Art. 5 Determinazione del contributo 1. L'entita' del contributo da assegnare e' calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione. 2. In ogni caso l'entita' del contributo non puo' comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge n. 702/55 e n. 44/82. Per le istanze presentate ai sensi della legge n. 174/58 l'entita' del contributo non puo' essere superiore a euro 25.000,00 e non puo' comunque eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale dell'ente. 3. L'amministrazione provvede a comunicare all'Ente che ha presentato l'istanza l'entita' del contributo assegnato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori della Commissione relativi alla valutazione delle istanze. 4. Non sono ammesse a contributo le istanze per le quali non risulta accertata la partecipazione finanziaria dell'Ente promotore. 5. Sono ammesse a contributo le istanze che raggiungono un punteggio minimo pari al 50% della meta' dei punteggi assegnati a tutte le stanze con la medesima griglia.