Art. 11 Istituto nazionale previdenza sociale 1. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione 2011 - budget 2012 e da cessazioni 2012 - budget 2013 del personale dirigenziale, le unita' di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2017 - budget 2018, le unita' di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 3. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018 - budget 2019, le unita' di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.