Art. 6 
 
 
Attestazione  della  qualificazione  delle  strutture   formative   e
                  istituzione dell'elenco nazionale 
 
  1.  La  qualificazione  delle  strutture  formative  e'   attestata
dall'osservatorio. L'attestazione di qualificazione  e'  obbligatoria
per lo svolgimento dell'attivita' di formazione degli steward. 
  2. L'attestazione e' rilasciata all'esito della  positiva  verifica
dei documenti presentati dalle strutture  formative,  comprovanti  il
soddisfacimento dei requisiti minimi indicati  nell'allegato  B,  che
costituisce parte integrante del  presente  decreto.  L'osservatorio,
avvalendosi delle questure, svolge il controllo sulla veridicita'  di
quanto documentato, a campione e nei  casi  in  cui  sorgano  fondati
dubbi al riguardo. 
  3. L'attestazione e' revocata dall'osservatorio  quando,  anche  su
segnalazione del questore, sia accertata la mancanza  di  almeno  uno
dei requisiti minimi, oppure quando la  struttura  formativa  rimanga
inattiva nello svolgimento dei corsi per un periodo superiore  a  due
anni. 
  4. Presso l'osservatorio e' istituito un  «Elenco  nazionale  delle
societa' di formazione degli steward».  Le  strutture  formative  che
abbiano    ottenuto    l'attestazione    di    qualificazione    sono
automaticamente  iscritte  nell'elenco  a   cura   dell'osservatorio.
L'elenco e' pubblicato sul sito web dell'osservatorio.