Art. 4 
 
  1. Il MIUR disporra', su richiesta dei beneficiari, l'anticipazione
dell'agevolazione di cui all'art. 1, come  previsto  dalle  «National
Eligibility Criteria», nella misura dell'80% del contributo  ammesso,
nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso  di
richiesta da parte di soggetti privati, e' disposta nella misura  del
50% del contributo  ammesso,  previa  garanzia  da  apposita  polizza
fideiussoria  e  assicurativa  rilasciata  al  soggetto   interessato
secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento. 
  2.  I  beneficiari,  per  il  tramite  del  soggetto  capofila,  si
impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art.
16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla  relazione
conclusiva del progetto; obbligandosi, altresi', alla restituzione di
eventuali  importi  che  risultassero  non  ammissibili  in  sede  di
verifica finale, nonche' di economie di progetto. 
  3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei
confronti  dei  beneficiari  alla  revoca  delle  agevolazioni,   con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.