Art. 5 
 
 
           Obblighi della societa' sportiva organizzatrice 
                    della competizione calcistica 
 
  1.  La  societa'   sportiva   organizzatrice   della   competizione
calcistica e' responsabile dello svolgimento dei servizi di controllo
dei titoli di  accesso  agli  impianti  sportivi,  di  accoglienza  e
instradamento  degli  spettatori  e  di  verifica  del  rispetto  del
regolamento  d'uso  degli  impianti  medesimi,  nonche'  dei  servizi
ausiliari  dell'attivita'   di   polizia,   relativi   ai   controlli
nell'ambito dell'impianto sportivo, affidati agli steward. 
  2. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, i servizi di cui al  comma
1 sono assicurati direttamente dalla societa' sportiva organizzatrice
ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro,
anche avvalendosi di istituti  di  sicurezza  privata  autorizzati  a
norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773.  Per   lo
svolgimento dei predetti servizi le societa' sportive organizzatrici,
gli  istituti  di  sicurezza  privata  autorizzati,  le  agenzie   di
somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi possono
ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il  lavoro
intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale di cui  all'art.
54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96,  secondo  le
disposizioni vigenti in materia. 
  3. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di
lavoro con le agenzie di somministrazione e  con  le  altre  societa'
appaltatrici  dei  servizi,  di  cui  al   comma   2,   le   societa'
organizzatrici devono preventivamente acquisire  il  nulla  osta  del
questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 4. 
  4. Le agenzie di somministrazione e le  societa'  appaltatrici  dei
servizi di cui al comma 2 comunicano al questore della provincia  ove
hanno sede, il nominativo dei  referenti  ai  quali  e'  affidato  il
compito di individuare il  personale  qualificato  da  impiegare  nei
servizi di cui al comma 1. I referenti sono autorizzati dal  questore
previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  soggettivi  di   cui
all'allegato A, punto 5. L'elenco dei referenti autorizzati e' tenuto
costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di  verificare
periodicamente  e,  comunque,  prima   dell'inizio   della   stagione
calcistica, la  permanenza  dei  requisiti  soggettivi.  In  caso  di
perdita  dei  predetti  requisiti  soggettivi,  il  questore   revoca
l'autorizzazione al referente. In caso di condotte in  contrasto  con
le finalita' del presente decreto, il Prefetto, su  segnalazione  del
Questore, dispone la revoca dell'autorizzazione al referente, ovvero,
nei  casi  piu'  gravi,  il  divieto  per  le  anzidette  agenzie  di
somministrazione e societa' appaltatrici di fornire personale per  lo
svolgimento dei servizi di cui al comma 1.