IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
      della Direzione generale per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare  consolidato  della  DOP   dei   vini   «Amarone   della
Valpolicella» e il relativo documento unico riepilogativo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il  disciplinare
di produzione della predetta DOP; 
  Vista la documentata  domanda  presentata,  per  il  tramite  della
Regione Veneto, dal «Consorzio per la tutela dei  vini  Valpolicella»
con sede in San  Pietro  in  Cariano  (VR),  intesa  ad  ottenere  la
modifica del disciplinare di  produzione  dei  della  DOCG  dei  vini
«Amarone della Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui  al
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata
proposta di modifica; 
  Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e'
stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10, e, in particolare, e' stato acquisito il parere favorevole
del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge
12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 7 maggio 2019; 
  Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette
modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e
per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si
e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un
periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni; 
  Atteso  che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  proposta  di
modifica nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019, entro il
predetto termine di trenta  giorni,  sono  pervenute,  da  parte  del
citato  Consorzio  di  tutela  e  di  alcune   aziende   vitivinicole
interessate alla DOP in questione,  delle  osservazioni  alla  citata
proposta di modifica del disciplinare; 
  Atteso che le predette osservazioni  sono  risultate  di  carattere
formale e migliorative del testo del disciplinare e  come  tali,  non
sussistendo i presupposti per dar luogo alla convocazione di apposite
conferenze di servizi ai sensi dell'art. 8, comma 2,  del  richiamato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, sono state definite e  recepite
da  questo   Ministero,   effettuando   in   tal   senso   specifiche
comunicazioni ai soggetti istanti; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019
sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le
«modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del
disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Amarone   della
Valpolicella»; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in questione, nonche'  alla  comunicazione
delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite  il
sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30,  par.
1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019  Gab  del  1°  agosto
2019, con  la  quale  sono  state  fornite  indicazioni  al  fine  di
assicurare  la   continuita'   dell'azione   amministrativa   e,   in
particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali,
i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati,  per
un periodo non superiore ai quarantacinque  giorni,  «a  svolgere  le
attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate
negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione  alle  relative
direttive.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Amarone  della
Valpolicella», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  7
marzo 2014 richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  «modifiche
ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019; 
  2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Amarone  della
Valpolicella», cosi' come consolidato con le «modifiche ordinarie» di
cui al comma 1, e' riportato all'allegato A.