Art. 5 
 
  1. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che  ha
provocato     l'avvelenamento,     l'azienda     sanitaria     locale
territorialmente  competente  o   il   medico   veterinario,   previa
informazione   alla   azienda   sanitaria   locale   territorialmente
competente, assicurano l'invio di carcasse di  animali  deceduti  per
avvelenamento e campioni biologici  da  essi  prelevati,  nonche'  di
esche   o   bocconi   sospetti   di    avvelenamento,    all'istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio.  L'ASL  o  il
medico veterinario compilano e inviano sul Portale il modulo  di  cui
all'allegato 2, sezione A e/o sezione B della  presente  ordinanza  e
accompagnano i campioni e le carcasse  con  una  copia  cartacea  del
modulo  inviato  o  l'identificativo  univoco  generato  dal  Portale
nonche' con  la  diagnosi  di  sospetto  avvelenamento  corredata  da
referto anamnestico di cui all'art. 3. 
  2. L'azienda sanitaria  locale  puo'  autorizzare  il  proprietario
dell'animale ad  inviare  direttamente  all'istituto  zooprofilattico
sperimentale  territorialmente  competente  le  carcasse  di  animali
deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonche' le esche  o
i bocconi sospetti.