IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei  nella  comunita',  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Viste la comunicazione e la  decisione  della  Commissione  europea
concernenti rispettivamente l'applicazione  delle  norme  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa  per
la prestazione di  servizi  di  interesse  economico  generale  (GUUE
2012/C 8/02)  e  l'applicazione  delle  disposizioni  dell'art.  106,
paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli
aiuti di  Stato  sotto  forma  di  compensazione  degli  obblighi  di
servizio pubblico, concessi a determinate  imprese  incaricate  della
gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L7); 
  Vista   la   comunicazione   della   Commissione   2017/C    194/01
«Orientamenti  interpretativi  relativi  al   regolamento   (CE)   n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di  servizio
pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio  pubblico  sui
collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni  del  regolamento
CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1008/2008; 
  Visto l'art. 2, comma 236, lettera a) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008)  che  prevede  che  con  decreto  del
Ministro dei trasporti, siano individuati  gli  interventi  necessari
per  il  potenziamento  e  la  sicurezza  dell'aeroporto  di   Reggio
Calabria, per assicurare la continuita' territoriale da  e  per  tale
aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola  d'Elba,
per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008; 
  Vista la legge regionale del 27 dicembre 2016, n. 89  e  successive
modificazioni, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016, avente ad  oggetto  «Disposizioni
di carattere finanziario. Collegato  alla  legge  di  stabilita'  per
l'anno  2017»  ed  in  particolare  l'art.  1  «Disposizioni  per  la
continuita' territoriale dell'Isola d'Elba» in  forza  del  quale  la
Giunta regionale e' autorizzata ad  erogare  contributi  straordinari
all'ENAC, fino all'importo massimo di € 1.050.000,00 per un ulteriore
triennio, ovvero per  il  triennio  2017-2019,  rispetto  al  periodo
considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre  2012,  n.
77 (Legge finanziaria per l'anno  2013)  al  fine  di  concorrere  al
pagamento degli oneri di servizio  pubblico  per  l'effettuazione  di
collegamenti aerei volti ad assicurare  la  continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con
il vettore che assicura i collegamenti; 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita'  2018)  che
all'art. 11 «Disposizioni per la continuita' territoriale  dell'Isola
d'Elba»  autorizza  la  Giunta  regionale   ad   erogare   contributi
straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)  fino
all'importo massimo di complessivi € 1.050.000,00  per  un  ulteriore
triennio, ovvero per  il  triennio  2018-2020,  rispetto  al  periodo
considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre  2012,  n.
77 (Legge finanziaria per l'anno 2013),  al  fine  di  concorrere  al
pagamento degli oneri di servizio  pubblico  per  l'effettuazione  di
collegamenti aerei volti ad assicurare  la  continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto  di  servizio  stipulato
con il vettore che assicura i collegamenti; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017  con  la  quale  il
consiglio di amministrazione dell'ENAC ha destinato parte dell'avanzo
di  amministrazione  dell'esercizio  2015   alla   promozione   della
continuita' territoriale tra l'Isola d'Elba  ed  i  principali  scali
della Regione Toscana, nell'importo  risultante  dalla  proposta  del
direttore  generale  n.  127207  del  9  dicembre  2016,  pari  ad  €
1.500.000,00; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  497  del  25  ottobre   2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 268  del  16  novembre  2017,  e  successive  modifiche
recante imposizione di oneri di servizio pubblico  sulle  rotte  Elba
Marina di Campo-Pisa e viceversa,  Elba  Marina  di  Campo-Firenze  e
viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa; 
  Vista la nota prot.n. 52564 in data 18 maggio 2019,  con  la  quale
l'ENAC  ha  evidenziato  che  la  gara  bandita   per   l'affidamento
dell'esercizio di servizi aerei di linea in conformita'  degli  oneri
di servizio pubblico cosi' come definiti con decreto ministeriale  n.
497 del 25 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e'
andata deserta; 
  Vista la deliberazione n. 21 del 2 ottobre 2018, con  la  quale  il
consiglio di amministrazione dell' ENAC ha destinato la somma pari  a
€ 750.000,00 per  il  finanziamento  della  continuita'  territoriale
dell'isola d'Elba oltre  a  quanto  gia'  stanziato  con  la  propria
decisione del 18 gennaio 2017, n. 1; 
  Vista  la  disponibilita'   di   €   72.340,41   residuanti   dalla
liquidazione dell'ultimo  anno  di  esercizio  del  servizio  onerato
operato dall'aggiudicatario della gara relativa al  triennio  ottobre
2014-ottobre 2017, utilizzabili per la continuita' in esame; 
  Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68  -  pubblicata  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte prima n.  56  del  7
dicembre  2018 -  «Interventi   normativi   relativi   alla   seconda
variazione al  bilancio  di  previsione  2018-2020»,  in  particolare
l'art. 19 «Disposizioni per la  continuita'  territoriale  dell'Isola
d'Elba. Modifiche all'art. 11 della l.r. 77/2017» che stabilisce  che
«... all'onere di euro 350.000,00 per l'anno 2021 si  fa  fronte  con
legge di bilancio.»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  557  del  24  dicembre  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale n. 19 del 23 gennaio 2018, recante imposizione di  oneri  di
servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e  viceversa,
Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano
Linate e viceversa; 
  Visto l'estratto del bando di gara per la concessione in  esclusiva
e con  compensazione  finanziaria,  in  conformita'  degli  oneri  di
servizio pubblico cosi' come definiti con decreto ministeriale n. 557
del 24 dicembre 2018, dei servizi aerei di  linea  sulle  rotte  Elba
Marina di Campo-Pisa e viceversa,  Elba  Marina  di  Campo-Firenze  e
viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  5ª  Serie
speciale - contratti pubblici, n. 12 del 28 gennaio 2019; 
  Vista la nota prot. n. 36940 in data 29 marzo 2019,  con  la  quale
l'ENAC  ha  evidenziato  che  la  gara  bandita   per   l'affidamento
dell'esercizio di servizi aerei di linea in conformita'  degli  oneri
di servizio pubblico cosi' come definiti con decreto ministeriale  n.
557 del 24 dicembre 2018 e' andata deserta; 
  Considerata   l'opportunita'   di   intraprendere   una   ulteriore
procedura,  attraverso  un'apposita  Conferenza   di   Servizi,   per
individuare nuovi contenuti e nuovi parametri  sui  quali  articolare
l'imposizione di oneri di servizio pubblico  sui  collegamenti  aerei
tra lo scalo dell'Elba e gli scali di Pisa, Firenze e  Milano  Linate
per  assicurare  la  continuita'   territoriale   dell'Isola   d'Elba
attraverso  collegamenti  aerei   che   siano   adeguati,   regolari,
continuativi e da svolgersi con voli di linea; 
  Visto il decreto ministeriale n. 209 del 17 maggio 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n.  131  del  6  giugno  2019,  recante   abrogazione   del   decreto
ministeriale n. 557 del 24 dicembre 2018; 
  Vista la nota n. 20118 del 17 maggio 2019, con la quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente  della
Regione Toscana a indire e presiedere la  Conferenza  di  servizi  ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni finalizzata a  individuare,  in  conformita'  con  le
disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008,  il  contenuto  degli
oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per
l'Isola d'Elba; 
  Vista la nota prot. n. 0223372 del 3 giugno 2019, con la  quale  il
Presidente della Regione  Toscana  ha  indetto,  ai  sensi  dell'art.
14-ter  della  legge  n.  241/90  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, la predetta Conferenza di servizi per il 7 giugno 2019; 
  Visto il verbale in data 20 giugno 2019, conclusivo della  predetta
Conferenza di servizi con la quale si sono definiti i  parametri  sui
quali articolare l'imposizione di oneri di  servizio  pubblico  sulle
rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo -
Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa
e si e' fissata la decorrenza di tale  imposizione  dal  1°  febbraio
2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il
servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di  Campo  -  Pisa  e
viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di
Campo  -  Milano  Linate  e  viceversa,   costituisce   un   servizio
d'interesse economico generale.