Art. 3 
 
 
         Servizi svolti dagli steward e figure professionali 
 
  1. I servizi  che  possono  essere  svolti  dagli  steward  sono  i
seguenti: 
    a) controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi; 
    b) accoglienza e instradamento degli spettatori; 
    c) verifica del rispetto del  regolamento  d'uso  degli  impianti
sportivi; 
    d) svolgimento di servizi ausiliari  dell'attivita'  di  polizia,
relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il  cui
espletamento non e' richiesto l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o
l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia. 
  2. I servizi di cui  al  comma  1  sono  organizzati  sul  seguente
sistema di figure professionali: 
    a) delegato per la gestione dell'evento (di seguito DGE); 
    b) responsabile di funzione (di seguito RF); 
    c) coordinatore di settore (di seguito CS); 
    d) capo unita' (di seguito CU); 
    e) operatore steward (di seguito OS). 
  3. I compiti connessi con le figure professionali di cui  al  comma
2, le modalita' di collaborazione con le Forze di polizia e i servizi
ausiliari dell'attivita' di polizia relativi ai controlli nell'ambito
dell'impianto  sportivo,  sono   stabiliti   nell'allegato   D,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  4.  Le  caratteristiche  dell'abbigliamento  di  riconoscimento  in
dotazione  agli  steward  sono   stabilite   nell'allegato   E,   che
costituisce parte integrante del presente decreto.