Art. 5 Obblighi della societa' sportiva organizzatrice della competizione calcistica 1. La societa' sportiva organizzatrice della competizione calcistica e' responsabile dello svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' dei servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, affidati agli steward. 2. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, i servizi di cui al comma 1 sono assicurati direttamente dalla societa' sportiva organizzatrice ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le societa' sportive organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo le disposizioni vigenti in materia. 3. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre societa' appaltatrici dei servizi, di cui al comma 2, le societa' organizzatrici devono preventivamente acquisire il nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 4. 4. Le agenzie di somministrazione e le societa' appaltatrici dei servizi di cui al comma 2 comunicano al questore della provincia ove hanno sede, il nominativo dei referenti ai quali e' affidato il compito di individuare il personale qualificato da impiegare nei servizi di cui al comma 1. I referenti sono autorizzati dal questore previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5. L'elenco dei referenti autorizzati e' tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificare periodicamente e, comunque, prima dell'inizio della stagione calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi. In caso di perdita dei predetti requisiti soggettivi, il questore revoca l'autorizzazione al referente. In caso di condotte in contrasto con le finalita' del presente decreto, il Prefetto, su segnalazione del Questore, dispone la revoca dell'autorizzazione al referente, ovvero, nei casi piu' gravi, il divieto per le anzidette agenzie di somministrazione e societa' appaltatrici di fornire personale per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1.