Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto e degli allegati s'intende per: a) «Forze dell'ordine»: le Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121 del 1981; b) «Osservatorio»: l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003; c) «GOS»: il Gruppo operativo sicurezza, per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio, di cui all'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996; d) «steward»: gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le societa' sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche, cui e' affidato lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' dei servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 8 del 2007.