Art. 7 
 
  1. Con successivi decreti del direttore  della  Direzione  generale
per gli aeroporti ed il trasporto aereo vengono  resi  esecutivi  gli
esiti delle gare  di  cui  all'art.  5,  viene  concesso  ai  vettori
aggiudicatari delle gare stesse il diritto di esercitare in esclusiva
con compensazione finanziaria il  servizio  aereo  di  linea  oggetto
delle medesime gare e  vengono  altresi'  approvate  le  convenzioni,
sottoscritte  dall'E.N.A.C.  e  dal  singolo  vettore,  per  regolare
l'esercizio del servizio concesso. 
  2. I decreti di cui al comma precedente sono sottoposti agli organi
competenti per il controllo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it). 
 
    Roma, 16 luglio 2019 
 
                                               Il Ministro: Toninelli