Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione ai sensi dell'art.  30,  paragrafo  1,  lettera  a)  del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  ricezione  della  citata
comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche
ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2019/2020. 
  4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto
ministeriale 16  dicembre  2010,  e'  aggiornato  in  relazione  alle
modifiche di cui all'art. 1. 
  5.  Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato   della
denominazione di  origine  controllata  dei  vini  «Arcole»,  di  cui
all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione
qualita' - vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 luglio 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi