Art. 6 Attestazione della qualificazione delle strutture formative e istituzione dell'elenco nazionale 1. La qualificazione delle strutture formative e' attestata dall'osservatorio. L'attestazione di qualificazione e' obbligatoria per lo svolgimento dell'attivita' di formazione degli steward. 2. L'attestazione e' rilasciata all'esito della positiva verifica dei documenti presentati dalle strutture formative, comprovanti il soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'osservatorio, avvalendosi delle questure, svolge il controllo sulla veridicita' di quanto documentato, a campione e nei casi in cui sorgano fondati dubbi al riguardo. 3. L'attestazione e' revocata dall'osservatorio quando, anche su segnalazione del questore, sia accertata la mancanza di almeno uno dei requisiti minimi, oppure quando la struttura formativa rimanga inattiva nello svolgimento dei corsi per un periodo superiore a due anni. 4. Presso l'osservatorio e' istituito un «Elenco nazionale delle societa' di formazione degli steward». Le strutture formative che abbiano ottenuto l'attestazione di qualificazione sono automaticamente iscritte nell'elenco a cura dell'osservatorio. L'elenco e' pubblicato sul sito web dell'osservatorio.