Art. 3
Convocazione e funzionamento del Tavolo
1. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e puo'
essere prorogato per un ulteriore triennio.
2. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque, in
caso di necessita', puo' esserne chiesta la convocazione su richiesta
del presidente o di almeno un terzo dei rappresentanti istituzionali
o di uno dei coordinatori dei gruppi di lavoro di cui all'art. 5.
3. Le riunioni sono convocate dalla Presidenza con il supporto
della segreteria del Tavolo.
4. La convocazione del Tavolo, comprensiva del relativo ordine del
giorno, e' trasmessa, con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo
procedure urgenti, con modalita' telematica, alle amministrazioni
pubbliche e agli enti di cui all'art. 2.
5. Qualora non si possa garantire la presenza di un proprio
rappresentante al Tavolo potranno essere inviate osservazioni
inerenti l'ordine del giorno prima della data prefissata per la
riunione.
6. Al termine della riunione viene redatto un verbale sintetico che
viene inviato in via telematica a tutti i componenti del Tavolo
nonche' ai partecipanti dei diversi gruppi di lavoro di cui all'art.
5 del presente decreto. Tale verbale sara' approvato, a maggioranza
dei presenti, nella seduta immediatamente successiva.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle
ordinarie risorse umane e strumentali.