Art. 13 Ministero delle infrastrutture e trasporti 1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento ed assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale 2017 - budget 2018, le unita' di personale indicate nella tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale dell'anno 2018 - budget 2019, le unita' di personale indicate nella tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.