Art. 3 
 
               Operazioni di vendita a retrolocazione 
 
  1. Nel caso di operazioni di vendita e retrolocazione  rilevate  ai
sensi dei  paragrafi  100-102  dell'IFRS  16  in  capo  al  locatario
venditore assumono rilevanza fiscale: 
    a) gli utili e le perdite rilevati contabilmente  e  riferiti  ai
diritti trasferiti al locatore acquirente; 
    b) il valore attribuito al ROU  derivante  dalla  retrolocazione,
corrispondente alla percentuale del precedente valore  contabile  del
ROU che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto  dal  locatario
venditore.