Art. 4 
 
  1.  Il  MIUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun  beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle «National Eligibility  Criteria»,  nella  misura  del  80%  del
contributo ammesso, nel caso di soggetti  pubblici,  con  riferimento
alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione.  La
predetta anticipazione, in caso  di  soggetti  privati,  e'  disposta
nella  misura  del  50%,  previa   garanzia   da   apposita   polizza
fideiussoria  o  assicurativa  rilasciata  al  soggetto   interessato
secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento. 
  2.  I  beneficiari,  per  il  tramite  del  soggetto  capofila,  si
impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art.
16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla  relazione
conclusiva del progetto; obbligandosi, altresi', alla restituzione di
eventuali  importi  che  risultassero  non  ammissibili  in  sede  di
verifica finale, nonche' di economie di progetto. 
  3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei
confronti  dei  beneficiari  alla  revoca  delle  agevolazioni,   con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.