IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria  ed  in  particolare  l'art.  66  che   reca
disposizioni  in  materia   di   assunzioni   delle   amministrazioni
pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita'  economica  ed  in  particolare  l'art.  9  che   reca
disposizioni  in  materia   di   assunzioni   delle   amministrazioni
pubbliche; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014,  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al  personale  di  ruolo  cessato  nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella  misura
del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per  l'anno  2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017, del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
secondo cui le amministrazioni indicate  all'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per  gli  anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato
di qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di
personale corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al  medesimo  personale
cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui
al presente  comma  il  personale  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»
in particolare l'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti  dove
e' previsto che la percentuale sui  posti  di  dirigente  disponibili
riservata al corso-concorso non puo' essere  inferiore  al  cinquanta
per cento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
dicembre 2017, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il quale la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al  corso-concorso
selettivo  di  formazione  dirigenziale  per   il   reclutamento   di
centoventitre  dirigenti  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35,  comma  4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le
assunzioni sono autorizzate con il decreto  e  le  procedure  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla
base della programmazione  del  fabbisogno,  corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere  dall'anno  2014  e'  consentito  il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale
non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  ed   in
particolare l'art. 22, comma 15, laddove viene disposto  che  per  il
triennio  2018-2020,  le  pubbliche  amministrazioni,  al   fine   di
valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti
delle vigenti  facolta'  assunzionali,  procedure  selettive  per  la
progressione tra le aree  riservate  al  personale  di  ruolo,  fermo
restando il possesso dei titoli di  studio  richiesti  per  l'accesso
dall'esterno.  Il  numero  di  posti  per  tali  procedure  selettive
riservate non puo' superare il 20 per cento di  quelli  previsti  nei
piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa
area o categoria; 
  Ritenuto di prendere a riferimento, per definire il triennio  utile
per il cumulo delle risorse, la data di  acquisizione  al  protocollo
informatico del Dipartimento della funzione pubblica della  richiesta
dell'Amministrazione; 
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre  2016,
n. 219, con  il  quale  si  dispone  che  «Le  camere  di  commercio,
all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di
cui al comma  3,  comunicano  l'elenco  dell'eventuale  personale  in
soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dello  sviluppo  economico.
Il suddetto personale soprannumerario e'  ricollocato,  nel  rispetto
delle modalita' e  dei  criteri  definiti  dal  decreto  adottato  in
attuazione dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento
delle facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli
anni 2017 e 2018. Qualora  il  personale  soprannumerario  ecceda  la
soglia  prevista  dal  periodo  precedente,  la  stessa  puo'  essere
rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di  assicurare  le
esigenze  di  ricollocamento  dello  stesso   personale   presso   le
amministrazioni interessate»; 
  Vista la nota di Unioncamere n. 0010047 del 2 maggio  2018  inviata
al Dipartimento della funzione pubblica con l'aggiornamento  relativo
alla situazione del personale in soprannumero; 
  Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto  art.  3,
comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  219  del   2016,   che   le
amministrazioni di cui al presente provvedimento  dovranno  mantenere
la suddetta percentuale  del  10%,  prevista  al  fine  di  garantire
l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo  indeterminato
delle  camere  di  commercio,  su  futuri  budget  ove  sorgesse   la
necessita' di dover riallocare il suddetto personale; 
  Visto l'art. 2209-quinquies, comma 3, del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, secondo cui «Il piano di programmazione  triennale
scorrevole dei transiti individua, per  ciascuna  amministrazione,  i
posti annualmente riservati al transito del personale  militare,  per
effetto del comma 2,  assicurando  comunque,  a  decorrere  dall'anno
2017, nell'ambito delle amministrazioni statali, un numero  di  posti
riservati  pari  al  cinque  per  cento  delle  complessive  facolta'
assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell'art.
2259-ter,  comma  3,  lettera  b),  numero  5).  L'elenco  dei  posti
riservati e' pubblicato sul sito istituzionale  del  Ministero  della
difesa.»; 
  Visto l'art. 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5), del medesimo
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che  prevede,  a  decorrere
dall'anno 2016, l'avvio,  per  le  unita'  di  personale  civile  del
Ministero della difesa  risultanti  in  eccedenza,  «di  processi  di
trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  entro  i
contingenti e le misure percentuali e con  i  criteri  stabiliti  con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  in   misura   non
inferiore al 15 per cento  delle  complessive  facolta'  assunzionali
delle  predette  amministrazioni  e  fatto  salvo   quanto   disposto
dall'art. 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i
posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti  a
favore del personale militare secondo le modalita'  di  cui  all'art.
2209-quinquies.»; 
  Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o
soprannumerarieta' da  parte  del  Ministero  della  difesa,  che  le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni citate su futuri
budget ove sorgesse la necessita' di dover  riallocare  il  personale
interessato; 
  Ritenuto  necessario  finanziare,  a  valere   sulle   facola'   di
assunzione dell'INPS, l'inserimento nei ruoli dell'ente medesimo  del
personale gia' addetto al servizio di  porteriato  o  di  custodia  e
vigilanza degli immobili  di  proprieta'  dell'Istituto  che  vengono
dismessi, in relazione a quanto previsto dall'art. 43, comma 19 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo  cui  i  predetti  lavoratori
restano alle dipendenze dell'ente medesimo; 
  Viste le disposizioni  di  legge  che  recano  l'autorizzazione  ad
assunzioni straordinarie, in deroga al regime del turn over, a favore
delle amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto; 
  Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2018,  n.  145,  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 
  Visto l'art. 1, comma 342, della citata  legge  n.  145  del  2018,
secondo cui il Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  puo'
coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili
professionali delle Aree II e III assumendo in ordine di graduatoria,
nel limite massimo del 50 per cento delle facolta'  assunzionali  per
l'anno 2019,  come  accertate  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui  all'art.  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che,  nelle  procedure
selettive interne per il  passaggio  rispettivamente  all'Area  II  e
all'Area III con graduatorie approvate a  decorrere  dal  1°  gennaio
2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile
in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per  la  cui
copertura dei posti e' stata indetta ciascuna procedura; 
  Visto l'art. 1, comma 362 della legge n. 145 del 2018 che, al  fine
di ripristinare gradualmente  la  durata  triennale  della  validita'
delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego,  fatti
salvi i periodi di vigenza inferiori  previsti  da  leggi  regionali,
proroga al 30 settembre 2019 la validita' delle graduatorie approvate
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013,  stabilendo  che  le  stesse
possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle  seguenti
condizioni: 
    1) frequenza obbligatoria da parte dei  soggetti  inseriti  nelle
graduatorie di corsi di formazione  e  aggiornamento  organizzati  da
ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi  di  trasparenza,
pubblicita' ed economicita' e utilizzando le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente; 
    2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie,
di un apposito esame-colloquio diretto a  verificarne  la  perdurante
idoneita'; 
  Visto il medesimo art. 1, comma 362 della predetta legge n. 145 del
2018 che, con riferimento alle graduatorie approvate  successivamente
al 31 dicembre 2013, stabilisce: 
    a. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2014  e'
estesa fino al 30 settembre 2019; 
    b. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2015  e'
estesa fino al 31 marzo 2020; 
    c. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2016  e'
estesa fino al 30 settembre 2020; 
    d. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2017  e'
estesa fino al 31 marzo 2021; 
    e. la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2018  e'
estesa fino al 31 dicembre 2021; 
    f. la validita' delle graduatorie che saranno approvate a partire
dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma
5-ter, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  decorrente
dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria; 
  Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in  particolare  l'art.
1, comma 1131, che ha  modificato,  l'art.  1  del  decreto-legge  29
novembre 2011, n. 216, convertito con modificazione  dalla  legge  24
febbraio 2012, n. 14, con il quale si  dispone  che  il  termine  per
procedere  alle  assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato,
relative alle cessazioni verificatesi negli anni  2009,  2010,  2011,
2012 e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2019, nonche' l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  2014,
n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2015,
n. 11, con il quale si dispone che  il  termine  per  procedere  alle
assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017,  e'
prorogato al  31  dicembre  2019  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2019; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del  predetto  decreto-legge  n.  101  del
2013, come modificato dall'art. 1, comma 363, della legge n. 145  del
2018 che ha abrogato la relativa  lettera  b),  secondo  cui  per  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie, gli enti pubblici non  economici  e  gli  enti  di  ricerca,
l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive   modificazioni,   e'   subordinata   alla    verifica
dell'avvenuta immissione in servizio, nella  stessa  amministrazione,
di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie  vigenti  di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi
qualifica, salve comprovate non temporanee  necessita'  organizzative
adeguatamente motivate; 
  Visto  lo  stesso  art.  4,   comma   3-quinquies,   del   medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1º gennaio
2014, il reclutamento dei  dirigenti  e  delle  figure  professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni, di cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio  1994,  previa   ricognizione   del   fabbisogno   presso   le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli  finanziari  in
materia di assunzioni a tempo indeterminato; 
  Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di  cui  all'art.  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere  autorizzati  a  svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.  Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano  ad  attingere
alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito  internet  istituzionale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione»; 
  Considerato che, in relazione alle  motivazioni  esplicitate  dalle
amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui  al
citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge  n.  101  del  2013,
fermo restando  che  prima  di  indire  nuovi  concorsi  deve  essere
garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, seguira' un'espressa autorizzazione da
parte del Ministro per la pubblica amministrazione ed in  assenza  le
procedure di  autorizzazione  a  bandire  si  intendono  riferite  al
concorso unico; 
  Visto l'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del  2018,  il
quale stabilisce che per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e  le  agenzie
fiscali, in relazione alle ordinarie facolta'  assunzionali  riferite
al predetto anno, non possono effettuare assunzioni  di  personale  a
tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed  economica  anteriore
al 15 novembre 2019; 
  Ritenuto utile precisare che il suddetto differimento si  riferisce
esclusivamente alle facolta' di assunzione relative  al  budget  2019
derivante dalle cessazioni 2018 e non  interessa  i  budget  relativi
agli anni precedenti o le facolta' di assunzione aggiuntive derivanti
da disposizioni speciali di legge; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
  Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
secondo il quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di
fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di  vertice,
e' approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
delegato, su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre  amministrazioni
pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina  dei  propri
ordinamenti; 
  Vista la disposizione transitoria dell'art. 22, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo  cui  il  divieto  di  cui
all'art. 6, comma 6, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018  e  comunque  solo  decorso  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  delle  linee  di
indirizzo per la pianificazione di personale di  cui  all'art.  6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 173 del  27  luglio  2018,  recante  «Linee  di
indirizzo  per  la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni   di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare
il paragrafo 2.3 che chiarisce la disciplina transitoria  in  materia
di piani dei fabbisogni  applicabile  ai  piani  adottati  come  atti
presupposti del presente provvedimento; 
  Visti i piani triennali dei fabbisogni di personale adottati  dalle
amministrazioni destinatarie  del  presente  provvedimento  ai  sensi
degli art. 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165  del  2001,  come
modificati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del  2017  e  le
relative note integrative, nonche'  le  richieste  di  autorizzazione
all'avvio di procedure concorsuali e di assunzione; 
  Tenuto conto del carattere di urgenza delle richieste di  avvio  di
procedure  concorsuali  e  di  assunzione,  anche   alla   luce   dei
prevedibili effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge n. 4  del  2019,  convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 26 del 2019, in materia di accesso al  trattamento  di
pensione; 
  Tenuto conto, altresi', del fatto che le procedure informatiche per
l'acquisizione dei dati del piano  dei  fabbisogni,  nell'ambito  del
sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165  del  2001,
sono   in   corso   di   implementazione   e   conseguentemente    le
amministrazioni non hanno un formato omogeneo a cui fare riferimento; 
  Ritenuto, per le suddette motivazioni, di accogliere  le  richieste
pervenute  dalle  amministrazioni  che   non   hanno   provveduto   a
trasmettere il proprio piano triennale dei fabbisogni  di  personale,
condizionando le relative autorizzazioni all'avvio delle procedure di
reclutamento e alle  assunzioni  alla  predisposizione  dei  relativi
piani triennali dei fabbisogni di personale,  da  approvare  a  acura
della Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione  pubblica  -  Ufficio  per  l'organizzazione  ed  il  lavoro
pubblico e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP; 
  Considerato che gli oneri per il rinnovo del  contratto  collettivo
nazionale  relativo  al  triennio  2016-2018  per  il  personale  non
dirigente del comparto Funzioni centrali, trovano copertura ai  sensi
dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001  e
che  conseguentemente  i  budgets  assunzionali  riferiti  al  citato
personale e relativi agli anni 2016 e  2017  sono  stati,  in  alcuni
casi, rivalutati al fine di rendere omogeneo  il  valore  finanziario
delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale da disporsi
a decorrere dall'anno 2018 a parita' di inquadramento al fine di  non
alterare il tasso di turn over previsto a normativa vigente; 
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette
richieste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
giugno 2018, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno; 
  Di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Consiglio di Stato 
 
  1. Il Consiglio di Stato e'  autorizzato  ad  indire  procedure  di
reclutamento nel  triennio  2019-2021  per  le  unita'  di  personale
indicate nella tabella 1 allegata, che costituisce  parte  integrante
del presente provvedimento. 
  2. Il Consiglio di Stato e' autorizzato,  sul  budget  assunzionale
2019 derivante dalle risorse da  cessazione  di  personale  dell'anno
2018, ad assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di  personale
indicate nella medesima tabella 1  allegata,  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  provvedimento,  nel  rispetto  di   quanto
previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.