dalle  entrate  destinate   agli
investimenti non e' stata stanziata in bilancio, ad esempio nel  caso
dell'accertamento di un'entrata non prevista in  bilancio  effettuato
dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio  dall'art.  51,
comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del  TUEL,  o
nel caso di entrate destinate  agli  investimenti  nel  risultato  di
amministrazione di inizio  anno  che  non  sono  state  applicate  al
bilancio in entrata e in spesa. 
    lettera a) - «Risorse destinate agli investim. al 1/1/  N»:  deve
essere indicato l'importo  della  specifica  entrata  destinata  agli
investimenti nel  risultato  di  amministrazione  alla  data  del  1°
gennaio dell'esercizio che  si  rendiconta  che  deve  essere  uguale
all'ammontare della  medesima  entrata  destinata  agli  investimenti
della lettera f)  dell'allegato  a/3  del  rendiconto  dell'esercizio
precedente. Il totale della colonna a), al netto delle relative quote
accantonate,  corrisponde  all'importo  della  voce   «Totale   parte
destinata agli investimenti  (D)»  dell'allegato  a)  del  rendiconto
dell'esercizio precedente concernente il prospetto  dimostrativo  del
risultato di amministrazione; 
  lettera  b)  -  «Entrate  destinate  agli  investimenti   accertate
nell'esercizio N»): deve  essere  indicato  l'importo  delle  entrate
destinate agli investimenti accertate con  imputazione  all'esercizio
cui il rendiconto si riferisce; 
  lettera c) - «Impegni eserc.  N  finanziati  da  entrate  destinate
accertate nell'esercizio  o  da  quote  destinate  del  risultato  di
amministrazione»:  deve  essere  indicato  l'importo  degli   impegni
imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  finanziati  da
entrate destinate agli investimenti  accertate  nell'esercizio  o  da
quote del risultato di amministrazione destinate  agli  investimenti.
La voce non comprende gli impegni finanziati  dal  fondo  pluriennale
vincolato  iscritto  in  entrata,  da  entrate  accertate  libere   e
dall'avanzo libero; 
  lettera d) - «Fondo plurien. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate
destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato
di amministrazione»: deve  essere  indicato  l'ammontare  complessivo
degli stanziamenti definitivi riguardanti  il  fondo  pluriennale  di
spesa finanziati da entrate  destinate  agli  investimenti  accertate
nell'esercizio  e  dalla  quota  del  risultato  di   amministrazione
destinata agli investimenti. La voce non comprende le quote del fondo
pluriennale vincolato di spesa finanziate dal  fondo  pluriennale  di
entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero; 
  lettera e) - «Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse
destinate agli investimenti  o  eliminazione  della  destinazione  su
quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui
passivi  finanziati  da  risorse  destinate  agli  investimenti   (-)
(gestione dei residui)»: deve  essere  indicata  la  somma  algebrica
dell'importo dei residui attivi costituiti da risorse destinate  agli
investimenti cancellati definitivamente e/o meramente stralciati  dal
conto del bilancio (con il segno +), dell'importo delle  destinazioni
agli investimenti eliminati dal risultato di amministrazione (con  il
segno +) e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati  da
entrate destinate agli investimenti (con il  segno  -).  Ai  fini  di
questa tabella non  produce  effetti  l'eliminazione  definitiva  dei
residui attivi stralciati in precedenza  dal  conto  del  bilancio  e
l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni; 
  lettera f) - «Risorse destinate agli investim. al 31/12/  N»:  deve
essere indicata la somma algebrica: (f)=(a) +(b) - ( c)-(d)-(e),  che
corrisponde  all'importo  complessivo  delle  quote  destinate   agli
investimenti  nel  risultato  di  amministrazione  al   31   dicembre
dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 
  Per evitare che le medesime entrate siano considerate due volte nel
risultato di amministrazione, sia tra le quote accantonate sia  nelle
quote  destinate  agli  investimenti,  peggiorando  l'importo   della
lettera E) rispetto alla situazione finanziaria effettiva  dell'ente,
le  successive  voci  del   prospetto   consentono   di   determinare
l'ammontare delle entrate destinate agli  investimenti  al  netto  di
quelle che sono state oggetto di  accantonamenti.  A  tal  fine  sono
compilate le seguenti voci: 
    nella riga  identificata  con  la  lettera  g)  -  «Totale  quote
accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti  le  risorse
destinate agli investimenti»: deve  essere  indicato  il  totale  dei
fondi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui
il rendiconto  si  riferisce  a  valere  di  entrate  destinate  agli
investimenti. Sono le quote destinate agli  investimenti  del  totale
della   colonna   e)   «Risorse   accantonate   nel   risultato    di
amministrazione al 31/12/ N» dell'allegato  a/1  concernente  «Elenco
analitico   delle    risorse    accantonate    nel    risultato    di
amministrazione».  I  fondi  di  riserva  e  i  fondi  speciali   non
confluiscono   nella   quota    accantonata    del    risultato    di
amministrazione. 
    nella riga identificata con  la  lettera  h)  -  «Totale  risorse
destinate nel risultato di amministrazione al  netto  di  quelle  che
sono state  oggetto  di  accantonamenti»:  deve  essere  indicata  la
differenza tra il totale della colonna f) e l'importo  della  lettera
g). Tale differenza corrisponde all'importo della voce «Totale  parte
destinata agli investimenti  (D)»  dell'allegato  a)  del  rendiconto
concernente   il   prospetto   dimostrativo    del    risultato    di
amministrazione. 
  13.8 Il prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e
programmi, del fondo pluriennale vincolato 
  L'allegato concernente la composizione per missioni e programmi del
fondo pluriennale vincolato rappresenta contabilmente la gestione del
fondo pluriennale vincolato nel corso dell'esercizio, evidenziando la
distanza temporale intercorrente tra le risorse accertate ed il  loro
effettivo impiego,  ovvero  i  tempi  di  realizzazione  delle  spese
pubbliche finanziati da risorse acquisite anticipatamente dall'ente. 
  In particolare, con riferimento a ciascuna missione e programma, il
prospetto evidenzia: 
  a) nella prima colonna, l'importo del fondo  pluriennale  vincolato
iscritto in entrata del conto  del  bilancio,  rappresentativo  delle
risorse  accertate  negli  esercizi  precedenti  e   destinate   alla
copertura  di  impegni  registrati  negli  esercizi  precedenti   con
imputazione all'esercizio considerato nel rendiconto e agli  esercizi
successivi. Ciascuna  voce  di  tale  colonna  corrisponde  a  quelle
dell'ultima  colonna  dell'allegato  al   rendiconto   dell'esercizio
precedente concernente il  fondo  pluriennale  vincolato,  mentre  il
totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle voci iscritte in
entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo  pluriennale
vincolato (di parte corrente, in conto capitale e, se costituito, per
incremento di attivita' finanziarie); 
  b) nella seconda colonna, l'ammontare delle «Spese impegnate  negli
esercizi precedenti con copertura costituita  dal  fondo  pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio cui il rendiconto  si  riferisce».
Al riguardo si ricorda che la corretta gestione del fondo pluriennale
vincolato richiede che il sistema informativo contabile dell'ente sia
in  grado  di  individuare,  per  ciascun  programma,   gli   impegni
finanziati  dal  fondo  pluriennale  vincolato,  distinguendoli   per
esercizio di imputazione.; 
  c) nella terza colonna, gli impegni  di  competenza  dell'esercizio
cancellati  dopo   l'approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio
precedente. Trattasi di impegni registrati negli esercizi  precedenti
e imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 
  d) nella quarta colonna, gli impegni di competenza  degli  esercizi
successivi   cancellati   dopo    l'approvazione    del    rendiconto
dell'esercizio precedente; 
  e) nella quinta colonna l'ammontare del fondo pluriennale vincolato
iscritto  in  entrata  del  conto  del  bilancio  utilizzato  per  la
copertura degli impegni imputati  agli  esercizi  successivi  cui  il
rendiconto si riferisce.  Tale  colonna  e'  compilata,  per  ciascun
programma, come differenza tra la prima colonna e le tre successive; 
  f) nelle successive  colonne,  gli  impegni  registrati  nel  corso
dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto  con  imputazione  agli
esercizi  successivi,  finanziati  da  entrate  vincolate   accertate
imputate al medesimo  esercizio  o  dall'utilizzo  del  risultato  di
amministrazione. Tali importi devono  corrispondere  ad  obbligazioni
giuridiche esigibili negli esercizi successivi, salvo i casi in cui i
principi contabili consentono la  formazione  del  fondo  pluriennale
vincolato in assenza di obbligazioni giuridiche; 
  g) nell'ultima colonna, l'importo complessivo del fondo pluriennale
alla fine dell'esercizio, rappresentativo degli impegni imputati agli
esercizi successivi finanziati da  entrate  accertate  di  competenza
dell'esercizio cui  si  riferisce  il  rendiconto  e  degli  esercizi
precedenti, rappresentate appunto dal  fondo  pluriennale  vincolato.
Ciascuna voce di tale colonna corrisponde  all'ammontare  complessivo
degli  stanziamenti  di  spesa  definitivi   riguardanti   il   fondo
pluriennale di ciascuna missione/programma del conto di bilancio,  ed
e'  pari  alla  somma  degli  importi  delle  colonne  dalla   quinta
all'ottava. 
  13.9 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti  di
dubbia esigibilita' 
  Il prospetto concernente  la  composizione  dell'accantonamento  al
fondo crediti di dubbia esigibilita', fornisce  una  rappresentazione
sintetica dei residui attivi alla fine dell'esercizio di riferimento,
e  dei  relativi  accantonamenti   al   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita', classificati a livello di tipologia,  indipendentemente
dal livello di analisi  dei  crediti,  utilizzato  dall'ente  per  il
calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
  La  determinazione  del  FCDE,  nel  rendiconto  di  gestione,   e'
disciplinata  dal  principio  contabile  applicato   concernente   la
contabilita'  finanziaria  nel  punto  3.3  e   nell'esempio   n.   5
dell'appendice tecnica allo stesso principio contabile. 
  Il prospetto e' articolato nelle seguenti otto colonne. 
  Le prime due colonne riportano il codice  e  la  descrizione  della
tipologia di entrata, secondo  la  classificazione  adottata  per  il
bilancio. In particolare, nella seconda colonna viene  data  evidenza
delle quote che non richiedono l'accantonamento al  fondo  in  quanto
considerate entrate di sicura esigibilita'. 
  La colonna (a) e  la  colonna  (b)  evidenziano  rispettivamente  i
residui formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto  e  i
residui attivi degli esercizi precedenti, consentendo di conoscere, a
livello di tipologia, la vetusta' dei crediti e di valutare, anche in
relazione a  tale  composizione,  il  livello  di  prudenza  adottato
dall'ente nella decisione  della  determinazione  dell'accantonamento
effettivo al FCDE. 
  La colonna (c) espone il totale della somma delle colonne (a) e (b)
evidenziando il totale dei  residui  attivi  da  considerare  per  la
determinazione dell'accantonamento. 
  La colonna (d)  evidenzia  l'ammontare  dell'accantonamento  minimo
obbligatorio al fondo crediti di dubbia  esigibilita',  nel  rispetto
del  principio  contabile  applicato,  in  relazione  alla  specifica
tipologia. 
  Nella colonna  (e)  risulta  l'accantonamento  effettivo  al  fondo
deciso dall'ente, che  potra'  essere  maggiore  o  uguale  a  quanto
determinato  nella  colonna  (d)  e  deve  corrispondere  all'importo
accantonato   nel   risultato   di   amministrazione,   rappresentato
nell'allegato al rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione. 
  L'accantonamento deciso  dall'ente  risultante  dalla  colonna  (e)
potra' essere minore di quanto risultante dalla colonna (d) solamente
nel caso, previsto dal principio contabile applicato  concernente  la
contabilita' finanziaria, di utilizzo del metodo semplificato, per la
determinazione dell'accantonamento, possibile solo fino all'esercizio
2018 e nel rispetto delle indicazioni del citato principio. 
  Nell'ultima colonna (f) deve essere indicata, per  ogni  tipologia,
la percentuale di accantonamento al FCDE determinata dal rapporto tra
il  FCDE  effettivamente  accantonato  dall'ente  nel  risultato   di
amministrazione e  il  totale  dei  residui  attivi  al  31  dicembre
dell'esercizio di riferimento del rendiconto. 
  Il prospetto, nel rispetto della disciplina  armonizzata,  presenta
la distinzione del totale del FCDE  con  riferimento  alla  quota  in
conto capitale e quella di parte corrente. 
  Con una nota (n) il prospetto chiarisce che  nella  quota  corrente
del FCDE, accantonato nel rendiconto di gestione, e'  compreso  anche
l'accantonamento riguardante  i  crediti  del  titolo  V  riferito  a
entrate da riduzione di attivita' finanziarie. 
  Il prospetto consente inoltre di  dimostrare  la  composizione  del
fondo   svalutazione   crediti   accantonato   nelle   scritture   di
contabilita' economico patrimoniale, nel rispetto del paragrafo  4.20
principio contabile applicato concernente la  contabilita'  economico
patrimoniale, Allegato 4/3 al presente decreto, evidenziando la quota
del fondo svalutazione crediti: 
  corrispondente   all'importo   del   fondo   crediti   di    dubbia
esigibilita'; 
  riguardante i crediti stralciati dalle scritture finanziarie; 
  riguardante i crediti che in contabilita'  finanziaria  sono  stata
accertati con imputazione agli esercizi successivi. 
  Il principio contabile applicato prevede anche che l'accantonamento
al fondo svalutazione crediti puo' essere effettuato per  un  importo
superiore a quello  necessario  per  rendere  il  fondo  svalutazione
crediti  pari  all'accantonamento  al   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita'. 
  Non risulta pertanto possibile  correlare  la  ripartizione  tra  i
residui attivi del fondo crediti di dubbia  esigibilita'  accantonato
nel risultato  di  amministrazione  con  la  ripartizione  del  fondo
svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale.
La ripartizione  dell'accantonamento  tra  le  singole  tipologie  di
crediti e' effettuata sulla base della  valutazione  del  rischio  di
insolvenza e delle specificita' dei crediti. 
  13.10 La relazione sulla gestione 
  13.10.1. La Relazione alla gestione e'  un  documento  illustrativo
della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di  rilievo  verificatisi
dopo la chiusura dell'esercizio. Contiene ogni eventuale informazione
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed illustra: 
  a) i criteri di valutazione utilizzati; 
  b) le principali voci del conto del bilancio; 
  c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute
in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva  e
gli utilizzi delle quote vincolate e  accantonate  del  risultato  di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo
i vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi  contabili,  dai
trasferimenti, da mutui e altri  finanziamenti,  vincoli  formalmente
attribuiti dall'ente; 
  d) l'elenco analitico  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del
risultato  di   amministrazione   al   31   dicembre   dell'esercizio
precedente, distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai
principi   contabili,   dai   trasferimenti,   da   mutui   e   altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
  d-bis)  l'elenco  degli  impegni  per  spese  di  investimento   di
competenza  dell'esercizio  finanziati  col  ricorso  al  debito  non
contratto (solo per le regioni); 
  d-ter) l'elenco degli impegni per spese di investimento  che  hanno
determinato il disavanzo da debito autorizzato e non  contratto  alla
fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione  (solo  per
le regioni); 
  e)  le  ragioni  della  persistenza  dei  residui  con   anzianita'
superiore ai cinque anni e di  maggiore  consistenza,  nonche'  sulla
fondatezza degli stessi, compresi  i  crediti  di  cui  al  comma  4,
lettera n); 
  f)   l'elenco   delle   movimentazioni   effettuate    nel    corso
dell'esercizio  sui  capitoli  di  entrata  e  di  spesa  riguardanti
l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e  l'utilizzo  massimo
dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto  del
bilancio, in deroga al principio generale dell'integrita', espone  il
saldo  al  31  dicembre  dell'anticipazione  attivata  al  netto  dei
relativi rimborsi; 
  g)  l'elencazione  dei  diritti  reali  di  godimento  e  la   loro
illustrazione; 
  h) l'elenco  dei  propri  enti  e  organismi  strumentali,  con  la
precisazione che i relativi rendiconti o bilanci  di  esercizio  sono
consultabili nel proprio sito internet; 
  i)   l'elenco   delle   partecipazioni   dirette   possedute    con
l'indicazione della relativa quota percentuale; 
  j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti  reciproci  con  i
propri enti strumentali e le societa' controllate e  partecipate.  La
predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di  revisione,
evidenzia analiticamente  eventuali  discordanze  e  ne  fornisce  la
motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque  non
oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione  delle  partite  debitorie  e
creditorie; 
  k) gli oneri  e  gli  impegni  sostenuti,  derivanti  da  contratti
relativi  a  strumenti  finanziari  derivati  o   da   contratti   di
finanziamento che includono una componente derivata; 
  l)  l'elenco  delle  garanzie  principali  o  sussidiarie  prestate
dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  delle  leggi
vigenti, con l'indicazione delle eventuali  richieste  di  escussione
nei confronti dell'ente e del rischio di  applicazione  dell'art.  3,
comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
  m)  l'elenco  descrittivo  dei  beni  appartenenti  al   patrimonio
immobiliare dell'ente alla data di  chiusura  dell'esercizio  cui  il
conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e
degli eventuali proventi da essi prodotti; 
  n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del
codice civile, nonche' da altre norme di legge e  dai  documenti  sui
principi contabili applicabili; 
  o) altre  informazioni  riguardanti  i  risultati  della  gestione,
richieste  dalla  legge  o  necessarie  per   l'interpretazione   del
rendiconto. 
  13.10.2 Le quote vincolate, accantonate e destinate  nel  risultato
di amministrazione. 
  La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle
quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al  1°
gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate,
accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato
di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e  a/3,  descrivendo
con riferimento alle componenti piu' rilevanti: 
  a)  la  gestione  delle  entrate   vincolate   e   destinate   agli
investimenti provenienti dagli  esercizi  precedenti,  confluite  nel
risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio oggetto  di
rendiconto: l'importo applicato al bilancio,  le  spese  impegnate  e
pagate nel corso dell'esercizio di  riferimento  finanziate  da  tali
risorse, la cancellazione dei residui,  il  loro  importo  alla  fine
dell'esercizio  e  le  cause  che  non  hanno  ancora  consentito  di
spenderle; 
  b) le riduzioni dei fondi provenienti  dagli  esercizi  precedenti,
distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle  finalita'  e
le  riduzioni  determinate  dal  venire  meno  dei  rischi  e   delle
passivita' potenziali per i quali erano stati accantonati; 
  c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate  da  entrate
vincolate  e  destinate  agli  investimenti   accertate   nel   corso
dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno  determinato  le
economie di spesa; 
  d)  le  motivazioni  della  costituzione  di   nuovi   e   maggiori
accantonamenti   finanziati   da   entrate   accertate   nel    corso
dell'esercizio,  indicando,  per  quelli  effettuati   in   sede   di
predisposizione  del  rendiconto,  se   tali   accantonamenti   hanno
determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause
che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio; 
  Nella relazione della gestione sono altresi' riportati gli  elenchi
analitici dei capitoli di spesa finanziati da un  unico  capitolo  di
entrata vincolata o da un unico capitolo di  entrata  destinata  agli
investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono  stati  aggregati  in
un'unica voce. 
  L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi  previsti  per
gli allegati a/2 e a/3. 
  Infine  la  Relazione  da  atto  della  congruita'  di  tutti   gli
accantonamenti  nel  risultato  di  amministrazione  al  31  dicembre
dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni  delle
eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi  obbligatori
previsti dai principi contabili. 
  13.10.3 L'art. 4, comma 5, del decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  del  2
aprile  2015,  concernente  i  criteri  e  le  modalita'  di  ripiano
dell'eventuale maggiore disavanzo al 1°  gennaio  2015,  prevede  «La
relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo
ripianata  nel  corso  dell'esercizio,  distinguendo   il   disavanzo
riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante  dalla
gestione.  La  relazione  analizza  altresi'   la   quota   ripianata
dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art.  3,  comma  13,  del
citato decreto legislativo n.  118  del  2011.  In  caso  di  mancato
recupero del disavanzo, la relazione indica le modalita' di copertura
da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in  corso  di
gestione delle quote non ripianate». 
  Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione  del
risultato di amministrazione  alla  fine  dell'esercizio  individuato
nell'allegato a) al  rendiconto  (lettera  E),  se  negativo  e,  per
ciascuna  componente  del  disavanzo   proveniente   dal   precedente
esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui  il
rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive  discipline  e
l'importo da ripianare per ciascuno degli  esercizi  considerati  nel
bilancio di previsione in corso di gestione. 
  Tali indicazioni sono  sinteticamente  riepilogate  nelle  seguenti
tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   13.10.4 Le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano
che nel corso dell'esercizio hanno autorizzato spese di  investimento
con copertura costituita da debito da contrarre solo per far fronte a
esigenze effettive di  cassa,  dopo  avere  dato  evidenza  di  avere
registrato, nell'ultimo anno,  valori  degli  indicatori  annuali  di
tempestivita'  dei  pagamenti  calcolati  e  pubblicati  secondo   le
modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di  cui
all'art. 4  del  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  e
successive modificazioni, inseriscono nella relazione sulla  gestione
le seguenti tabelle, al fine di rappresentare la correlazione tra gli
investimenti e il nuovo debito autorizzato e non contratto; 
  1)   L'indicatore   annuale   di   tempestivita'   dei    pagamenti
dell'esercizio precedente, riferito all'intero bilancio, calcolato  e
pubblicato secondo le modalita' stabilite dal decreto del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  22  settembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, sono  rispettosi  dei
termini di pagamento di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  9
ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  La  formazione  di  nuovi  residui  passivi  finanziati  da  debito
autorizzato e non contratto non e' coerente con la funzione  di  tale
istituto contabile, di evitare la formazione di debiti da parte delle
regioni che hanno giacenze di cassa,  a  meno  di  contenziosi  o  di
impegni liquidabili in attesa della fattura. 
  13.10.5 Nel caso in cui  il  risultato  di  amministrazione  al  31
dicembre sia negativo e sia costituito, per l'intero  importo  o  per
una quota, da disavanzo da debito autorizzato, le regioni e  Province
autonome di Trento e di Bolzano  inseriscono  nella  relazione  sulla
gestione il seguente elenco degli impegni per spese  di  investimento
che hanno determinato  il  disavanzo  da  debito  autorizzato  e  non
contratto  alla  fine  dell'anno,  distintamente  per  esercizio   di
formazione. 
  L'elenco comprende anche gli impegni per investimenti finanziati da
debito autorizzato e non contratto cancellati per perenzione fino  al
rendiconto 2015, che determinano «disavanzo da debito  autorizzato  e
non contratto»  in  quanto  considerati  nella  quota  vincolata  del
risultato di amministrazione o nel fondo perenti. 
  Elenco  degli  impegni  per  spese  di   investimento   che   hanno
determinato il disavanzo da debito autorizzato e non  contratto  alla
fine dell'anno, distintamente per esercizio  di  formazione  (lettera
d-ter del comma 6 dell'art. 11  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118) 
    

|----------|--------|-------|------|----------|----------|----------|
|Esercizio |Capitolo|Descri-|Numero|Importo   |Importo   |Residui   |
|di        |bilancio|zione  |impe- |impegno   |pagato    |passivi   |
|formazione|gesti-  |capito-|gno   |finanziato|alla      |da        |
|dell'impe-|onale   |lo     |      |da debito |fine      |rinviare  |
|gno       |        |       |      |autorizza-|dell'eser-|all'eser- |
|          |        |       |      |to e non  |cizio cui |cizio     |
|          |        |       |      |contratto |il rendi- |successivo|
|          |        |       |      |          |conto si  |          |
|          |        |       |      |          |riferisce |          |
|----------|--------|-------|------|----------|----------|----------|
|          |        |       |      |          |          |          |
|----------|--------|-------|------|----------|----------|----------|
| Totale (*)                       |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|

    
    La somma del totale impegnato  deve  corrispondere  all'ammontare
del disavanzo da debito autorizzato e  non  contratto  alla  data  di
riferimento del rendiconto (Lettera F  dell'allegato  concernente  il
risultato di amministrazione) 
  La presenza di residui passivi, in particolare di quelli  risalenti
ad esercizi  precedenti,  finanziati  da  debito  autorizzato  e  non
contratto non e' coerente con la funzione di tale istituto  contabile
di evitare la formazione di debiti da parte delle regioni  che  hanno
giacenze di cassa, a meno di contenziosi, di impegni  liquidabili  in
attesa della fattura e di impegni che, ai sensi dell'art. 3, commi  4
e 7, del presente decreto,  sono  stati  esclusi  dal  riaccertamento
straordinario e del riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2015.