Art. 3 
 
 
               Convocazione e funzionamento del Tavolo 
 
  1. Il Tavolo opera per tre  anni  dalla  sua  costituzione  e  puo'
essere prorogato per un ulteriore triennio. 
  2. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte all'anno e  comunque,  in
caso di necessita', puo' esserne chiesta la convocazione su richiesta
del presidente o di almeno un terzo dei rappresentanti  istituzionali
o di uno dei coordinatori dei gruppi di lavoro di cui all'art. 5. 
  3. Le riunioni sono convocate  dalla  Presidenza  con  il  supporto
della segreteria del Tavolo. 
  4. La convocazione del Tavolo, comprensiva del relativo ordine  del
giorno, e' trasmessa, con un preavviso di almeno dieci giorni,  salvo
procedure urgenti, con  modalita'  telematica,  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti di cui all'art. 2. 
  5. Qualora non  si  possa  garantire  la  presenza  di  un  proprio
rappresentante  al  Tavolo  potranno  essere   inviate   osservazioni
inerenti l'ordine del giorno  prima  della  data  prefissata  per  la
riunione. 
  6. Al termine della riunione viene redatto un verbale sintetico che
viene inviato in via telematica  a  tutti  i  componenti  del  Tavolo
nonche' ai partecipanti dei diversi gruppi di lavoro di cui  all'art.
5 del presente decreto. Tale verbale sara' approvato,  a  maggioranza
dei presenti, nella seduta immediatamente successiva. 
  7. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla  Direzione  generale
dell'immigrazione  e  delle  politiche  di  integrazione,  presso  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  nell'ambito  delle
ordinarie risorse umane e strumentali.