IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge  n.  196  del  2009  il
quale prevede che, ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni  pubbliche
si intendono gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici
nell'elenco  pubblicato  annualmente   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  del  comma  3,  del  medesimo   articolo,   e   successivi
aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni  di  cui  agli
specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  Autorita'
amministrative indipendenti e, comunque, le  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196  del  2009,  il  quale
prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti
di previdenza, trasmettono quotidianamente  alla  banca  dati  SIOPE,
tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti  tutti  gli
incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi  su
tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi
di tesoreria e di cassa e gli uffici postali  che  svolgono  analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento  prive  della
codificazione uniforme; 
  Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che  prevede
che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n.  281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la  codificazione,   le
modalita' e i tempi per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 6 e 7 dello stesso art. 14; 
  Visto l'art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale
prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del  ciclo  completo
delle entrate e delle spese, le  amministrazioni  pubbliche  ordinano
gli  incassi  e  i  pagamenti  al  proprio   tesoriere   o   cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  lo
standard Ordinativo informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca  dati
SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria statale, e  che  i  tesorieri  e  i  cassieri  non  possono
accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse; 
  Visto l'art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del 2009 il  quale
prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze,
sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita'
e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  8-bis
del medesimo articolo; 
  Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite  nel  conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, che  comprende
le Autorita' amministrative indipendenti; 
  Visto l'art. 2, commi 138 e seguenti, del decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, concernente la costituzione dell'Agenzia nazionale  per
la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che
non attribuisce a tale ente la  natura  di  Autorita'  amministrativa
indipendente; 
  Visto  l'art.  13,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 novembre n. 442, concernente  il  «Regolamento  recante
norme per l'amministrazione e la contabilita'  della  commissione  di
garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero  e  nei  servizi
pubblici  essenziali»,  il  quale  prevede   che   «Alle   spese   di
funzionamento della commissione si provvede mediante apertura  di  un
conto corrente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato
di Roma intestato alla predetta commissione». 
  Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei  documenti
informatici relativi alla gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema  SIOPE+»
emanate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID)  il  30  novembre
2016, e successive modifiche e integrazioni; 
  Viste  le  «Regole  tecniche  per  il   colloquio   telematico   di
Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+»  pubblicate  il  10
febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,  e  le  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  concernente
«Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge n.  196  del
2009,  in  materia  di  adeguamento  ed  armonizzazione  dei  sistemi
contabili delle amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  della
legge n. 196 del  2009,  ad  esclusione  delle  regioni,  degli  enti
locali, dei loro enti ed  organismi  strumentali  e  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n.  91  del
2011, il quale prevede che le codifiche SIOPE sono  definite  secondo
la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art. 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132, e successive modifiche e integrazioni, recante le  modalita'  di
adozione  del  piano  dei  conti  integrato   delle   amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133 il  quale  prevede  che  i  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle
disponibilita' liquide costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del
rendiconto o del bilancio di esercizio; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 77-quater,  comma  11,
del decreto-legge n. 112  del  2008  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile  2013,
n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,  n.
64, introdotto con l'art. 27, comma 1, del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, il  quale  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche,
contestualmente    all'ordinazione    di     pagamento,     immettono
obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti  alla
stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento
relativi  a  debiti  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e
obbligazioni relative a prestazioni professionali; 
  Visto l'art. 14, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale
prevede che i dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche  gestiti
dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili  secondo  modalita'
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione  digitale)  e,   in   particolare,   l'art.   50
concernente   la   disponibilita'   dei    dati    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
maggio 2014 concernente le  modalita'  di  accesso  alla  banca  dati
SIOPE; 
  Valutata l'opportunita' di estendere  la  rilevazione  SIOPE  e  le
modalita' di ordinazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  previste
dall'art.  14  della  legge  n.   196   del   2009   alle   Autorita'
amministrative    indipendenti     inserite     nell'elenco     delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge  31
dicembre  2009,  n.  196  e  successive  modificazioni,  escluse   la
Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero
nei servizi pubblici essenziali (CGSSE)  che,  utilizzando  un  conto
corrente presso la sezione di tesoreria provinciale  dello  Stato  di
Roma, non si avvale di un istituto cassiere, e l'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) che non
e' un'Autorita' amministrativa indipendente; 
  Ritenuto opportuno rinviare ad un successivo decreto la  disciplina
della codifica, dei tempi e delle modalita'  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8-bis, dell'art. 14 della  citata
legge n. 196 del 2009 per le  Autorita'  amministrative  indipendenti
non comprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art.  1,  comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che,  nella  determinazione
n. 150 del 10 giugno 2019, ha espresso parere favorevole; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della seduta del 1°
agosto 2019, ha espresso parere favorevole. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Attivita' delle Autorita' amministrative indipendenti 
 
  1. Al fine di consentire il  monitoraggio  dei  conti  pubblici,  e
verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali
nell'ambito delle rappresentazioni contabili, dal 1° gennaio 2020  la
rilevazione   SIOPE   e'   estesa   alle   Autorita'   amministrative
indipendenti inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'art. 1, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196  e
successive  modificazioni,  escluse  la   Commissione   di   garanzia
dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali (CGSSE) e l'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR). 
  2. Al fine di garantire la corretta  attuazione  della  rilevazione
SIOPE, dal 1° gennaio 2020 le Autorita' di cui al comma 1: 
    a) indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici  gestionali
previsti dall'Allegato A; 
    b) ordinano  gli  incassi  e  i  pagamenti  al  proprio  cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  le
«Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici
relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti
del  comparto  pubblico  attraverso  il   Sistema   SIOPE+»   emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID)  il  30  novembre  2016,  e
successive    modifiche    e    integrazioni,    per    il    tramite
dell'infrastruttura  della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla  Banca
d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale,  seguendo  le
«Regole tecniche  per  il  colloquio  telematico  di  Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017  nel
sito  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  dedicato  alla
rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni. 
  3. I codici gestionali di cui al comma 2, sono  composti  da  dieci
caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali
codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di
entrata e di  uscita,  e  dai  punti  di  separazione  tra  i  campi,
rappresentativi  della  struttura  per  livelli  delle   informazioni
gestionali dell'Autorita'. I codici gestionali trasmessi  alla  banca
dati SIOPE tramite i cassieri non comprendono la lettera iniziale e i
separatori tra i livelli. 
  4. I codici gestionali  integrano  il  sistema  di  codifica  delle
unita' elementari di  bilancio,  previsto  dall'art.  7  del  decreto
legislativo n. 91 del 2011. Il codice gestionale da indicare su  ogni
titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra  quelli
previsti per la voce economica dell'unita' elementare di bilancio cui
il titolo e' imputato. 
  5. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica
gestionale le Autorita' di cui al comma 1: 
    a)  provvedono   ad   una   tempestiva   regolarizzazione   delle
riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo  di
incasso  e  di  pagamento,  evitando  l'imputazione  provvisoria   ai
capitoli inerenti alle entrate e alle spese per partite di giro; 
    b) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei
codici  gestionali  SIOPE»  pubblicato  nel   sito   internet   della
Ragioneria generale dello Stato dedicato  alla  rilevazione  SIOPE  e
alle indicazioni fornite dal Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione
della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sara' pubblicato
sul  sito  internet  www.siope.tesoro.it  entro   30   giorni   dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; 
    c) applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio
della prevalenza, come  previsto  dal  principio  contabile  generale
della chiarezza e della comprensibilita', di cui  all'allegato  n.  1
del decreto legislativo n. 91 del 2011, cui si deroga solo  nei  casi
espressamente previsti  dalla  legge,  ed  evitano  l'imputazione  di
entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza  di
appositi codici dedicati; 
    d) trasmettono al cassiere anche gli ordinativi di entrata  e  di
spesa  da  cui  non  derivano  effettivi  incassi  o  pagamenti,  che
costituiscono le c.d. regolazioni contabili. Se trasmesse al cassiere
nell'anno successivo a quello cui sono imputate  contabilmente,  alle
regolazioni contabili e' attribuita  la  data  contabile  dell'ultimo
giorno  dell'esercizio  finanziario  chiuso   (cd.   data   contabile
fittizia). 
  6. L'allegato A al presente decreto e' aggiornato con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - al fine di  recepire  le  modifiche
del piano dei  conti  finanziario  di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo n. 91 del 2011. 
  7. Per le Autorita' di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di
collaudo delle procedure di SIOPE+,  secondo  le  modalita'  previste
dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di  Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° ottobre 2019. 
  8. A decorrere dal  1°  gennaio  2020,  la  regolarizzazione  degli
incassi  e  dei  pagamenti  effettuati  nell'esercizio  precedente  e
l'annullamento o la rettifica di titoli  emessi  fino  alla  medesima
data, sono effettuati con le modalita' previste dall'art. 1, comma 2,
lettera b), salvo differenti accordi  tra  ciascuna  Autorita'  e  il
rispettivo cassiere. 
  9. Fermo restando l'art. 7-bis, comma 4, del  decreto-legge  n.  35
del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,  n.
64, che  prescrive  l'obbligo,  entro  il  15  di  ciascun  mese,  di
comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili
per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali per i quali nel mese precedente  sia  stato
superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori,  l'invio
delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste
equivalenti di pagamento  con  le  modalita'  previste  al  comma  2,
lettera b), assolve all'obbligo previsto dall'art.  7-bis,  comma  5,
del medesimo decreto. 
  10. In caso di pagamenti non andati a buon fine,  a  seguito  della
comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di  un
sospeso di entrata (carta contabile), le Autorita' di cui al comma 1,
imputano l'entrata ad una voce contabile  transitoria  regolarizzando
il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito  il  codice
SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito  di  spese  non  andate  a  buon
fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento  non  andato  a  buon
fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il
codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a
buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento  non
andato a buon fine.