Art. 11 
 
                Istituto nazionale previdenza sociale 
 
  1.  L'Istituto  nazionale  previdenza  sociale  e'  autorizzato  ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  sul  cumulo  delle   risorse   da
cessazione 2011 - budget 2012 e da cessazioni 2012 - budget 2013  del
personale dirigenziale, le unita' di personale indicate nella tabella
11  allegata,  che  costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento. 
  2. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato,  sulle
risorse da cessazione di personale dirigenziale  e  non  dirigenziale
dell'anno 2017 - budget 2018, le unita' di personale  indicate  nella
tabella 11 allegata, che costituisce parte  integrante  del  presente
provvedimento. 
  3. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato,  sulle
risorse da cessazione del personale dirigenziale e  non  dirigenziale
dell'anno 2018 - budget 2019, le unita' di personale  indicate  nella
tabella 11 allegata, che costituisce parte  integrante  del  presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.