Art. 2 Trattamento dei dati personali 1. Nell'esercizio delle attivita' connesse alla gestione del Fondo, da cui discende il trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 2), del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la commissione tecnica, attese le sue specifiche competenze e l'indipendenza che contraddistingue il suo operato, assicura, in riferimento all'ambito di operativita' riconosciuto dal presente decreto, il rispetto dei principi, degli obblighi e delle garanzie previsti in osservanza e in adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 24 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. Consap S.p.a., in virtu' di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, agisce per conto e, laddove richiesto, su delega della commissione tecnica, per tutta la durata delle attivita' della segreteria tecnica. Il rapporto e' regolato tra le parti in osservanza degli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con la nomina da parte della commissione tecnica di Consap S.p.a. quale responsabile del trattamento, da formalizzare mediante apposito separato atto.