Art. 3 Operazioni di vendita a retrolocazione 1. Nel caso di operazioni di vendita e retrolocazione rilevate ai sensi dei paragrafi 100-102 dell'IFRS 16 in capo al locatario venditore assumono rilevanza fiscale: a) gli utili e le perdite rilevati contabilmente e riferiti ai diritti trasferiti al locatore acquirente; b) il valore attribuito al ROU derivante dalla retrolocazione, corrispondente alla percentuale del precedente valore contabile del ROU che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto dal locatario venditore.