Art. 4 
 
 
                      Deliberazioni del Tavolo 
 
  1.  Le  sedute  del  Tavolo  sono  valide  con  la  presenza  della
maggioranza assoluta dei componenti istituzionali. 
  2. Le deliberazioni del Tavolo vengono assunte  a  maggioranza  dei
componenti istituzionali presenti.