Art. 7 Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria 1 Il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale, sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale 2018 - budget 2019, come da tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 14, comma 10-sexies, del decreto-legge n. 4 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, nonche' dell'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2 Il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per le unita' di personale indicate nella tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.