IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visti in particolare,  gli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che riconoscono  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri  autonomia  organizzativa,  finanziaria  e
contabile in considerazione della peculiarita' delle funzioni  svolte
e della necessita' di garantire  flessibilita'  all'organizzazione  e
alla  struttura  di  bilancio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri al fine di assicurare l'adeguato supporto al Presidente,  ai
Ministri e ai Sottosegretari delegati; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
27 febbraio 2018; 
  Visto la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  90,  recante  il
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato,
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.  40,  comma
1, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  93,  recante  il
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato,
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.  40,  comma
1, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2018,  n.  29,  recante
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 93, riguardante il riordino della disciplina  per  la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del  bilancio
di cassa, in  attuazione  dell'art.  42,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196; 
  Visto in particolare il novellato art. 34 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, «legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Ritenuto necessario modificare l'art. 19 del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  del  22  novembre  2010  e  successive
modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  in  coerenza
con la nuova disciplina contabile in materia di  impegni  pluriennali
ad esigibilita', recata dall'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n.  93  e
dal  decreto  legislativo  16  marzo  2018,  n.  29,  nei  limiti  di
compatibilita' con l'ordinamento  della  PCM,  e,  sotto  il  profilo
gestionale, con la struttura del bilancio autonomo della  stessa,  al
fine di garantirne la flessibilita' necessaria, in  particolare,  per
assicurare l'attuazione della volonta'  legislativa  in  ordine  alla
scansione  temporale  relativa  alla  erogazione  della   prestazione
pubblica prevista  dalla  singola  legge  e  il  perseguimento  delle
politiche pubbliche affidate al Presidente  e  alle  altre  Autorita'
politiche della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  1°  giugno  2018,
con il quale l'onorevole dott. Giancarlo Giorgetti e' stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2018, registrato alla Corte dei conti in data 8  giugno  2018  al  n.
1307 concernente la delega di funzioni al  Sottosegretario  di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott.  Giancarlo
Giorgetti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
22  novembre   2010,   concernente   la   disciplina   dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 27 febbraio 2018, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 19 (Impegno). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.
4, i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate  per
legge, impegnano ed  ordinano  le  spese  nei  limiti  delle  risorse
assegnate in bilancio. 
  2. Gli atti contenenti una decisione di spesa a carico del bilancio
della Presidenza sono trasmessi all'ufficio, ai  fini  del  visto  di
regolarita'  amministrativo-contabile,   unitamente   al   rispettivo
decreto d'impegno, alla clausola di ordinazione della spesa  ed  alla
relativa  documentazione  giustificativa.  Tale  documentazione  deve
pervenire in formato elettronico. 
  3.  Gli  impegni  sono  assunti  in  relazione  all'adempimento  di
obbligazioni giuridicamente perfezionate, nei limiti  dei  pertinenti
stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli  esercizi  in
cui le obbligazioni sono esigibili.  L'impegno  puo'  essere  assunto
solo  in  presenza,  sui  pertinenti   capitoli   di   bilancio,   di
disponibilita' finanziarie sufficienti, in termini di  competenza,  a
far fronte in ciascun anno alla spesa  imputata  in  bilancio  e,  in
termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno. Gli  elementi
costitutivi dell'impegno sono: 
    a) la ragione del debito; 
    b) il capitolo a cui la spesa va imputata; 
    c) l'importo ovvero gli importi da pagare; 
    d) l'esercizio finanziario  o  gli  esercizi  finanziari  su  cui
gravano le previste scadenze di pagamento; 
    e) il soggetto creditore; 
    f)  la  clausola  di  ordinazione  della  spesa,  nelle  evidenze
disponibili al momento dell'impegno; 
    g) per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia  di
parte corrente che in conto capitale, la  registrazione  sul  sistema
informativo SICOGE dei contratti o degli ordini che ne  costituiscono
il presupposto. 
  4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, al fine di garantire la
flessibilita'  necessaria  ad  assicurare  il   perseguimento   delle
politiche pubbliche,  fermo  restando  la  capienza  complessiva  del
pertinente capitolo o dei capitoli di imputazione del bilancio  della
Presidenza, l'impegno di spesa e' interamente assunto a valere  sulle
risorse finanziarie assegnate per il corrente  esercizio  finanziario
nel caso di: 
    a)  disposizioni  legislative  che  assegnino  in  favore   della
Presidenza risorse finanziarie per un solo esercizio finanziario; 
    b) utilizzo di risorse finanziarie riportate ai  sensi  dell'art.
11 o di assegnazioni di  risorse  dal  fondo  di  riserva,  ai  sensi
dell'art.  12,  su  capitoli  che  negli  esercizi   successivi   non
presentino  disponibilita'  finanziarie  sufficienti   all'assunzione
degli impegni pluriennali ad esigibilita'; 
    c) risorse finanziarie nel bilancio pluriennale relative a  fondi
da ripartire annualmente con decreti dell'Autorita' politica,  previa
intesa con le altre amministrazioni centrali o con le regioni  e  gli
enti locali, di  cui  il  responsabile  della  spesa  non  ne  ha  la
disponibilita' sino al decreto di riparto. 
  5. Alla chiusura al 31 dicembre dell'esercizio finanziario,  nessun
impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. 
  6. Nei casi di necessita' e convenienza attestata dal  responsabile
della  spesa,  l'Amministrazione  puo'  assumere  impegni  di  durata
superiore al triennio del bilancio  pluriennale,  la  cui  decorrenza
ricada nel triennio di previsione del bilancio,  previo  assenso  del
Segretario generale. 
  7. L'impegno e' imputato al capitolo pertinente in  relazione  alla
tipologia della spesa e non puo' eccedere gli stanziamenti. 
  8. Quando la spesa viene accertata  contestualmente  al  pagamento,
l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei. 
  9.  Al  momento  dell'approvazione  del  bilancio,  si  costituisce
automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi  alle  seguenti
spese: 
    a) indennita' spettanti al Presidente,  al  vice  Presidente,  ai
Ministri,  ai  sottosegretari,   al   segretario   generale   ed   ai
vicesegretari generali; 
    b) trattamento economico fondamentale del personale dipendente  e
relativi oneri riflessi; 
    c) spese dovute in base a contratti in  essere,  disposizioni  di
legge o regolamentari».