IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  15  luglio  2003  sulla  qualificazione  iniziale   e
formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di  merci  o  di  passeggeri,  recepita  con  il
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, Capo II; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2,  recante:
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011,  n.
59 e 21 novembre 2005, n. 286,  nonche'  attuazione  della  direttiva
2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE  concernente
la patente di guida»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20 settembre 2013 recante:  «Disposizioni  in  materia  di  corsi  di
qualificazione iniziale e formazione periodica per  il  conseguimento
della  carta  di  qualificazione  del  conducente,   delle   relative
procedure d'esame e di  soggetti  erogatori  dei  corsi»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2014, n. 115; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013 recante:  «Disposizioni
in materia di rilascio del documento  comprovante  la  qualificazione
per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di  autotrasporto  di
persone e cose,  denominata  qualificazione  CQC»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2013, n. 102; 
  Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in materia  di
esami per il conseguimento della carta di qualificazione iniziale, al
fine di rendere la procedura piu' razionale, semplificata e  tale  da
consentire una migliore programmazione delle sedute d'esame da  parte
dei competenti uffici Motorizzazione civile; 
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica dell'art. 11
del richiamato  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 20 settembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Modificazioni all'art. 11 del decreto del Ministro 
       delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 
 
  1. L'art. 11 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 20 settembre 2013 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Esame per il conseguimento della carta di  qualificazione
del conducente). - 1. L'esame  di  cui  all'art.  19,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in  una  prova
che  si  svolge  con  sistema  informatizzato,  tramite  questionario
estratto da un database predisposto dalla Direzione generale  per  la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
secondo un metodo di casualita'. Il candidato deve rispondere,  entro
novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera «V» o  «F»  a
seconda che consideri quella  proposizione  vera  o  falsa.  Quaranta
quesiti sono tratti dagli argomenti  di  cui  all'art.  7,  comma  4,
lettera a), mentre i restanti trenta sono tratti dagli  argomenti  di
cui all'art. 7, comma 4, lettere b) o c),  in  ragione  del  tipo  di
abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende
superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sette. 
  2. Il titolare di carta di qualificazione  del  conducente  per  il
trasporto di cose, che intende conseguire anche la qualificazione per
il trasporto di persone, sostiene l'esame tramite un questionario con
trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7,  comma  4,
lettera c),  indicando  la  risposta  che  ritiene  corretta  con  le
medesime modalita' di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai
questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il
numero di risposte errate e', al massimo, di tre. 
  3. Il titolare di carta di qualificazione  del  conducente  per  il
trasporto di persone, intende conseguire anche la qualificazione  per
il trasporto di cose, sostiene l'esame tramite  un  questionario  con
trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7,  comma  4,
lettera b),  indicando  la  risposta  che  ritiene  corretta  con  le
medesime modalita' di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai
questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il
numero di risposte errate e', al massimo, di tre. 
  4.  Il  titolare  di  attestato  di  idoneita'  professionale   per
l'accesso  alla  professione  di   autotrasportatore,   che   intende
conseguire la qualificazione relativa al medesimo  settore,  sostiene
l'esame tramite un questionario con quaranta quesiti,  relativi  agli
argomenti di cui all'art.  7,  comma  4,  lettera  a),  indicando  la
risposta che ritiene corretta con le medesime  modalita'  di  cui  al
comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata
se il numero di risposte errate e', al massimo, di quattro. 
  5.  Il  titolare  di  attestato  di  idoneita'  professionale   per
l'accesso alla professione di autotrasportatore, che  ha  frequentato
un corso ai  sensi  dell'art.  9,  comma  5,  consegue  la  carta  di
qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato  la  parte
pratica del corso, per  mera  esibizione  all'ufficio  Motorizzazione
civile dell'attestato di frequenza del corso stesso. 
  6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici
Motorizzazione  civile,  sulla  base  di  procedure   stabilite   dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari  generali  ed
il personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
funzionari del Dipartimento stesso, abilitati ai sensi della  tabella
IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495. 
  7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a  4  deve  essere
presentata dal candidato entro il termine di validita', pari a dodici
mesi, dell'attestato di  frequenza  del  corso  propedeutico  che  ha
seguito. 
  8. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4: 
    a)  al  conducente,  gia'  titolare  della   patente   di   guida
presupposta dalla carta di qualificazione del conducente  conseguita,
e' rilasciato un duplicato  della  patente  stessa  sulla  quale,  in
corrispondenza  della  predetta  categoria,  e'  annotato  il  codice
unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese  ed  anno  di
scadenza di validita' della qualificazione; 
    b) al conducente titolare di autorizzazione ad  esercitarsi  alla
guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE,
e' rilasciato, previo assolvimento dell'imposta  di  bollo,  un  CAP,
conforme  all'allegato  9  del  presente  decreto,   comprovante   il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente. 
  9. Il CAP di cui al  comma  8,  lettera  b),  deve  essere  esibito
all'ufficio Motorizzazione civile all'atto della  prenotazione  della
prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
conseguimento  della  patente  di  guida:  all'esito  positivo  della
predetta prova, sulla  patente  di  guida,  in  corrispondenza  della
categoria presupposta, e' annotato il codice  unionale  «95»  seguito
dalla indicazione di giorno, mese ed anno di  scadenza  di  validita'
della qualificazione CQC. 
  10. Nel caso di esito negativo della prova d'esame di cui ai  commi
da 1 a 4, il candidato non puo' sostenere una nuova prova  prima  che
siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente. 
  11. Al momento della prova d'esame, il candidato cittadino di Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio  economico  europeo
esibisce il documento di soggiorno.».