Art. 5 
 
 
                          Gruppi di lavoro 
 
  1. Il Tavolo e' organizzato in sei gruppi  di  lavoro,  ognuno  dei
quali  e'  coordinato  da  un'Amministrazione  capofila,   competente
ratione materiae. Tali gruppi  sono  funzionali  alla  programmazione
strategica, nell'ambito del Piano  triennale  di  interventi  di  cui
contribuiscono alla redazione, per quanto di  competenza,  di  azioni
afferenti alle seguenti macro-aree di intervento: 
    a) gruppo 1 - Prevenzione, vigilanza e repressione  del  fenomeno
del caporalato, coordinato dall'INL,  ferme  restando  le  competenze
delle Forze di polizia e  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza  ai
sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    b) gruppo 2  -  Filiera  produttiva  agroalimentare,  prezzi  dei
prodotti agricoli, coordinato dal Ministero delle politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo; 
    c) gruppo 3 - Intermediazione tra domanda e offerta di  lavoro  e
valorizzazione  del  ruolo  dei  Centri  per  l'impiego,   coordinato
dall'ANPAL; 
    d) gruppo 4 - Trasporti, coordinato dalla Regione Basilicata; 
    e)  gruppo  5  -  Alloggi  e  foresterie  temporanee,  coordinato
dall'ANCI; 
    f) gruppo 6 - Rete del lavoro agricolo  di  qualita',  coordinato
dall'INPS. 
  2.  I  gruppi  di  lavoro,  nell'ambito  della  materia   di   loro
competenza, esercitano  il  monitoraggio  sull'attuazione  del  Piano
triennale di interventi definito dal Tavolo. 
  3.  Ognuno  dei  coordinatori  stabilisce  l'organizzazione  e   le
modalita' di funzionamento nonche' la programmazione dei  lavori  dei
singoli gruppi. L'adesione ai  gruppi  e'  aperta  anche  a  soggetti
diversi da quelli designati  per  la  partecipazione  ai  lavori  del
Tavolo. 
  4. I componenti di un  determinato  gruppo  hanno  la  facolta'  di
partecipare ai lavori degli  altri  gruppi,  compatibilmente  con  le
proprie funzioni istituzionali. Saranno indette apposite riunioni dei
coordinatori dei diversi gruppi di lavoro al fine di addivenire,  per
le rispettive parti di competenza, alla redazione del Piano triennale
di cui all'art.  1.  I  coordinatori  relazionano  periodicamente  al
Tavolo sullo stato delle  attivita'  svolte  dai  singoli  gruppi  di
lavoro. 
  5. La segreteria del Tavolo, assicurata  dalla  Direzione  generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali,  ha  il  compito  di  agevolare  la
partecipazione, coordinando  adeguatamente  la  programmazione  degli
incontri, dei quali deve essere preventivamente informata. 
  6. I coordinatori dei diversi gruppi di lavoro  hanno  comunque  la
facolta' di riunirsi in caso di necessita' avvalendosi  del  supporto
amministrativo della segreteria del Tavolo.