Art. 4 1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne da' immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato 1 della presente ordinanza sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.