Art. 4 
 
  1. I vettori comunitari che intendono  operare  le  rotte  indicate
all'art. 2 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di  cui  al
presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo  finanziario,
devono  presentare  all'E.N.A.C.  (Ente  nazionale  per   l'aviazione
civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio  secondo
le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.