Art. 6 Liquidazione del contributo 1. La liquidazione del contributo assegnato e' disposta a manifestazione conclusa, previo riscontro della sottoelencata documentazione che gli enti e associazioni dovranno trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento turismo secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto: a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione turistica dalla quale risultino documentate le indicazioni fornite in sede preventiva. In dette indicazioni dovranno, altresi', essere forniti elementi relativamente al positivo riflesso dell'iniziativa e/o manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione dovra' essere corredata della documentazione probatoria del periodo di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale). La data di svolgimento della manifestazione dovra' essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una pubblica autorita' locale o mediante autocertificazione. Gli enti senza scopo di lucro che abbiano presentato istanza di contributo per le attivita' finalizzate alla promozione del turismo sociale e/o giovanile devono presentare una dettagliata relazione sulle attivita' svolte e sull'impatto delle stesse sul turismo sociale e/o giovanile e sul movimento dei forestieri; b) gli enti pubblici territoriali devono presentare una rendicontazione delle entrate (comprensive anche della quota partecipativa finanziaria dell'ente) e delle uscite della manifestazione, approvata con delibera della Giunta o con determinazione dirigenziale; c) per gli altri Enti pubblici, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute e enti senza scopo di lucro dovra' essere esibito il consuntivo della manifestazione o delle attivita' annuali svolte in favore della promozione del turismo sociale e/o giovanile, sottoscritto dal legale rappresentate dell'ente, corredato da un verbale del collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, attestante la regolarita' delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti nel predetto consuntivo e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa; d) gli enti morali, le organizzazioni cooperative e gli enti senza scopo di lucro debbono produrre anche una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel piano finanziario e nel consuntivo. 2. In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra la spesa preventivata e quella effettivamente sostenuta, l'Amministrazione procede ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato. 3. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di richiedere ulteriore documentazione, fermo restando che non e' ammessa a contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 marzo 2012. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'amministrazione. Roma, 26 giugno 2019 Il Ministro: Centinaio Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 867