Art. 5 1. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente o il medico veterinario, previa informazione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, assicurano l'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonche' di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. L'ASL o il medico veterinario compilano e inviano sul Portale il modulo di cui all'allegato 2, sezione A e/o sezione B della presente ordinanza e accompagnano i campioni e le carcasse con una copia cartacea del modulo inviato o l'identificativo univoco generato dal Portale nonche' con la diagnosi di sospetto avvelenamento corredata da referto anamnestico di cui all'art. 3. 2. L'azienda sanitaria locale puo' autorizzare il proprietario dell'animale ad inviare direttamente all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonche' le esche o i bocconi sospetti.