Art. 4 
 
  1.  Il  medico  veterinario  che  emette   diagnosi   di   sospetto
avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica
ne da' immediata comunicazione al sindaco,  al  servizio  veterinario
dell'azienda  sanitaria   locale   e   all'istituto   zooprofilattico
sperimentale territorialmente competente, compilando  e  inviando  il
modulo di cui all'allegato 1 della  presente  ordinanza  sul  Portale
nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito  presso
il Centro di referenza nazionale per la medicina forense  veterinaria
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.