Art. 2 Attivita' dei cassieri 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le banche incaricate del servizio di cassa delle Autorita' di cui all'art. 1 non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale o trasmessi con modalita' differenti da quelle previste dal medesimo art. 1, comma 2, lettera b). 2. I cassieri provvedono a trasmettere quotidianamente alla Banca dati SIOPE gli incassi ed i pagamenti codificati, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE, fino al 31 dicembre 2021. 3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascuna Autorita' e' identificata da un codice assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE. I cassieri chiedono il codice delle Autorita' di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive all'indirizzo di mail igepa.relcassa@mef.gov.it,. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'Autorita' e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica. 4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'Autorita', tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 6. Fino al 31 dicembre 2021, i cassieri trasmettono alla banca dati SIOPE, entro il giorno 20 di ogni mese, le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide delle singole Autorita' alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE. 7. Le operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento, sono trasmesse al Siope con la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).