Art. 6 Richiesta partecipazione a SIOPE 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in contabilita' finanziaria, ancora non assoggettate alla rilevazione SIOPE, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di essere in grado di dare attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8-bis dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e chiedere di partecipare alla rilevazione SIOPE. 2. Nella richiesta di partecipazione di cui al comma 1, firmata dal rappresentante legale dell'ente, sono indicati: a. il nome e i recapiti del referente SIOPE dell'ente; b. la data di avvio a regime della rilevazione SIOPE; c. il nome e il recapito del tesoriere o cassiere dell'ente, di cui e' acquisita la disponibilita' ad avviare la rilevazione SIOPE alla data di cui alla lettera b). 3. La richiesta di cui al comma 1 e' inviata almeno 4 mesi prima della data proposta per l'avvio a regime della rilevazione SIOPE. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica la data di avvio a regime della rilevazione SIOPE all'ente di cui al comma 1, al tesoriere/cassiere e alla Banca d'Italia. A decorrere da tale data gli enti di cui al comma 1 ed i loro tesorieri e cassieri applicano le disposizioni di cui al presente decreto. 5. Per gli enti di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, nei due mesi precedenti all'avvio a regime della rilevazione. 6. L'elenco degli enti che partecipano alla rilevazione SIOPE in attuazione del presente articolo e' pubblicato nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2019 Il Ministro: Tria