IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti  i  commi  da  7-bis  a  7-quater  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come  introdotti  dal  comma  26
dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  recante
proroghe onerose di termini, con  i  quali  si  stabilisce  che  sono
demandate a un decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
ove  necessario,  eventuali  disposizioni  di  coordinamento  tra   i
principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE entrati
in vigore successivamente al 31 dicembre  2010  e  la  determinazione
della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2017/1986  della  Commissione  del  31
ottobre 2017, che modificano il regolamento  (CE)  n.  1126/2008  che
adotta taluni  principi  contabili  internazionali  conformemente  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda l'International Financial Reporting  Standard  16
(IFRS 16); 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di  seguito
«TUIR»); 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003), e,  in  particolare,
l'art. 25, recante delega al Governo per  l'esercizio  delle  opzioni
previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)  n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Visti i commi da 58 a 61 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2007,
n.   244,   recanti   disposizioni   per   la   razionalizzazione   e
semplificazione  del  processo  di  determinazione  del  reddito  dei
soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il  comma  60
che demanda  l'emanazione  delle  disposizioni  di  attuazione  e  di
coordinamento delle norme contenute nei commi 58  e  59  ad  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 1°
aprile  2009,  n.  48,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  e  di
coordinamento delle norme contenute nei commi 58  e  59  dell'art.  1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in  materia  di  determinazione
del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi  contabili
internazionali»; 
  Visto il comma 28 dell'art. 2 del citato decreto-legge 29  dicembre
2010,  n.  225,  che  demanda  l'emanazione  delle  disposizioni   di
coordinamento previste  dall'art.  4,  comma  7-quater,  del  decreto
legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,  per  i  principi  contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati  con  regolamento
UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il
31 dicembre 2010 ad apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto  il  decreto  8  giugno  2011,   recante   «Disposizioni   di
coordinamento tra i principi  contabili  internazionali,  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010,  e  le
regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP,
previste dall'art. 4, comma  7-quater,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2005, n. 38»; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
  Ritenuta l'opportunita' di  emanare  le  seguenti  disposizioni  di
coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e
dell'IRAP per i soggetti che redigono i propri bilanci in conformita'
ai principi contabili internazionali di cui al  regolamento  (CE)  n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Deducibilita'  dell'ammortamento   dell'attivita'   consistente   nel
                         diritto di utilizzo 
 
  1. Se l'attivita' consistente nel diritto  d'utilizzo  (di  seguito
ROU) e' ammortizzata in conformita' al primo periodo del paragrafo 32
dell'IFRS 16, si applicano le disposizioni fiscali previste dal  TUIR
e da altre disposizioni di legge con riguardo all'attivita' materiale
o immateriale sottostante. 
  2. Se il ROU e' ammortizzato in conformita' al secondo periodo  del
paragrafo 32 dell'IFRS 16, le quote di ammortamento  deducibili  sono
determinate applicando l'art. 103, comma 2, del TUIR e  assumendo,  a
tal fine, quale durata di utilizzazione prevista dal contratto quella
quantificata applicando i paragrafi 18-21 dell'IFRS 16. Le  quote  di
ammortamento  del  ROU  sono,  comunque,  deducibili  in  misura  non
superiore  a  quanto   stabilito,   con   riferimento   all'attivita'
sottostante, dalle disposizioni contenute nel TUIR concernenti limiti
quantitativi alla deduzione  di  componenti  negativi;  relativamente
all'art. 164 del TUIR si applicano, inoltre, i  limiti  di  rilevanza
del costo disposti per la locazione e il noleggio. 
  3. Assumono rilevanza ai fini IRES e IRAP le  modifiche  successive
del valore del ROU rilevate in bilancio, fatta eccezione  per  quanto
previsto dall'art. 2, comma 1.