Art. 2
Composizione del Tavolo
1. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un suo delegato ed e' composto da un
rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del
Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL); un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del
lavoro (INL); un rappresentante dell'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (INPS); un rappresentante del Comando Carabinieri
per la tutela del lavoro; un rappresentante del Corpo della Guardia
di finanza; un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano; un rappresentante dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI).
2. Per ogni membro, designato con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, puo' essere nominato un supplente.
3. Alle riunioni del Tavolo possono partecipare rappresentanti dei
datori di lavoro e dei lavoratori del settore, nonche' delle
organizzazioni del Terzo settore. Tali enti richiedono di partecipare
agli incontri del Tavolo previa apposita manifestazione di interesse
da presentare alla Presidenza ed alla segreteria del Tavolo.
4. Agli incontri del Tavolo possono partecipare in qualita' di
uditori, su invito della Presidenza o dei componenti istituzionali,
rappresentanti di organizzazioni internazionali operanti nei settori
dell'immigrazione e del lavoro, qualora le riunioni riguardino i
rispettivi ambiti di competenza.
5. La Presidenza e i componenti istituzionali del Tavolo si
riservano di poter invitare a partecipare agli incontri del Tavolo in
qualita' di uditori altri soggetti, tra cui le consigliere di
parita', qualora le riunioni riguardino ambiti di loro competenza.