Art. 7 
 
              Ministero della giustizia - Dipartimento 
                     organizzazione giudiziaria 
 
  1  Il  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  organizzazione
giudiziaria e' autorizzato ad assumere a tempo  indeterminato  unita'
di personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  sulle  risorse  da
cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale 2018 - budget
2019, come da tabella 7 allegata, che  costituisce  parte  integrante
del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto nell'art.
14, comma 10-sexies, del decreto-legge n. 4 del 2018, convertito  con
modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, nonche' dell'art. 1,  comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2  Il  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  organizzazione
giudiziaria e' autorizzato ad indire procedure  di  reclutamento  nel
triennio 2019-2021 per le unita' di personale indicate nella  tabella
7  allegata,  che   costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento.