Art. 15 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Le amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per
unita' di  personale  appartenenti  a  categorie  o  profili  diversi
rispetto  a  quelli  autorizzati  con  il  presente  decreto   ovvero
all'utilizzazione del budget residuo, possono avanzare  richiesta  di
rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
-   Dipartimento   per   la   funzione   pubblica   -   Ufficio   per
l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
IGOP, che valuteranno la  richiesta,  nel  rispetto  della  normativa
vigente e delle risorse finanziarie autorizzate.  La  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la  funzione  pubblica
sottoporra'  alle  valutazioni   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione le richieste finalizzate alla deroga di cui  all'art.
4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013 per  l'eventuale
autorizzazione. In assenza di autorizzazione le procedure  a  bandire
previste dal presente  decreto  si  intendono  riferite  al  concorso
unico. 
  2. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
101  del  2013,  che  l'avvio  delle  procedure  concorsuali   e   lo
scorrimento delle graduatorie di  altre  amministrazioni  autorizzati
con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi  speciali,
sono subordinati all'avvenuta immissione in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate. 
  3. Con riferimento  alle  autorizzazioni  a  bandire  procedure  di
reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto  dall'art.  7,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70. 
  4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni  autorizzati
con il presente provvedimento  restano,  altresi',  subordinati  alla
sussistenza di corrispondenti posti vacanti  in  dotazione  organica,
tanto alla data di emanazione  del  bando,  quanto  alla  data  delle
assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. 
  5. Per i budget di assunzione relativi all'anno  2019  resta  fermo
l'art. 1, comma 399, della legge n.  145  del  2018  che  stabilisce,
salvo deroghe, per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  i
Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie  fiscali  che
le assunzioni, consentite in relazione ai  risparmi  derivanti  dalle
cessazioni  relative  all'anno  2018,  possono  essere  disposte  con
decorrenza giuridica ed economica non anteriore al 15 novembre  2019.
Il suddetto differimento non interessa i budget  relativi  agli  anni
precedenti o  le  facolta'  di  assunzione  aggiuntive  derivanti  da
disposizioni speciali di legge. 
  6. Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate  sono  tenute  a
trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2020,  per  le  necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il  lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i  dati  concernenti  il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da
sostenere, anche con  riferimento  al  personale  acquisito  mediante
procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425,  della  legge
n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 20 giugno 2019 
 
                                                p. il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               il Ministro per la     
                                            pubblica amministrazione  
                                                    Bongiorno         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
           Tria 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019 
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affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1588