Art. 3 Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria 1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) Dopo il paragrafo 3.20 sono inseriti i seguenti: 3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidita' diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidita' sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidita' non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l'anno, la natura di "anticipazione di liquidita' che non comporta risorse aggiuntive" e' rappresentata contabilmente dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il rimborso. Per le anticipazioni di liquidita' che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidita' che non comporta risorse aggiuntive" e' costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidita' nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese. Si richiamano le modalita' di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidita': - per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017); - per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali fanno riferimento alle indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017); - per le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalita' di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017); - per le anticipazioni di liquidita' concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalita' di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 157034 ". Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilita' di impiegare il fondo non solo con finalita' di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevendendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci." Le altre anticipazioni di liquidita' che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue: a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti"; b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, e' iscritto un fondo anticipazione di liquidita', di importo pari alle anticipazioni di liquidita' accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata; c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione; d) il fondo di cui alla lettera b) e' iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed e' reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Tali modalita' operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione. Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidita' partecipano all'equilibrio di parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti". Le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale sono registrate secondo le modalita' previste per le ordinarie anticipazioni di liquidita' che si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente, con imputazione al medesimo esercizio, e' impegnata la spesa concernente il rimborso dell'anticipazione, distintamente per la quota capitale e la quota interessi. Il versamento della liquidita' da parte delle Regioni non comporta la formazione di proventi per gli enti del servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite della Regione. Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il versamento della liquidita' agli enti del servizio sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e contestualmente accertano le relative entrate derivanti dalla riscossione dei crediti. Tale operazione e' registrata nel perimetro sanitario del bilancio. 3.20-ter Le anticipazioni di risorse dal fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004). Pertanto, l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, che e' a carico dei comuni, e' esigibile nel medesimo esercizio in cui l'anticipazione e' erogata. Conseguentemente, l'impegno di spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione e' imputato al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione. L'anticipazione erogata dalla CDP S.p.A, nel presupposto che sia stata gia' accertata l'entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l'effettiva demolizione dell'opera abusiva, e' registrata come segue: a) l'entrata derivante dall'anticipazione da parte della CDP S.p.A e' accertata nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti"; b) la spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione alla CDP S.p.A. e' impegnata nel titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento di cui alla lettera a); Considerato il rischio di non riscuotere il credito vantato nei confronti del responsabile dell'abuso, la massima attenzione deve essere dedicata alla quantificazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' riguardante l'entrata accertata nei confronti degli abusi edilizi. Nel rispetto del principio della prudenza, l'entrata accertata nei confronti degli autori dell'abuso edilizio e' accantonata in bilancio nel FCDE per un importo pari almeno al 20% destinata a confluire nel risultato di amministrazione. Nel bilancio degli esercizi successivi e' accantonata nel FCDE una quota pari almeno al 20% del residuo attivo sino al momento della restituzione totale dell'anticipazione alla CDP. b) Al paragrafo 5.2, lettera a), prima delle parole "Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura" sono inserite le seguenti: "Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno e' registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed e' tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici e' impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa e' costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalita' di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonche' per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, e' impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed e' tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Tale quota del 20% e' impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa e' costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa". c) Al paragrafo 5.2, lettera h), dopo le parole "(in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).", sono inserite le seguenti "E' parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati gia' effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza."; d) Al paragrafo 5.3.3 le parole "risorse vincolate a destinazioni specifiche e delle" sono sostituite dalla seguente "le"; e) Al paragrafo 5.3.5 sono soppresse le parole "poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e di quelle riguardanti" ovunque ricorrano; f) Al paragrafo 5.3.6 dopo le parole "se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione," ovunque ricorrano, inserire le seguenti "delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione,"; g) Al paragrafo 5.3.6, le parole "escludendo le poste contabili riconducibili alle risorse vincolate a destinazioni specifiche, e alle," sono sostituite dalle seguenti "escludendo le entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, le entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e le," h) Al paragrafo 5.3.14 le parole "della validazione" sono sostituite dalle seguenti "dell'approvazione", e la correlata nota e' sostituita dalla seguente "(43) L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016 stabilisce che "Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5."; i) Al paragrafo 5.4.9 la parola "validato" e' sostituita dalla seguente "verificato" con la seguente nota "(53) Si fa riferimento alla verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 2016"; j) Alla fine del paragrafo 5.6 sono inserite le seguenti parole "Per gli impegni riguardanti il rimborso delle anticipazioni di liquidita' si rinvia ai paragrafi 3.20-bis, 3.20-ter e 3.26"; k) All'esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica sostituire le parole "validazione di cui all'articolo 26" con le seguenti "approvazione di cui all'articolo 21"; l) Alla fine dell'appendice tecnica e' inserito il seguente esempio n. 12: Esempio 12) - Scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit)111 Dal 1° gennaio 2019, in attuazione dell'articolo all'art. 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, coordinato con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto, utilizzati da alcuni comuni per la riscossione di tasse locali, possono essere oggetto di richieste di rimborso incondizionato da parte del pagatore, che i tesorieri/cassieri devono effettuare entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. A seguito della comunicazione da parte del tesoriere/cassiere di sospesi di pagamenti concernenti rimborsi incondizionati nel Sepa Dierct Debito di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, l'ente effettua le seguenti registrazioni: a) registra un impegno tra le partite di giro, di importo pari alla carta contabile (voce U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.); b) accerta una nuova entrata tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse), di importo pari all'impegno di cui alla lettera a); c) riclassifica la reversale di entrata concernente l'incasso per il quale e' stato chiesto il rimborso, imputandola all'accertamento di cui alla lettera b; d) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell'impegno effettuato in partita di giro (lettera a); e) cancella l'accertamento concernente l'entrata di cui e' stato chiesto il rimborso incondizionato, se ne ricorrono i presupposti. Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere112 . Se il rimborso comporta la corresponsione di interessi, la relativa spesa e' registrata nel titolo 1° della spesa, alle specifiche voci del piano dei conti finanziario riguardanti "Altri interessi passivi diversi" U.1.07.06.99.000, individuate in considerazione del destinatario della spesa. Il pagamento e' imputato contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere e' pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. Nel caso in cui l'ente riceve notizia della richiesta di rimborso nell'esercizio successivo a quello in cui sono state registrate le entrate, se le scritture di chiusura dell'esercizio precedente sono ancora in corso, e' possibile effettuare le registrazioni sopra indicate. Se le scritture di chiusura dell'esercizio precedente sono terminate, l'ente effettua le seguenti registrazioni: a) registra un impegno nel titolo primo della spesa di importo pari alla carta contabile tra i Rimborsi e poste correttive delle entrate, (i codici previsti per la voce U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita, o se non trattasi di rimborsi di imposte, i codici previsti per la voce Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.00.000); b) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell'impegno di cui alla lettera a. ______ 34 Le indicazioni riguardanti la codifica SIOPE devono essere aggiornate al decreto MEF del 9 giugno 2016, che ha adeguato la codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Dal 2017 il codice SIOPE E2102 e' sostituito dal codice E.2.01.01.01.001, e il codice SIOPE U1570 e' sostituito dal codice U.1.04.01.01.001. 111 L'addebito diretto SEPA (SEPA Direct Debit) e' uno strumento di pagamento di base per disporre incassi in euro all'interno della SEPA sulla base di un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore. Per approfondimenti si veda http://www.sepaitalia.eu/welcome.asp?Page=2392&chardim=0&a=a&langid=1 . 112 Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso e' opportuno effettuare le variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell'operazione.