Art. 6 
 
 
                     Liquidazione del contributo 
 
  1.  La  liquidazione  del  contributo  assegnato  e'   disposta   a
manifestazione  conclusa,  previo   riscontro   della   sottoelencata
documentazione che gli enti e associazioni  dovranno  trasmettere  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo - Dipartimento turismo secondo le modalita' di  cui  all'art.
2, comma 1 del presente decreto: 
    a) dettagliata  relazione  sulla  iniziativa  e/o  manifestazione
turistica dalla quale risultino documentate le indicazioni fornite in
sede preventiva. In  dette  indicazioni  dovranno,  altresi',  essere
forniti elementi relativamente al positivo  riflesso  dell'iniziativa
e/o manifestazione stessa sul  movimento  turistico.  Tale  relazione
dovra' essere corredata della documentazione probatoria  del  periodo
di svolgimento  della  iniziativa  e/o  manifestazione  e  delle  sue
caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi
ed altro materiale). La  data  di  svolgimento  della  manifestazione
dovra' essere documentata mediante una  dichiarazione  rilasciata  da
una pubblica autorita' locale o mediante autocertificazione. Gli enti
senza scopo di lucro che abbiano presentato istanza di contributo per
le attivita' finalizzate alla  promozione  del  turismo  sociale  e/o
giovanile devono presentare una dettagliata relazione sulle attivita'
svolte e sull'impatto delle stesse sul turismo sociale e/o  giovanile
e sul movimento dei forestieri; 
    b)  gli  enti  pubblici  territoriali   devono   presentare   una
rendicontazione  delle  entrate  (comprensive   anche   della   quota
partecipativa   finanziaria   dell'ente)   e   delle   uscite   della
manifestazione,  approvata  con   delibera   della   Giunta   o   con
determinazione dirigenziale; 
    c) per gli altri Enti  pubblici,  enti  morali  e  organizzazioni
cooperative nazionali debitamente riconosciute e enti senza scopo  di
lucro dovra' essere esibito  il  consuntivo  della  manifestazione  o
delle attivita' annuali svolte in favore della promozione del turismo
sociale  e/o  giovanile,  sottoscritto   dal   legale   rappresentate
dell'ente, corredato da un verbale  del  collegio  dei  revisori  dei
conti o  dei  sindaci,  attestante  la  regolarita'  delle  scritture
contabili e la loro  corrispondenza  ai  dati  esposti  nel  predetto
consuntivo e comprovante l'esistenza  agli  atti  dei  corrispondenti
giustificativi di entrata e di spesa; 
    d) gli enti morali, le  organizzazioni  cooperative  e  gli  enti
senza scopo di lucro debbono produrre anche una dichiarazione firmata
dal legale rappresentante dalla quale risulti l'assenza di  ulteriori
interventi finanziari al  di  fuori  di  quelli  indicati  nel  piano
finanziario e nel consuntivo. 
  2.  In  sede  di  liquidazione,  qualora   risulti   una   evidente
sproporzione  fra  la  spesa  preventivata  e  quella  effettivamente
sostenuta, l'Amministrazione procede ad una  riduzione  proporzionale
del contributo assegnato. 
  3.  L'Amministrazione  si  riserva  in  ogni  caso  di   richiedere
ulteriore  documentazione,  fermo  restando  che  non  e'  ammessa  a
contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione. 
  Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29
marzo 2012. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
per la registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito web dell'amministrazione. 
 
    Roma, 26 giugno 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2019 
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