Art. 5 
 
 
                    Determinazione del contributo 
 
  1. L'entita' del contributo da assegnare e' calcolata ripartendo lo
stanziamento disponibile  in  misura  direttamente  proporzionale  al
punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione. 
  2. In ogni caso l'entita' del contributo non puo' comunque eccedere
il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore  per
quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge n.  702/55
e n. 44/82. Per le istanze presentate ai sensi della legge n.  174/58
l'entita' del contributo non puo' essere superiore a euro 25.000,00 e
non  puo'  comunque  eccedere  l'eventuale  deficit  risultante   dal
bilancio annuale dell'ente. 
  3.  L'amministrazione  provvede  a  comunicare  all'Ente   che   ha
presentato l'istanza l'entita' del contributo assegnato entro  trenta
giorni  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  della  Commissione
relativi alla valutazione delle istanze. 
  4. Non sono ammesse a  contributo  le  istanze  per  le  quali  non
risulta accertata la partecipazione finanziaria dell'Ente promotore. 
  5.  Sono  ammesse  a  contributo  le  istanze  che  raggiungono  un
punteggio minimo pari al 50% della meta'  dei  punteggi  assegnati  a
tutte le stanze con la medesima griglia.