Art. 3 
 
Allegato  4/2  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la
                      contabilita' finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) Dopo il paragrafo 3.20 sono inseriti i seguenti: 
  3.20-bis Sono registrate tra le accensioni  di  prestiti  anche  le
anticipazioni di liquidita' diverse da quelle  di  cui  al  paragrafo
3.26. Le anticipazioni di liquidita' sono definite  dall'articolo  3,
comma  17,  della  legge  n.  350/2003,  come  "operazioni  che   non
comportano risorse aggiuntive, ma consentono di  superare,  entro  il
limite  massimo  stabilito  dalla  normativa  statale  vigente,   una
momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per  le  quali
e' gia' prevista idonea copertura di bilancio". Le  anticipazioni  di
liquidita' non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119
della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. 
  Per le anticipazioni che devono  essere  chiuse  entro  l'anno,  la
natura di "anticipazione  di  liquidita'  che  non  comporta  risorse
aggiuntive"  e'  rappresentata  contabilmente   dall'imputazione   al
medesimo   esercizio   dell'accertamento    dell'entrata    derivante
dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il rimborso. 
  Per le anticipazioni di liquidita' che  non  devono  essere  chiuse
entro l'anno (a rimborso  pluriennale),  l'evidenza  contabile  della
natura di "anticipazione  di  liquidita'  che  non  comporta  risorse
aggiuntive" e' costituita dall'iscrizione di un  fondo  anticipazione
di liquidita'  nel  titolo  4  della  spesa,  di  importo  pari  alle
anticipazioni  di   liquidita'   incassate   nell'esercizio   e   non
restituite, non impegnabile e pagabile,  destinato  a  confluire  nel
risultato di amministrazione, come quota accantonata. 
  Il  meccanismo  di   creazione   del   fondo   con   corrispondente
accantonamento in ogni caso costituisce strumento di  sterilizzazione
degli effetti espansivi della  spesa  e  non  deve  costituire  forma
surrettizia di copertura di spese. 
  Si richiamano le modalita' di  contabilizzazione  previste  per  le
seguenti anticipazioni di liquidita': 
    - per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e
successivi  rifinanziamenti,  le  Regioni  e  le  Province   autonome
applicano l'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del  2015
e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti
(deliberazioni  della  Sezione  delle  autonomie  n.  33/2015  e   n.
28/2017); 
    - per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e
successivi rifinanziamenti, gli enti locali  fanno  riferimento  alle
indicazioni definite in sede  nomofilattica  dalla  Corte  dei  conti
(deliberazioni  della  Sezione  delle  autonomie  n.  33/2015  e   n.
28/2017); 
    - per le anticipazioni  di  cui  all'articolo  243-quinquies  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, gli  enti  locali  applicano  le
modalita' di contabilizzazione definite in sede  nomofilattica  dalla
Corte dei conti  (deliberazioni  della  Sezione  delle  autonomie  n.
33/2015 e n. 28/2017); 
    - per le anticipazioni di liquidita' concesse a valere sul  fondo
di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo  n.  267
del 2000, gli enti locali applicano le modalita' di contabilizzazione
definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14  del
2013, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto  legge  n.  133
del 2014, il quale prevede che "Nel caso di  utilizzo  delle  risorse
del "Fondo di rotazione  per  assicurare  la  stabilita'  finanziaria
degli  enti  locali"  di  cui  all'articolo   243-ter   del   decreto
legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1,  gli
enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata  nel
titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice  SIOPE  2102.
La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo
primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 157034 ". Al 
riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti
- Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43  del  DL  12
settembre 2014, n. 133  ha  successivamente  riconosciuto  agli  enti
locali la possibilita' di impiegare il fondo non solo  con  finalita'
di anticipazione di  cassa,  ma  anche  con  funzione  di  copertura,
espressamente prevendendo l'utilizzo delle relative  risorse  tra  le
misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie
per  il  ripiano  del  disavanzo  di   amministrazione   e   per   il
finanziamento dei debiti fuori bilanci." 
  Le altre anticipazioni di liquidita'  che  non  si  chiudono  entro
l'esercizio sono registrate come segue: 
    a) le entrate derivanti  dall'anticipazione  sono  accertate  nel
titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti"; 
    b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso  dei  prestiti,
e' iscritto un fondo anticipazione di  liquidita',  di  importo  pari
alle  anticipazioni  di  liquidita'  accertate  nell'esercizio,   non
impegnabile e  pagabile,  destinato  a  confluire  nel  risultato  di
amministrazione, come quota accantonata; 
    c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali  di
rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno
degli esercizi in cui devono essere pagate  (la  quota  capitale  nel
titolo 4 del rimborso prestiti e la  quota  interessi  nel  titolo  1
delle spese correnti).  Per  gli  esercizi  ancora  non  gestiti,  si
predispone l'impegno automatico,  sempre  sulla  base  del  piano  di
ammortamento dell'anticipazione; 
    d) il fondo di cui alla lettera b) e'  iscritto  in  entrata  del
bilancio dell'esercizio  successivo,  come  quota  del  risultato  di
amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione,  per  un
importo corrispondente al fondo  risultante  dal  relativo  prospetto
dimostrativo, ed  e'  reiscritto  in  spesa  al  netto  del  rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. 
    Tali modalita' operative devono essere seguite fino all'integrale
rimborso delle anticipazioni  ed  essere  rappresentate  in  ciascuno
degli esercizi del bilancio di previsione. 
  Nel  prospetto   degli   equilibri,   le   entrate   derivanti   da
anticipazioni  di  liquidita'  partecipano  all'equilibrio  di  parte
corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate per  accensioni
di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti". 
  Le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 1, comma  849  e
seguenti, della legge n. 145 del  2018,  concesse  alle  Regioni  per
conto dei rispettivi  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  sono
registrate  secondo  le   modalita'   previste   per   le   ordinarie
anticipazioni di liquidita' che si estinguono entro  l'esercizio.  In
particolare, le entrate derivanti dall'anticipazione  sono  accertate
nel  titolo   6   delle   entrate   "Accensione   di   prestiti"   e,
contestualmente, con imputazione al medesimo esercizio, e'  impegnata
la spesa concernente il  rimborso  dell'anticipazione,  distintamente
per la quota capitale e la quota interessi. 
  Il versamento della liquidita' da parte delle Regioni non  comporta
la formazione di proventi per gli enti del servizio sanitario, cui fa
carico   l'obbligazione    giuridica    concernente    il    rimborso
dell'anticipazione, per il tramite della Regione. 
  Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente  il  versamento
della liquidita' agli enti del servizio sanitario  nazionale  tra  le
concessioni di  crediti,  e  contestualmente  accertano  le  relative
entrate derivanti dalla riscossione dei crediti. 
  Tale operazione e' registrata nel perimetro sanitario del bilancio. 
  3.20-ter Le anticipazioni di risorse dal fondo per  le  demolizioni
delle opere abusive di cui all'art. 32, comma 12, del  D.L.  269/2003
sono  rimborsate  dai  Comuni  alla  CDP  S.p.A.  entro   60   giorni
dall'effettiva riscossione delle  somme  a  carico  dei  responsabili
degli abusi, e in ogni caso, trascorsi  cinque  anni  dalla  data  di
concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1 del Decreto  MEF  23
luglio 2004). 
  Pertanto,  l'obbligazione   giuridica   concernente   il   rimborso
dell'anticipazione, che e' a carico  dei  comuni,  e'  esigibile  nel
medesimo   esercizio   in    cui    l'anticipazione    e'    erogata.
Conseguentemente,  l'impegno  di  spesa   riguardante   il   rimborso
dell'anticipazione    e'    imputato    al     medesimo     esercizio
dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione. 
  L'anticipazione erogata dalla CDP S.p.A, nel  presupposto  che  sia
stata gia' accertata l'entrata nei confronti degli autori degli abusi
e impegnata la spesa per l'effettiva demolizione dell'opera  abusiva,
e' registrata come segue: 
    a) l'entrata derivante  dall'anticipazione  da  parte  della  CDP
S.p.A  e'  accertata  nel  titolo  6  delle  entrate  "Accensione  di
prestiti"; 
    b) la spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione  alla  CDP
S.p.A. e' impegnata nel titolo  4  della  spesa  con  imputazione  al
medesimo esercizio dell'accertamento di cui alla lettera a); 
  Considerato il rischio di non riscuotere  il  credito  vantato  nei
confronti del responsabile dell'abuso,  la  massima  attenzione  deve
essere dedicata alla  quantificazione  dell'accantonamento  al  fondo
crediti di dubbia esigibilita' riguardante  l'entrata  accertata  nei
confronti degli abusi  edilizi.  Nel  rispetto  del  principio  della
prudenza, l'entrata accertata nei confronti degli  autori  dell'abuso
edilizio e' accantonata in bilancio nel  FCDE  per  un  importo  pari
almeno al 20% destinata a confluire nel risultato di amministrazione.
Nel bilancio degli esercizi successivi e' accantonata  nel  FCDE  una
quota pari almeno al 20% del residuo attivo  sino  al  momento  della
restituzione totale dell'anticipazione alla CDP. 
    b) Al paragrafo 5.2, lettera a), prima delle parole  "Per  quanto
riguarda   la   spesa   nei   confronti   dei   dipendenti    addetti
all'Avvocatura" sono inserite le  seguenti:  "Gli  impegni  di  spesa
riguardanti  gli  incentivi  per  le   funzioni   tecniche   di   cui
all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi  i  relativi  oneri
contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di
spesa riguardanti i medesimi  lavori,  servizi  e  forniture  cui  si
riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere  o  nel
titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno  e'  registrato,
con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a  seguito  della
formale destinazione al fondo delle risorse  stanziate  in  bilancio,
nel  rispetto  dell'articolo  113,  comma  2   e   seguenti   ed   e'
tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a  favore  del
proprio bilancio,  al  Titolo  terzo  delle  entrate,  tipologia  500
"Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate
correnti   n.a.c.",   voce   del   piano   dei   conti    finanziario
E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs.
50/2016). La spesa riguardante gli  incentivi  tecnici  e'  impegnata
anche tra le spese di personale, negli  stanziamenti  riguardanti  il
fondo per la contrattazione integrativa, nel  rispetto  dei  principi
contabili previsti per  il  trattamento  accessorio  e  premiale  del
personale. La copertura di tale spesa e' costituita dall'accertamento
di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione
di  rettificare  il  doppio  impegno,  evitando  gli  effetti   della
duplicazione  della  spesa.  Tali  modalita'  di  registrazione  sono
adottate anche per la quota del 20% prevista dal  comma  4  dell'art.
113  del  d.lgs.  50/2016  (c.d.   "fondo   innovazione")   destinata
all'acquisto  di  beni,  strumentazioni  e  tecnologie  funzionali  a
progetti  di  innovazione  nonche'  per  l'attivazione  di   tirocini
formativi  e  di  orientamento,  che,   a   seguito   della   formale
destinazione al  fondo  delle  risorse  stanziate  in  bilancio,  nel
rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, e' impegnata a carico
degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture
con  imputazione  all'esercizio  in  corso   di   gestione,   ed   e'
tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a  favore  del
proprio bilancio,  al  Titolo  terzo  delle  entrate,  tipologia  500
"Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate
correnti n.a.c.". Tale quota del 20% e' impegnata anche tra le  spese
correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa,
nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La
copertura di tale spesa e' costituita dall'accertamento di entrata di
cui  al  periodo  precedente,  che  svolge  anche  la   funzione   di
rettificare  il  doppio   impegno,   evitando   gli   effetti   della
duplicazione della spesa". 
    c) Al paragrafo 5.2,  lettera  h),  dopo  le  parole  "(in  quote
costanti  tra  gli   accantonamenti   stanziati   nel   bilancio   di
previsione).", sono inserite  le  seguenti  "E'  parimenti  possibile
ridurre gli stanziamenti di  bilancio  riguardanti  il  fondo  rischi
contenzioso in corso d'anno,  qualora  nel  corso  dell'esercizio  il
contenzioso, per il quale sono stati gia'  effettuati  accantonamenti
confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente,
si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso  (ad
es.  sentenza,  estinzione  del  giudizio,  transazione,  ecc.)   che
consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico
rischio di soccombenza."; 
    d) Al paragrafo 5.3.3 le parole "risorse vincolate a destinazioni
specifiche e delle" sono sostituite dalla seguente "le"; 
    e) Al paragrafo 5.3.5 sono soppresse le parole  "poste  contabili
riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e  di  quelle
riguardanti" ovunque ricorrano; 
    f) Al  paragrafo  5.3.6  dopo  le  parole  "se  sempre  positivi,
determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo  di  amministrazione,"
ovunque ricorrano, inserire le seguenti "delle entrate vincolate  per
specifiche destinazioni nel risultato di  amministrazione  alla  fine
dell'esercizio, delle entrate accantonate  nei  fondi  confluite  nel
risultato di amministrazione,"; 
    g) Al paragrafo 5.3.6, le parole "escludendo le  poste  contabili
riconducibili alle risorse vincolate  a  destinazioni  specifiche,  e
alle,"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "escludendo   le   entrate
vincolate   per   specifiche   destinazioni    nel    risultato    di
amministrazione alla fine dell'esercizio, le entrate accantonate  nei
fondi confluite nel risultato di amministrazione, e le," 
    h)  Al  paragrafo  5.3.14  le  parole  "della  validazione"  sono
sostituite dalle seguenti "dell'approvazione", e la correlata nota e'
sostituita  dalla  seguente  "(43)  L'ultimo  periodo  del  comma   3
dell'articolo 21 del d.lgs. 50  del  2016  stabilisce  che  "Ai  fini
dell'inserimento  nel   programma   triennale,   le   amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il  documento
di fattibilita' delle alternative progettuali,  di  cui  all'articolo
23, comma 5."; 
    i) Al paragrafo 5.4.9 la parola "validato"  e'  sostituita  dalla
seguente "verificato" con la seguente nota "(53)  Si  fa  riferimento
alla verifica preventiva della progettazione di cui  all'articolo  26
del d.lgs. n. 50 del 2016"; 
    j) Alla fine del paragrafo 5.6 sono inserite le  seguenti  parole
"Per gli impegni  riguardanti  il  rimborso  delle  anticipazioni  di
liquidita' si rinvia ai paragrafi 3.20-bis, 3.20-ter e 3.26"; 
    k) All'esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica sostituire le parole
"validazione di cui all'articolo 26" con le seguenti "approvazione di
cui all'articolo 21"; 
    l) Alla fine  dell'appendice  tecnica  e'  inserito  il  seguente
esempio n. 12: 
  Esempio 12) - Scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli
addebiti diretti (SEPA Direct Debit)111 
  Dal 1° gennaio 2019, in attuazione dell'articolo all'art. 13, comma
3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, coordinato con il decreto  legislativo
15 dicembre 2017, n. 218, gli incassi gestiti  tramite  procedure  di
addebito diretto, utilizzati da alcuni comuni per la  riscossione  di
tasse  locali,  possono  essere  oggetto  di  richieste  di  rimborso
incondizionato da parte del pagatore, che i tesorieri/cassieri devono
effettuare entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono  stati
addebitati. 
  A seguito della comunicazione da parte  del  tesoriere/cassiere  di
sospesi di pagamenti concernenti  rimborsi  incondizionati  nel  Sepa
Dierct Debito di cui all'articolo 13, comma 3-bis,  del  D.  Lgs.  n.
11/2010, l'ente effettua le seguenti registrazioni: 
    a) registra un impegno tra le partite di giro,  di  importo  pari
alla carta contabile (voce U.7.01.99.99.999 Altre uscite per  partite
di giro n.a.c.); 
    b) accerta una nuova entrata tra le partite  di  giro  (voce  del
piano dei conti finanziari E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite
di giro diverse), di importo pari all'impegno di cui alla lettera a); 
    c) riclassifica la reversale di entrata concernente l'incasso per
il quale e' stato chiesto il rimborso,  imputandola  all'accertamento
di cui alla lettera b; 
    d)  regolarizza  la  carta  contabile  di  spesa  riguardante  il
rimborso effettuato dal  tesoriere/cassiere,  a  valere  dell'impegno
effettuato in partita di giro (lettera a); 
    e) cancella l'accertamento concernente l'entrata di cui e'  stato
chiesto il rimborso incondizionato, se ne ricorrono i presupposti. 
  Se gli stanziamenti riguardanti le  PG  non  sono  capienti  l'ente
effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere112 . 
  Se il rimborso comporta la corresponsione di interessi, la relativa
spesa e' registrata nel titolo 1° della spesa, alle  specifiche  voci
del piano dei conti finanziario riguardanti "Altri interessi  passivi
diversi"  U.1.07.06.99.000,   individuate   in   considerazione   del
destinatario della spesa.  Il  pagamento  e'  imputato  contabilmente
all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il  pagamento,  anche
se   la   comunicazione   del   tesoriere   e'   pervenuta   all'ente
nell'esercizio successivo. 
  Nel caso in cui l'ente riceve notizia della richiesta  di  rimborso
nell'esercizio successivo a quello in cui sono  state  registrate  le
entrate, se le scritture di chiusura dell'esercizio  precedente  sono
ancora in corso,  e'  possibile  effettuare  le  registrazioni  sopra
indicate. 
  Se  le  scritture  di  chiusura  dell'esercizio   precedente   sono
terminate, l'ente effettua le seguenti registrazioni: 
    a) registra un impegno nel titolo primo della  spesa  di  importo
pari alla carta contabile tra i Rimborsi  e  poste  correttive  delle
entrate, (i codici previsti per la voce U.1.09.02.00.000 Rimborsi  di
imposte in uscita, o se non trattasi di rimborsi di imposte, i codici
previsti per la voce Altri Rimborsi di parte corrente  di  somme  non
dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.00.000); 
    b)  regolarizza  la  carta  contabile  di  spesa  riguardante  il
rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell'impegno  di
cui alla lettera a. 
  ______ 
 
   34 Le indicazioni riguardanti  la  codifica  SIOPE  devono  essere
aggiornate al decreto MEF del 9  giugno  2016,  che  ha  adeguato  la
codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro  organismi  e  enti
strumentali in contabilita' finanziaria al piano dei conti integrato,
in attuazione dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  n.  118  del
2011. Dal 2017  il  codice  SIOPE  E2102  e'  sostituito  dal  codice
E.2.01.01.01.001, e il codice SIOPE U1570 e'  sostituito  dal  codice
U.1.04.01.01.001. 
   111 L'addebito diretto SEPA (SEPA Direct Debit) e'  uno  strumento
di pagamento di base per disporre incassi in euro  all'interno  della
SEPA sulla base di un accordo preliminare (mandato) tra  creditore  e
debitore che consente di addebitare in modo automatico il  conto  del
debitore.         Per         approfondimenti         si         veda
http://www.sepaitalia.eu/welcome.asp?Page=2392&chardim=0&a=a&langid=1
. 
   112 Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro  non  svolgono
la funzione  di  vincolo,  pertanto,  in  caso  di  incapienza  degli
stanziamenti, gli  impegni  possono  essere  registrati  anche  senza
effettuare le variazioni. In ogni caso  e'  opportuno  effettuare  le
variazioni di bilancio, anche dopo la  registrazione  degli  impegni,
anche successivamente la registrazione dell'operazione.