Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte  della  commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea,  entro tre  mesi  dalla  data  di  ricezione  della   citata
comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche
ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2019/2020. 
  4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei
vini «Amarone della Valpolicella» di cui all'art. 1 saranno  inseriti
sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 agosto 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi