Art. 5 
 
  1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e  10  del  regolamento  (CE)
1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna  accettazione  di
cui al precedente art. 4, il diritto di effettuare i servizi aerei di
linea  conformemente  all'onere  di  servizio  pubblico  imposto   su
ciascuna delle rotte Elba Marina di Campo - Pisa  e  viceversa,  Elba
Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo -  Milano
Linate  e  viceversa  puo'  essere  concesso  in  esclusiva   e   con
compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal
1° febbraio 2020, tramite gara pubblica  a  norma  dell'art.  17  del
medesimo regolamento comunitario. 
  2. La gara di cui al comma 1,  il  relativo  bando  e  la  connessa
documentazione  tecnica   sono,   altresi',   conformi   alle   norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma
di compensazione degli obblighi di  servizio  pubblico  alle  imprese
incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.