Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione ai sensi dell'art.  30,  paragrafo  1,  lettera  a)  del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche
ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre,  le  stesse  modifiche  sono
applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare
DOP  «Brachetto  d'Acqui»  o  «Acqui»  provenienti   dalle   campagne
2018/2019 e precedenti che siano in possesso dei requisiti  stabiliti
nell'allegato disciplinare consolidato. 
  4. Il presente decreto ed il  disciplinare  consolidato  della  DOP
«Brachetto d'Acqui» o «Acqui» di cui all'art. 1 saranno inseriti  sul
sito internet del Ministero, sezione qualita', vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 agosto 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi