Art. 2 Composizione del Tavolo 1. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL); un rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); un rappresentante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro; un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza; un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). 2. Per ogni membro, designato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, puo' essere nominato un supplente. 3. Alle riunioni del Tavolo possono partecipare rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, nonche' delle organizzazioni del Terzo settore. Tali enti richiedono di partecipare agli incontri del Tavolo previa apposita manifestazione di interesse da presentare alla Presidenza ed alla segreteria del Tavolo. 4. Agli incontri del Tavolo possono partecipare in qualita' di uditori, su invito della Presidenza o dei componenti istituzionali, rappresentanti di organizzazioni internazionali operanti nei settori dell'immigrazione e del lavoro, qualora le riunioni riguardino i rispettivi ambiti di competenza. 5. La Presidenza e i componenti istituzionali del Tavolo si riservano di poter invitare a partecipare agli incontri del Tavolo in qualita' di uditori altri soggetti, tra cui le consigliere di parita', qualora le riunioni riguardino ambiti di loro competenza.