Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto e degli allegati s'intende per: 
    a) «Forze dell'ordine»: le Forze di polizia di  cui  all'art.  16
della legge n. 121 del 1981; 
    b) «Osservatorio»: l'Osservatorio nazionale sulle  manifestazioni
sportive,  istituito  presso  il  Ministero  dell'interno   dall'art.
1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003; 
    c)  «GOS»:  il  Gruppo  operativo  sicurezza,  per  la   gestione
dell'ordine e della sicurezza  pubblica  all'interno  degli  impianti
dove si disputano incontri di calcio,  di  cui  all'art.  19-ter  del
decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996; 
    d) «steward»: gli assistenti di stadio di  cui  si  avvalgono  le
societa' sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche,  cui
e' affidato lo svolgimento dei servizi di  controllo  dei  titoli  di
accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento  degli
spettatori e di verifica del rispetto  del  regolamento  d'uso  degli
impianti medesimi, nonche' dei servizi  ausiliari  dell'attivita'  di
polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, ai
sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis del  decreto-legge  n.  8  del
2007.