IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, il quale ha stabilito, tra l'altro, che le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sono inviate entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il proprio decreto del 10 maggio 2019, recante «Modalita' di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019; Visto il proprio decreto del 4 luglio 2019, recante «Nomina e relativi compensi dei componenti della commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»; Considerata l'esigenza di adeguare il citato decreto del 10 maggio 2019 secondo le disposizioni approvate dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, di conversione dell'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali; Visto che Consap S.p.a. ha comunicato di avere realizzato quanto previsto dall'art. 10 del citato decreto del 10 maggio 2019; Considerata la necessita' di stabilire la data di decorrenza del termine di centottanta giorni per la presentazione delle istanze di indennizzo al FIR, previsto dall'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in corrispondenza alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 30 luglio 2019; Decreta: Art. 1 Decorrenza del termine di presentazione delle istanze di indennizzo 1. Ai fini della erogazione delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dall'art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sono inviate esclusivamente in via telematica entro il termine di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo moduli informatici rinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma informatica accessibile all'indirizzo internet https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e gestita da Consap S.p.a., individuata allo scopo ai sensi dell'art. 1, comma 501-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.