Art. 4 1. I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.