Art. 5 
 
                 Ufficio per l'indirizzo tecnologico 
 
  1. L'«Ufficio per l'indirizzo tecnologico» esercita le funzioni  di
indirizzo e coordinamento per l'elaborazione e  l'evoluzione  di  una
strategia  unitaria  in  materia  di  trasformazione  digitale  e  di
modernizzazione del Paese  attraverso  le  tecnologie  digitali;  da'
attuazione alle direttive del Presidente del Consiglio  dei  ministri
in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione  dei  programmi
di trasformazione digitale. L'Ufficio fornisce supporto al Presidente
del Consiglio dei ministri o al  Ministro  delegato  per  l'esercizio
delle funzioni attribuite, ai sensi dell'art. 8, commi 1-ter e 3, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  per  le  parti  di  propria
competenza, nonche' per la  partecipazione  alle  sedi  istituzionali
internazionali nelle quali si discute di innovazione  tecnologica  ed
agenda digitale europea  e  agli  incontri  preparatori  dei  vertici
istituzionali. 
  2. L'Ufficio si articola  nel  «Servizio  per  le  tecnologie».  Il
Servizio definisce la strategia unitaria in materia di trasformazione
digitale della pubblica  amministrazione  e  di  modernizzazione  del
Paese, attuata principalmente attraverso le tecnologie digitali; cura
il coordinamento  e  l'esecuzione  dei  programmi  di  trasformazione
digitale. Il Servizio, per  tutte  le  attivita'  di  competenza  del
Dipartimento,  individua  il  fabbisogno,  predispone  i   capitolati
tecnici, valuta la fattibilita' e la congruita' dal  punto  di  vista
tecnico ed economico; provvede alla programmazione  degli  interventi
connessi all'attuazione dei progetti; provvede  al  collaudo  e  alla
verifica  tecnica  degli  interventi  di  competenza,  nonche'   alla
verifica della loro regolare esecuzione; cura il monitoraggio tecnico
dello stato di avanzamento degli interventi.