Art. 13 
 
                   Ministero delle infrastrutture 
                             e trasporti 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti e' autorizzato  ad
indire procedure di reclutamento ed assumere a  tempo  indeterminato,
sul cumulo delle risorse da cessazione del personale  dirigenziale  e
non dirigenziale 2017 - budget 2018, le unita' di personale  indicate
nella tabella 13  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti e' autorizzato  ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato,
sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale dell'anno  2018
- budget 2019, le unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  13
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.