IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282  del  2  dicembre
1994, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine
controllata dei vini «Piemonte» ed approvato il relativo disciplinare
di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011, con il quale e' stato  approvato  il  disciplinare  consolidato
della DOP «Piemonte»; 
  Visto  il   provvedimento   23   dicembre   2014   concernente   la
pubblicazione  della  proposta  di  modifica  del   disciplinare   di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Piemonte» e del documento unico riepilogativo, a  conclusione  della
procedura nazionale preliminare di esame della relativa richiesta,  e
trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta; 
  Visto il decreto 29 dicembre 2014 concernente  l'autorizzazione  al
Consorzio Barbera  d'Asti  e  vini  del  Monferrato,  per  consentire
l'etichettatura  transitoria  dei  vini  DOC  «Piemonte»,  ai   sensi
dell'art. 72 del regolamento (CE) n.  607/2009  e  dell'art.  13  del
decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi  delle  produzioni
ottenute in  conformita'  alla  proposta  di  modifica  del  relativo
disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 23 dicembre 2014; 
  Visto il disciplinare di produzione della DOC dei  vini  «Piemonte»
cosi' come da ultimo consolidato con le modifiche, di cui  al  citato
provvedimento 23 dicembre  2014,  approvate  con  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2019/548 della  Commissione  del  2  aprile  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L96  del  5
aprile 2019; 
  Ritenuto che a decorrere dalla data della richiamata  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  la  predetta  modifica
del disciplinare di produzione della  DOP  dei  vini  «Piemonte»,  e'
approvata e applicabile nel territorio dell'Unione europea e  che  in
tal senso e' da ritenere superato il richiamato decreto  ministeriale
29 dicembre 2014 di autorizzazione all'etichettatura transitoria; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
regione Piemonte su istanza del Consorzio Barbera d'Asti e  vini  del
Monferrato, con sede in Costigliole d'Asti (AT) intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione dei vini  a  DOC  «Piemonte»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale  7
novembre 2012; 
  Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e'
stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10 e, in particolare e' stato acquisito il  parere  favorevole
del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge
12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 30 maggio 2019; 
  Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette
modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e
per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si
e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un
periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni; 
  Atteso che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
n. 151 del 29 giugno 2019, entro il termine previsto di trenta giorni
dalla citata data di pubblicazione non  sono  pervenute  osservazioni
sulla citata proposta di modifica del disciplinare; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019
sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le
«modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del
disciplinare di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Piemonte»  e  il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del
regolamento (UE) n. 34/2019; 
  Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019  GAB  del  1°  agosto
2019, con  la  quale  sono  state  fornite  indicazioni  al  fine  di
assicurare  la   continuita'   dell'azione   amministrativa   e,   in
particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali,
i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati,  per
un periodo non superiore ai quarantacinque  giorni,  «a  svolgere  le
attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate
negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione  alle  relative
direttive.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Piemonte»
cosi' come da ultimo consolidato con le modifiche  approvate  con  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/548 della  Commissione  del  2
aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L96 del 5 aprile 2019, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 151 del 29 giugno 2019. 
  2. Il disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Piemonte»
cosi' come aggiornato con le modifiche di cui di  cui  al  precedente
comma 1, e' riportato all'allegato A. 
  3. All'allegato B e' riportato il documento unico consolidato.